Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità prevede lo stop alla possibilità di ottenere promozioni il giorno antecedente la cessazione dal servizio al fine ottenere una pensione e una buonuscita piu' succulenta.

Kamsin Sono abrogate le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. E' quanto prevede l'articolo 21, comma 4 del Disegno di legge di stabilità approvato dal Cdm a metà Ottobre ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

Nello specifico l'intervento dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (individuate negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

Il Governo con la novella punta, quindi, ad abolire la possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza (e una buonuscita) piu' elevato a seguito di una neo-promozione. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. Secondo l'ufficio Bilancio della Camera dei Deputati i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, si aggirano tra uno e quattro milioni di euro a regime, nel 2020.

Come anticipato il disegno di legge provvede anche all'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Ridotta anche l'ausiliaria - I tagli non si fermano però qui. Il Ddl prevede, infatti, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio.

La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria: a)  fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b)  fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Una ulteriore previsione prevede anche la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

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L'esecutivo conferma l'obiettivo di unificare dal prossimo anno la Tasi e l'Imu per semplificare la vita dei contribuenti. Previsto il ritorno ad aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale.

Kamsin Dal prossimo anno la vita dei contribuenti, nelle intenzioni del governo, si presenterà un po’ più agevole rispetto al burrascoso 2014, almeno per il pagamento delle tasse immobiliari. L'esecutivo ha infatti ieri confermato l'obiettivo di unificare, dal prossimo anno, la Tasi e l'Imu ed introdurre una local tax affidata ai Comuni.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il nuovo prelievo risulterebbe dalla somma delle attuali aliquote Imu e Tasi (il cui tetto complessivo è al 10,6 per mille ma incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille). Per le prime case invece l’ipotesi più probabile è il ripristino della detrazione standard già prevista per l’Imu (200 euro più 50 per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni) che però potrebbe essere accompagnata da altre forme di sgravio affidate ai Comuni e basate comunque sull’indicatore Isee. La conseguente riduzione del prelievo sulle case di più basso valore catastale (fino all’azzeramento) sarà compensata da un innalzamento dell’aliquota standard, che arriverebbe ad un valore intermedio tra il 3,3 per mille (massimo) applicato quest’anno e il 4 per mille dell’Imu 2012.

L'imposta per gli inquilini - Un altro aspetto su cui il prossimo anno può portare novità è quello degli inquilini: se oggi questi pagano un quota oscillante tra il 10 ed il 30% dal prossimo anno Renzi ha indicato di voler cancellare la quota a loro carico per gli immobili ad uso abitativo e confermarla invece - con alcune modifiche- per gli immobili delle imprese come i negozi. In queste situazioni il contributo dell’inquilino sarebbe accompagnato dall’assorbimento nell’imposta unica di tributi minori come quelli sulle affissioni.

I Tempi per la nuova imposta unica immobiliare - L'introduzione della nuova fiscalità comunale dovrebbe avvenire con la presentazione di un emendamento al disegno di legge di stabilità o come collegato. Vista l’esigenza di fare presto per il primo anno l'unificazione dell'imposizione fiscale sugli immobili dovrebbe essere solo parziale, includendo l’unificazione tra Imu e Tasi e il sostanziale ritorno ad una detrazione standard per le abitazioni principali. Resterà fuori, pertanto, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.

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Dal prossimo anno unificazione delle imposte comunali in una tassa unica immobiliare, con aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale e aliquote più elevate sugli altri immobili. Possibile anche l'eliminazione della Tari e dell'addizionale Irpef.

Kamsin Il governo potrebbe presentare un emendamento al disegno di legge di stabilità 2015 per introdurre l'imposta unica sul mattone dal prossimo anno con il definitivo superamento di Imu e Tasi. E' quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi. Dalla nuova tassa unica, una sorta di local tax, resterà fuori, almeno per il momento, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.

Con l'introduzione della nuova tassa unica potrebbero essere assorbiti al suo interno anche alcuni tributi minori che riguardano le attività commerciali, come quelli sulla pubblicità e sull' occupazione di suolo pubblico. Tra le novità ci sarà anche la sua soppressione della quota a carico dell'inquilino che, nella Tasi, ha comportato notevole confusione nel pagamento.

