Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Cresce l'attesa per le due principali misure in materia previdenziale che sono state approvate questa settimana in prima lettura alla Camera dei Deputati e che ora rischiano, dopo il parere negativo della Ragioneria dello Stato, di essere messe in discussione al Senato. Kamsin Come già anticipato da Pensioni Oggi, la bocciatura riguarda i quota 96 della scuola e l'altra deroga alla riforma Fornero: l'eliminazione delle penalizzazioni per l'accesso alla pensione anticipata per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2017. Ma in forse c'è anche la possibilità per le Pa di risolvere a 68 anni il rapporto di lavoro dei professori universitari.

La relazione, datata primo agosto e indirizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione Bilancio del Senato (dove il provvedimento è approdato), boccia sonoramente questi tre provvedimenti chiedendo in pratica al Senato di scegliere tra la loro cassazione dal testo o la modifica delle coperture. E in entrambi i casi sarà necessaria una terza lettura alla Camera, cosa che potrebbe mettere a rischio i tempi di conversione. Un vero e proprio pasticcio. Vediamo dunque quali sono le norme in bilico che potrebbero saltare al Senato.

I Quota 96 - L'articolo 1-bis nel testo approvato alla Camera dà il disco verde all'uscita di 4mila insegnanti e personale amministrativo scolastico che, in base alle regole pre-Fornero della vecchia «quota 96», avrebbero maturato il diritto alla pensione tra il 1 gennaio e il 31 agosto del 2012, nel corso dell'anno scolastico 2011/2012. La Ragioneria indica che "di fatto la disposizione prefigura per il settore della scuola una salvaguardia aperta, non in grado di assicurare il rispetto del limite dei 4.000 soggetti, con effetti in termini di maggiori oneri per i quali non è individuata adeguata copertura finanziaria".

Lo Stop alle Penalizzazioni - Con una modifica all'articolo 1 del provvedimento approvato in prima lettura alla Camera è stata sancita la definitiva archiviazione della penalizzazione per chi sceglie di andare in pensione prima dei 62 anni di età. La legge Fornero lo consente agli uomini che hanno 42 anni e 6 mesi di contributi, e alle donne che ne hanno 41 anni e 6 mesi. I contributi però devono essere da effettiva prestazione lavorativa, sono esclusi quindi quelli figurativi (ad eccezione della maternità obbligatoria, la leva militare, cig ordinaria, malattia infortunio, donazioni di sangue, congedi parentali, permessi per assistenza disabili).

Di fatto sono fuori il riscatto della laurea e i contributi volontari ma anche molti contributi figurativi (in primis quelli derivanti da amianto, disoccupazione, cigs e mobilità). La nuova norma votata alla Camera elimina il taglio (1% o 2% sulle quote retributive) per chi matura i requisiti entro dicembre 2017. La Ragioneria indica però che la copertura indicata «è sottostimata», anziché 1 milione nel 2014 ne servono 5, al posto dei 3 individuati per il 2015 ne occorrono 15 milioni, e non basteranno di certo i due milioni indicati per ciascuno degli anni a venire, ma le cifre sono molto più alte, ovvero 35 milioni nel 2016, 50 nel 2017 e 60 a decorrere dal 2018.

La risoluzione unilaterale nelle Pa - La Camera ha altresì approvato una norma che consente alle Pa di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva per i dipendenti delle Pa a condizione che abbiano almeno 62 anni di età. Per dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn la risoluzione unilaterale del rapporto non potrà comunque avvenire prima del compimento dei 65 anni, che salgono a 68 anni per i primari e per i professori universitari (questi ultimi potranno comunque concludere l'anno accademico, ma nell'ateneo dovrà scattare l'assunzione di almeno un nuovo professore o di un ricercatore a tempo determinato). La Ragioneria ha bocciato le coperture in favore di quest'ultimi indicando che il numero di docenti potenzialmente interessati sono un numero superiore a quello individuato dalla Camera.

Zedde

Ieri è arrivato il primo via libera della Camera al decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. Kamsin Molte le novità che, come anticipato su Pensioni Oggi negli ultimi giorni, si accingono a fare ingresso nell'ordinamento temperando alcune criticità della Riforma Fornero del 2011. Vediamo dunque di riassumere le novità che ora saranno al vaglio del Senato prima del disco verde definitivo.

