Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Il Dl Sblocca Italia, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, non contiene novità per il settore previdenziale. Il provvedimento rifinanzia la Cassa Integrazione in Deroga per 728 milioni di euro.

Kamsin Alla fine i due decreti legge approvati lo scorso 29 Agosto dal Cdm sono arrivati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Decreto legge 133/2014 (cd. Sblocca Italia) e dal provvedimento in materia di giustizia civile, il decreto legge 132/2014, provvedimenti che dopo ben 15 giorni di limature hanno ricevuto il via libera da parte del Quirinale.

In entrambi i provvedimenti non ci sono novità per chi attendeva (o sperava) in una revisione dell'età pensionabile o nell'introduzione di nuove deroghe ai requisiti di pensionamento previsti dalla Riforma Fornero. Nei 45 articoli di legge che compongono lo Sblocca Italia non c'è alcun intervento di modifica delle regole previdenziali. A bocca asciutta sono rimasti in particolare i 4 mila tra docenti e personale Ata della scuola che attendevano, dopo un tira e molla che dura da oltre un anno, la possibilità di accedere alla pensione in deroga alla disciplina vigente.

L'articolo 40 del provvedimento contiene tuttavia una importante novità per quanto riguarda la Cig in deroga: il Fondo Sociale per la formazione e l'occupazione viene infatti integrato con 728 milioni di euro per garantire, nel 2014, l'erogazione dei finanziamenti connessi alla cassa integrazione in deroga. Per reperire tali fondi il governo è stato costretto a tagliare altri stanziamenti. È stato, per esempio, completamente azzerato il «bonus Letta» per finanziare le assunzioni a tempo Indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni.

Quasi 300 milioni di euro, poi, saranno presi dal contributo integrativo dello 0,30 per cento che viene versato all'Inps e il cui scopo, almeno fino ad oggi, era quello di finanziare un fondo rotativo per facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

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Riforma pensioni, ecco le novità di SettembreZedde

La commissione lavoro del Senato ha dato il via libera alla possibilità di regalare le ferie ai colleghi in difficoltà. Potenziati anche gli accordi aziendali di solidarietà e il contratto di ricollocazione.

Kamsin Possibilità di regalare alcuni giorni delle proprie ferie ai colleghi in difficoltà, contratto di ricollocazione, potenziamento degli accordi di solidarietà, stretta sulle dimissioni in bianco. Sono queste le novità approvate ieri dalla commissione Lavoro del Senato che sta esaminando la delega al governo sul Jobs Act.

Nel nostro ordinamento arriveranno dunque le cosiddette ferie solidali. In pratica i lavoratori potranno cedere gratuitamente i giorni di riposo «aggiuntivi», cioè eccedenti il tetto minimo fissato per legge, a colleghi che hanno un figlio minore che «necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute». Il Senato ha dato disco verde anche al contratto di ricollocazione, uno strumento già introdotto sperimentalmente con la legge di Stabilità 2014 utilizzato attualmente per la vertenza Alitalia. Si tratta di un contratto trilaterale tra lavoratore disoccupato, centri per l'impiego e agenzia per il lavoro privata scelta dallo stesso lavoratore: a fronte di una effettiva ricollocazione del lavoratore per «un periodo congruo», l'agenzia riceverà un compenso che varia a seconda del profilo del lavoratore (più è difficile da ricollocare, maggiore sarà il bonus). Se il lavoratore si rifiuta di seguire i corsi proposti dal tutor o di accettare il lavoro proposto perde una parte del sussidio.

Novità anche per i contratti di solidarietà: sarà più semplice l'applicazione di quelli "espansivi", ovvero finalizzati a nuova occupazione.

E' rinviato a martedì il vero nodo che ancora divide le forze politiche: quell'articolo 4 che delega il Governo al riordino delle forme contrattuali vigenti, nell'ambito del quale si dovrà decidere la fisionomia del nuovo contratto a protezione crescente e dunque il perimetro di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Statuto che, per il presidente della commissione Maurizio Sacconi (Ncd), che è anche relatore del Ddl delega, va riscritto «con lo scopo di incoraggiare la propensione ad assumere, di aumentare la dimensione delle imprese, di accrescere la produttività del lavoro».

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Oggi il ddl in materia di sesta salvaguardia sarà esaminato dalla Commissione Lavoro e Previdenza del Senato. Il via libera definitivo atteso entro fine mese.

Kamsin Prenderà il via questa oggi in commissione Lavoro del Senato l'esame del ddl che estende a 32.100 lavoratori le deroghe alla Riforma Fornero. Il relatore al provvedimento sarà il senatore Mario Mauro.

Il Senato non dovrebbe apportare sostanziali modifiche alla versione del testo approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Il via libera definitivo dell'Aula potrebbe avvenire già entro la fine del mese di Settembre e comunque prima della presentazione della legge di stabilità.

Com'è noto il ddl sulla sesta salvaguardia prevede, nella sua versione uscita da Montecitorio lo scorso 4 luglio, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Il disegno estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti). (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

I lavoratori in questione potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la decorrenza della prestazione pensionistica, secondo la previgente disciplina pensionistica, si fosse verificata entro e non oltre il 6 gennaio 2016. Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto che abbiano maturato un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa.

L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziare e 24mila posizioni recuperate dalla seconda salvaguardia (Dl 95/2012) e dalla quarta salvaguardia (Dl 102/2013)

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

La legge 92/2012 ha concesso speciali agevolazioni contributive per stimolare l'assunzione dei lavoratori ultracinquantenni e le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.

Kamsin Per aiutare l'assunzione dei cd. "disoccupati senior" il legislatore ha previsto diverse forme di incentivazione in questi ultimi anni di crisi. L'obiettivo è quello di dare un contributo alle aziende, sotto forma di sgravio, affinchè queste assumano il lavoratore in modo da aiutarlo a raggiungere l'età pensionabile. E' quanto prevede la legge 92/2012 che concede, a determinate condizioni, uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro in relazione alle assunzioni di uomini con età non inferiore a cinquanta anni o di donne di qualsiasi età.

Per quanto riguarda i lavoratori uomini ultracinquantenni lo sgravio viene riconosciuto in caso di assunzione effettuato con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori disoccupati da oltre dodici mesi. Lo sgravio contributivo in questione avrà durata di 12 mesi prorogabili per altri 6 mesi in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione dall'inizio a tempo indeterminato la durata dell'agevolazione avrà una durata totale di 18 mesi dalla data di assunzione.

Per quanto riguarda le donne la legge 92/2012 prevede che la riduzione contributiva troverà applicazione in caso di assunzione di dipendenti di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se risiedono in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Ue (in genere il mezzogiorno). Avranno diritto allo sgravio contributivo, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, nelle ipotesi in cui le assunzioni riguardano lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Tali incentivi non possono essere concessi se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore secondo le norme di legge oppure se i lavoratori neoassunti erano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che li assume oppure risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Incentivi simili erano disciplinati dalla legge 191/2009 e spettavano, sino al 31.12.2010 alle aziende che assumevano lavoratori con più di 50 anni disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, o lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva o lavoratori di ogni età, disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione. Questi incentivi, inizialmente previsti per l'anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e il 2012 dalle successive leggi finanziarie (rispettivamente legge n. 220/2010 e legge n. 183/2011).

Gli sgravi della legge 407/1990 - In generale inoltre l'articolo 8 della legge 407/1990 prevede nei confronti dei datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati che si trovino in tale stato da almeno 24 mesi, uno sgravio contributivo del 50% per un periodo di 36 mesi (lo sgravio arriva al 100% se le assunzioni vengono effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia ovvero da imprese artigiane ovunque localizzate. Tali agevolazioni non possono trovare applicazione per sostituire lavoratori licenziati dalla stessa impresa per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero per lavoratori sospesi.

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Nuovo obbligo contributivo, a partire da settembre, per imprese e lavoratori con cui finanziare il Fondo di solidarietà che tutelerà i i lavoratori dipendenti di imprese operanti in settori non coperti dalla cig, nel caso in cui questa fosse costretta a ridurre o sospendere l'attività.

Kamsin Da settembre, infatti, secondo quanto si legge nella circolare n.100 dell'Inps sulla riforma Fornero, si comincerà a pagare il contributo sul fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cig (nelle imprese con oltre 15 dipendenti). Il contributo è dello 0,50% sulla retribuzione (1/3 a carico del lavoratore) e sulla busta paga di settembre verranno tolti gli arretrati da gennaio 2014.In pratica per le aziende che non sono coperte dalla cassa (per esempio quelle fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione del lavoro. Ma si potrà ricevere l'assegno per soli tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9).

La norma avrebbe dovuto essere applicata dal gennaio scorso ma, come chiarisce il direttore generale dell'Istituto, Mauro Nori, in una nota, "nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre''.

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