Il progetto prevede sull'abitazione principale l'introduzione di un'aliquota standard leggermente più elevata della Tasi attuale, che sarà tuttavia accompagnata da detrazioni fisse pari a 200 euro più 50 euro per ciascun figlio che risieda nell'immobile adibito ad abitazione principale sino a 26 anni. Ancora non è chiara l'asticella standard del prelievo per la nuova imposta, ma appare improbabile che sia possibile un abbassamento del prelievo fiscale sugli immobili rispetto ai livelli attuali. La novità dovrebbe piuttosto assicurare il superamento dei due principali difetti del tributo sui servizi indivisibili. Da un lato la sua regressivita', in quanto in molti comuni l'assenza di detrazioni ha comportato l'aumento del tributo a carico delle abitazioni con minor valore mentre ha chiesto somme proporzionalmente minori sulle case di maggior valore.

Dall'altro la nuova imposta unica dovrà rendere più agevole le modalità di calcolo del tributo dato che la Tasi è stata resa complessa da infinite variabili insite nelle diverse delibere locali. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli immobili strumentali come capannoni, uffici, alberghi, negozi utilizzati dai rispettivi proprietari. Infatti tali immobili possono dedurre dal reddito interamente la Tasi mentre l'Imu è deducibile solo per il 20 per cento. Per facilitare le imprese il governo dovrebbe rendere deducibile interamente o in gran parte il nuovo tributo.

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La facoltà di opzione sarà a disposizione dei soli lavoratori del settore privato con l'esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Con la presentazione ufficiale del disegno di legge di stabilità in Parlamento, il Governo ha confermato l'anticipo del TFR in busta paga. L'articolo 6 del disegno di legge di stabilità prevede in via sperimentale, per i periodi tra il primo marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR. La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale.

L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria e non separata. Di conseguenza, immaginando una aliquota marginale media del 27 per cento, per ogni 100.000 euro corrisposti ai dipendenti lo Stato chiederà 27.000 euro di imposte. A guadagnarci dunque, oltre che i lavoratori, sarà soprattutto lo stato considerato infatti che se il TFR restasse in azienda, o venisse trasferito alla tesoreria dell'Inps o alla previdenza complementare, le entrate dello Stato si attesterebbero ad un livello molto più basso.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

L'opzione sarà disponibile anche per i lavoratori che stanno versando il TFR in un fondo di previdenza complementare. Durante quel periodo, quindi, l'accantonamento al Fondo sarà costituito solo dal contributo del dipendente e del datore di lavoro mentre la quota del TFR finirà in busta paga del prestatore.

La scelta comunque è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Di conseguenza il lavoratore che abbia scelto di avere il TFR in busta paga non potrà, prima di tale data, tornare sui suoi passi. Per i lavoratori che non chiederanno la liquidazione mensile in busta paga del TFR rimarranno in vigore le previgenti scelte, cioè il trasferimento della somme al fondo pensione sia con modalità esplicita che tacita, oppure il suo mantenimento in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti sulle imprese dovrebbero essere neutri in quanto la bozza del ddl prevede che i datori di lavoro possono accedere un finanziamento bancario assistito sia dalla garanzia di un fondo costituito presso l'Inps, sia da una garanzia dello Stato. Il finanziamento potrà essere concesso da una delle banche che aderiranno l'accordo tra Abi e governo, indicando il TFR maturato dei dipendenti attraverso una particolare procedura di certificazione che dovrà essere rilasciata dall'INPS.

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Tra le novità approvate alla Camera dei Deputati con la prima lettura del decreto governativo Sblocca Italia c'è uno sconto sul patto di stabilità. Ne beneficeranno, in particolare, le amministrazioni comunali virtuose nel pagamento dei debiti che hanno investito in opere pubbliche. Kamsin Nello specifico il dl stabilisce l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai Comuni per investimenti in opere, oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La deroga viene concessa nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014 e viene disposta, altresì, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014-2015, per un importo di 300 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del d.l 133 2014.

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