Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

E' positivo il giudizio degli avvocati per l'approvazione definitiva del decreto legge sulla Giustizia Civile avvenuto oggi alla Camera dei Deputati. Il Consgilio Nazionale Forense si spinge a sino ad evidenziare come sia stata promossa "la cultura della conciliazione tra le parti", mediante negoziazione assistita ed arbitrato. E si compie un "primo passo nel percorso di risanamento del sistema giustizia". Kamsin  L'Ordine degli avvocati guarda "con favore alla introduzione nel sistema della giurisdizione dei due nuovi istituti alternativi al processo per risolvere controversie in campo civile e di famiglia, la negoziazione assistita e il passaggio in arbitrato delle cause pendenti", ricordando come i legali abbiano "offerto il proprio contributo per promuovere l'efficienza del sistema giustizia a vantaggio delle persone" consapevoli che una giustizia che non fornisce risposte in tempi celeri e con procedure rispettose dei diritti delle parti, è una denegata giustizia.

Del resto, il provvedimento prevede la possibilità di trasferire - su istanza congiunta delle parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro con la precisazione che il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.

Il giudice deve trasferire il fascicolo di causa al presidente dell'ordine circondariale degli avvocati, che nomina tra gli iscritti all'ordine - a seconda del valore della stessa (inferiore o superiore a 100.000 euro) - un arbitro unico o un collegio arbitrale. In primo grado, il termine di termine di pronuncia del lodo è quello di 240 gg. del codice di procedura civile. Mentre in appello sono stabiliti 120 gg. Se il lodo in appello non viene pronunciato nel termine, la causa va riassunta entro 60 gg. davanti al giudice pena l'estinzione (e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Analoga riassunzione, entro 60 gg., va fatta in caso sia dichiarata la nullità del lodo.

Per incentivare il ricorso a questa forma di soluzione delle controversie, un decreto Ministro della giustizia potrà stabilire riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Lo stesso decreto potrà introdurre criteri di assegnazione degli arbitrati in riferimento alle specifiche competenze necessarie nonché a criteri di rotazione negli incarichi.

La nuova negoziazione assistita - Poi c'è la negoziazione assistita, altro strumento, su cui il Governo ha puntato nel tentativo di deflettere il numero di cause che arrivano in tribunale. In pratica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale: per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Viene, poi, aumentato un aumento (dall'1% all'8,15%) il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale in modo da rendere non più conveniente, per il debitore, dilatare la definizione della causa per pagare una somma inferiore a quella prevista.

Zedde

Non ci saranno sanzioni penali per l'abuso del diritto. È uno dei punti principali su cui si sta lavorando nella stesura dei decreti attuativi della delega fiscale sulla certezza del diritto e la revisione delle sanzioni amministrative e penali.

Kamsin Il governo accelera sull'attuazione della delega fiscale. Ieri, infatti, si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi tra Renzi, Padoan e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, per stilare il calendario definitivo dei provvedimenti attuativi della delega la cui scadenza è fissata a marzo. Il decreto sulla semplificazione, che contiene il modello 730 precompilato, è stato già approvato in via definitiva ma mancano quelli sulle accise, sulle commissioni censuarie per la riforma del catasto e quello sull'abuso del diritto.

Proprio quest'ultimo tema è quello piu' spinoso per l'esecutivo. L'intervento infatti dovrebbe non considerare più reato l'abuso del diritto: i casi di elusione fiscale non saranno piu' sanzionati penalmente, almeno nelle forme meno gravi. L'unica sanzione comminata sarebbe quella amministrativa. In alcuni casi, tuttavia, quelli più gravi in cui si configura il dolo, il decreto dovrebbe mantenere il doppio binario della sanzione tributaria e penale. Il nodo, tuttavia, è tutto sull'entità della sanzione amministrativa. Infatti nelle prime bozze del decreto delegato la sanzione era fissata al 50 per cento delle somme non dichiarate ma l'Agenzia delle Entrate starebbe spingendo per alzare la soglia almeno al 75 per cento.

Qualche certezza in più invece arriverà sul delicato tema del raddoppio dei termini di accertamento: la notitia criminis dovrà essere attivata entro gli ordinari termini di accertamento. Oggi sta accadendo invece che si riesce a procrastinare la scadenza dei termini di accertamento mediante rilievi formulati dopo lo spirare dei termini ordinari solo perché si "connette" al rilievo un elemento di reato tributario. La conseguenza è che in molti casi si assiste a un raddoppio dei termini del tutto lesivo della certezza del diritto.

Zedde

Il decreto-legge sblocca Italia è passato con 157 voti al Senato dopo essere già stato approvato alla Camera. Via libera dunque a quelle misure che prevedono lo sblocco dei cantieri, che partiranno con tempi più certi, agli interventi contro le calamità naturali, all'introduzione di diverse semplificazioni per l'edilizia, alla realizzazione della banda larga e ultralarga, e ad alcuni vantaggi fiscali per il rilancio del mercato immobiliare fortemente compromesso da questi anni di crisi. Kamsin A spiccare nel decreto, infatti, sono soprattutto le norme sul cosiddetto pacchetto casa, quella parte del contenuto che, secondo le intenzioni dell'esecutivo, dovrebbe aiutare a far riprendere il mercato immobiliare.

Come già anticipato sulle pagine di pensionioggi.it nei giorni scorsi, il decreto sblocca Italia prevede un bonus per chi acquista una casa nuova o un appartamento ristrutturato da un costruttore pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto in 8 anni fino ad un importo massimo di 300 mila euro.

Per la fruizione del bonus, l'acquirente dovrà affittare l'immobile per 8 anni ad un canone calmierato. Nello specifico, l'immobile deve essere dato, entro 6 mesi, in locazione per almeno otto anni continuativi e il  canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, ovvero non superiore al minore importo tra il canone concordato e il  canone
speciale

Per la fruizione del bonus, inoltre, l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968); deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; e tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Tra le altre novità, il decreto prevede la possibilità per le amministrazioni comunali di concedere particolari esenzioni fiscali per le comunità di cittadini che decidono di provvedere in proprio a funzioni di decoro urbano come il mantenimento delle aree verdi, la risistemazione di piazze e strade. L'esenzione sarà concessa per un periodo limitato e definito per specifici tributi e per attività individuate dai comuni in anticipo.

Zedde

Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

Zedde

Nuovo stop alle assunzioni nel comparto difesa e sicurezza. E' quanto prevede l'articolo 21, comma 11 del disegno di legge di stabilità approvato a metà ottobre dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Il testo prevede, infatti, che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Kamsin Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

Come si ricorderà l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito disposizioni speciali per il turn over del comparto sicurezza: per il biennio 2010-2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà di assumere è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015 (l’ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il D.P.C.M. 23 settembre 2013).

La legge di stabilità 2014 (L. 147, 2013, art. 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suddetti, prevedendo l’effettuazione di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Ma, come accennato, non sono sottoposte al rinvio le assunzione di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:
1) i  vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal DL 90/2014, utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'art. 66, co. 9-bis del DL. 112/2008;
2) il  personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo DL 90/2014 per quanto riguarda l’anno 2014 (art. 3, co. 3-quinquies), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (art. 3, co. 3-sexies) nell’ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;
3) allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);
4) personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati