Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

In commissione Affari costituzionali della Camera, dove il decreto Madia è in discussione, sono stati approvati quattro emendamenti all’articolo 6 con il quale il governo aveva deciso una prima stretta alle consulenze e agli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione ai pensionati. Kamsin Con la modifica il divieto, innanzitutto, viene esteso anche agli enti e alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali (i sindaci e i presidenti delle Regioni potranno continuare a scegliere i loro assessori tra pensionati). La scure invece calerà pesantemente sulle partecipate dello Stato, da Eni a Enel, da Poste alla Cassa Depositi e Prestiti fino alle Ferrovie, dove non potranno più essere assegnate consulenze, ma anche incarichi dirigenziali o direttivi, a persone che percepiscono una pensione pubblica o privata che sia. Non solo. Con le modifiche approvate in commissione, anche quelli a titolo gratuito, che le norme iniziali del governo consentivano, non potranno avere una durata superiore ad un anno e non saranno rinnovabili. Inoltre il divieto di far lavorare i pensionati sarà esteso anche agli organi costituzionali, dalla Camera, al Senato, fino alla Presidenza della Repubblica passando per la Corte Costituzionale.

Il divieto di incarichi ai pensionati - L’articolo 6 del dl 90/2014, nella versione attualmente in vigore, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di  amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del dl 90/2014 e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.
La disposizione modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti, ampliando in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni).

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Si allungano i tempi per l'approvazione definitiva del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati all'inizio del mese di luglio. Kamsin Il testo è stato infatti assegnato alla Commissione Lavoro ma non è stata ancora indicata una data per la sua trattazione. Difficile quindi che il testo sbarchi in Aula per il via libera definitivo in tempi brevi, entro Luglio.

Peraltro, secondo il calendario dei lavori dell'Aula, Palazzo Madama sarà impegnato ad oltranza nella discussione (almeno sino al 25 Luglio) sul ddl sulla Riforma Costituzionale e sul decreto legge competitività (Dl 91/2014). La settimana successiva e sino all'8 Agosto il Senato lavorerà al Decreto legge sul turismo e su quello della Pa (attualmente in trattazione alla Camera). I tempi dunque rischiano di slittare.

Com'è noto il testo, che non dovrebbe subire variazioni sostanziali rispetto alla versione licenziata da Montecitorio prevede la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti).

Intervento che viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).

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E' una fase delicata per la conversione in legge dei vari provvedimenti in materia previdenziale che sono stati presentati in queste ultime settimane dal governo e dalle forze politiche. Il rischio è un ingorgo tra tre provvedimenti distinti che stanno procedendo in ordine sparso tra Camera e Senato. Kamsin Quello piu' sicuro è il disegno di legge in materia di esodati che introduce la sesta salvaguardia, un provvedimento che mira a tutelare dalle nuove regole pensionistiche ben 32.100 soggetti allungando di un anno tutti i profili di tutela aperti con la quarta e quinta salvaguardia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla camera ed ora attende il via libera dal Senato. La misura riceverà il disco verde definitivo probabilmente verso i primi di Agosto.

In secondo luogo c'è la legge di conversione del decreto legge di riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014). L'iter è iniziato questa settimana con la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera degli emendamenti presentati dalle forze politiche venerdì scorso. Tra gli emendamenti presentati c'è quello in favore dei quota 96 della scuola che dovrebbe consentire a 4mila professori di accedere dal 1° settembre alla pensione in deroga alla disciplina vigente. Ma, come detto, il suo iter è appena all'inizio e devono essere esaminati ben 1.500 emendamenti presentati. Nel frattempo la data per il suo approdo nell'aula di Montecitorio è già slittata due volte. Una prima volta dal 14 al 22 luglio. E una seconda volta ieri quando la conferenza dei capigruppo ha deciso che il 22 ci sarà invece l'inizio dell'esame in assemblea del decreto carceri. Solo dopo toccherà alla Pa. Dunque si arriverà a fine luglio.  Il Dl, lo si ricorda, contiene diverse misure: quelle sulla mobilità obbligatoria entro 50 km, l'ampliamento dei poteri per l'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, sul taglio del 50% dei diritti camerali e dei permessi sindacali, sulla riduzione al 10% della percentuale delle spese legali spettante agli avvocati dello Stato in caso di sentenza favorevole a una struttura pubblica, sul modulo unico per tutti i Comuni per la Scia e per il permesso di costruire e poi l'abolizione del trattenimento in servizio a partire dal 31 Ottobre 2014 e la norma che consente alle Pa di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al perfezionamento della massima anzianità contributiva del dipendente.

In terzo luogo c'è il Ddl delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un disegno di legge – riapprovato durante il Consiglio dei ministri di una settimana fa – che proroga l'opzione donna sino al 2018, prevede il part-time a cinque anni dal compimento dell'età pensionabile, estende la pensione anticipata a 64 anni in favore dei lavoratori del pubblico impiego (qui il dettaglio delle misure in materia di pensioni). Tra le altre misure il disegno di legge introduce gli Uffici territoriali dello Stato per accorpare prefetture e sedi periferiche delle amministrazioni centrali (soprintendenze, Rgs, Entrate), riordina la dirigenza pubblica abolendo le fasce e istituendo tre ruoli unici accessibili per concorso (Stato, Regioni, enti locali), prevede l'invio al domicilio digitale del cittadino di tutti i documenti pubblici (entro 1.000 giorni). Il provvedimento tuttavia non comincerà l'iter parlamentare prima di settembre.

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Il governo avrebbe confermato, nel disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione (il cd. Repubblica Semplice), la proroga del regime sperimentale donna oltre il 31 Dicembre 2015, data della sua scadenza naturale. Kamsin Si tratta questa di una misura che, se confermata (attualmente il testo è ancora sotto forma di bozza), introdurrebbe nell'ordinamento un elemento di flessibilità nuovo in grado di temperare, almeno in parte, le rigidità delle attuali regole di pensionamento. Vediamo dunque quali sono le regole vigenti e cosa potrebbe cambiare a breve.

Le regole vigenti - La riforma del governo Monti, il Dl 201/2011, ha confermato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 23 agosto 2004. Questa norma prevede a favore delle lavoratrici dipendenti, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico, e per le lavoratrici autonome, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, liquidata però secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Per esercitare questa opzione le lavoratrici devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di 57 anni o superiore per le lavoratrici dipendenti, 58 per quelle autonome. Questi ultimi requisiti vanno adeguati alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013). Inoltre dato che, ai sensi della Circolare Inps 35/2012 la decorrenza della pensione deve scattare entro il 31 dicembre 2015, la domanda va presentata in tempo utile considerando le finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome. In altri termini i requisiti 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi dovranno essere perfezionati, quindi, entro novembre 2014, mentre, attualmente, la scadenza per le autonome è già stata superata. 

La proroga dell'opzione -  Il comma 3 dell'articolo 11 del ddl delega di riforma della Pa interviene, sulla disciplina sopra esposta, in senso estensivo su due lati, temporale e quantitativo. In primo luogo  proroga il regime temporalmente sino al 31 dicembre 2018 concedendo quindi tre anni in piu' rispetto alle regole attuali. Dall'altro ammette all'opzione anche i lavoratori uomini, sia dipendenti che autonomi, con un intervento che pone fine ad una discriminazione al contrario che ha visto sino ad oggi penalizzati i lavoratori uomini.
I requisiti per l'accesso e quelli di decorrenza resterebbero intatti, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto sino al 2015 i requisiti sono pari a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi per gli autonomi) e 35 di contributi; mentre dal 2016 e sino alla sua nuova scadenza, il 2018 per l'appunto, diventano 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi per gli autonomi), per effetto dello scatto dell'aspettativa di vita in programma dal 1° gennaio 2016 (si stima un incremento ulteriore di 4 mesi). Resterebbero confermate le finestre mobili con un differimento dell'erogazione della rendita previdenziale pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I tempi per il via libera definitivo del progetto non saranno tuttavia brevi. Il ddl delega inizierà il suo iter parlamentare solo da Settembre e quindi la misura, se sarà confermata dall'esecutivo, vedrà la luce in autunno.

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Le Casse di previdenza possono introdurre riforme, per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, senza rispettare in modo integrale il principio del pro rata, che comunque deve essere tenuto presente. Kamsin È quanto ha stabilito il tribunale di Milano in una recente sentenza che afferma, per la prima volta la possibilità, dopo la legge di Stabilità per il 2014, di approvare misure che incidono sulle prestazioni già maturate fino a quel momento, se sono giustificate dalla tenuta dei conti, così come recita l'articolo 1, comma 488 della legge 147/2013, con una norma di interpretazione autentica.

La legge 147/2013 ha dato il via libera alla possibilità per le Casse di temperare un principio, quello del pro rata, che non consente di modificare in senso peggiorativo le prestazioni previdenziali maturate dagli assicurati con valore retroattivo. Negli ultimi anni infatti le delibere delle Casse Private hanno progressivamente ridotto gli assegni, senza cristallizzare, con il sistema delle quote, la pensione raggiunta fino al momento della riforma; un comportamento questo che si è però scontrato con la Suprema Corte che ha sempre negato la legittimità di tali delibere (si veda ad esempio da ultimo l'ordinanza 3828/2012). 

Ora la recente legge 147/2013 ha provato a porre rimedio stabilendo, che le delibere di queste Casse sono legittime anche se non tengono conto del rispetto del pro rata purchè adottate al solo fine di garantire l'equilibrio del sistema nel lungo periodo. La decisione del Tribunale di Milano dovrà tuttavia essere confermata dalle giurisdizioni di livello superiore, in particolare dalla Cassazione tiene a precisare Luigi Pagliuca:  «Ho sempre confidato che alla fine potesse prevalere il buonsenso nell'interpretazione di una norma che il legislatore ha voluto precisare una prima volta con la legge Finanziaria del 2007 e infine con l'ultima legge di Stabilità. Una Cassa di previdenza, dove le risorse economiche non sono infinite, deve poter tutelare i diritti di tutti i suoi iscritti e futuri pensionati. Ho fiducia che anche la Cassazione, accogliendo questo principio, consolidato nei giudici di merito, possa mutare orientamento».

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