Quota 96 - Il decreto prevede, all’articolo 1-bis, che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 (c.d. riforma Fornero) in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuino ad applicarsi anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 (c.d. quota 96 della scuola). Inoltre, è prevista la possibilità, per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della riforma, e che successivamente abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (cd. opzione donna), di chiedere il ricalcolo del trattamento (vedi i dettagli) a loro erogato sulla base del sistema di calcolo retributivo o misto per il periodo fino al 31 dicembre 2011, e con il sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Lavoratori Precoci - Sono state introdotte disposizioni, che prevedono la non applicazione delle riduzioni percentuali (vedi i dettagli) ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il solo requisito di anzianità contributiva previsto (attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017 (quindi non dovendo rispettare il requisito anagrafico dei 62 anni).

Divieto incarichi di consulenza ai pensionati - Il provvedimento prevede che le p.a. non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito (articolo 6). Il divieto trova applicazione anche per gli incarichi e le cariche presso gli organi costituzionali.

Divieto del trattenimento in servizio - Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per quanto attiene al primo punto si prevede che la cessazione dei trattenimenti in servizio dal 31 Ottobre 2014 (31 Dicembre 2015 per i magistrati). Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento è stata invece confermata che per i militari resterà in vigore l'attuale disciplina dell'ausiliaria e del richiamo a lavoro di chi è in pensione in quanto è stato cancellato per i "trattenimenti" dei vertici delle forze armate richiamati in ufficio il limite temporale del 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro il provvedimento dispone che, in via generale, l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni).

Oltre a ciò, si prevede che l'istituto non si applichi al personale di magistratura e che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione unilaterale non possa avvenire prima del compimento dei 65 anni di età (68 anni per i responsabili di struttura complessa, per i professori universitari e per i dipendenti pubblici sospesi per i quali sia attivo l'istituto del ripristino del rapporto di lavoro).

Zedde

 

Con 286 voti favorevoli, 132 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato il decreto legge di riforma della Pubblica amministrazione, che passa ora all'esame del Senato. Kamsin Il provvedimento, che contiene numerose modifiche in materia previdenziale, deve essere convertito entro il 23 agosto.

In breve queste le misure che passano ora al Senato:

Pensionamento d'ufficio a 62 anni - Via libera alla possibilità per le Pa di collocare d'ufficio in pensione i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne) purchè abbiano compiuto 62 anni (68 per i professori e i primari di ospedali);

Lavoratori Precoci: stop alle penalizzazioni - Si prevede lo stop alle penalizzazioni sulla pensione anticipata sino al 2017 (vedi i dettagli della misura);

Quota 96 - Disco verde anche alla nuova deroga in materia pensionistica in favore dei quota 96 della scuola, quattromila docenti che hanno raggiunto un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina entro il 31.8.2012;

Abolizione trattenimenti in servizio - Si dispone lo stop ai trattenimenti in servizio dal 31 Ottobre 2014 (31 Dicembre 2015 per i magistrati);

Prepensionamento Giornalisti imprese in crisi - Si introducono nuovi vincoli alle aziende editoriali in crisi per il prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi;

Stop incarichi nelle Pa ai pensionati - Si irrigidisce il divieto di incarichi nelle Pa (anche a titolo gratuito) nelle Pubbliche amministrazioni (anche con riferimento agli organi costituzionali).

Zedde

Il testo licenziato la settimana scorsa dalla Commissione affari costituzionali ha subito alcune limitate modifiche per quanto riguarda la pensioni dopo i dubbi sollevati su numerose norme inserite nel testo. Kamsin La più rilevante, come già anticipato su Pensioni Oggi, riguarda le norme sui pensionamenti d'ufficio, quelle che permettono alle amministrazioni di mandare a casa i dipendenti che hanno raggiunto il massimo dei contributi (42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne).

La regola generale fissata nel provvedimento prevedeva che per poter operare il pensionamento d'ufficio, il dipendente avesse raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (con una eccezione  per professori universitari e primari, per i quali l'età minima era stata fissata in 65 anni). Nel passaggio di ieri in commissione, il requisito anagrafico per professori e primari è stato rivisto al rialzo, portandolo a 68 anni. Per i medici, invece, il requisito sarà comunque di 65 anni, mentre per i ricercatori l'età per il pensionamento d'ufficio è stata abbassata a 62 anni.

Per il liceziamento del professore servirà tuttavia una decisione del Senato accademico, "senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età". Non solo. L'università avrà anche il vincolo, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di procedere prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato.

I Quota 96 -  Passa invece sostanzialmente indenne la misura per il pensionamento dei 4 mila docenti delle scuole che nell'anno 201/2012 avevano maturato i requisiti per il ritiro ma che erano rimasti bloccati dalla riforma Fornero. Anche se il disco verde della Commissione bilancio, chiamata a dare un parere sulle coperture finanziarie, non era scontato, le forze politiche hanno manifestato unità nel voler porre fine a questa vicenda ed alla fine il presidente della Commissione, Francesco Boccia, ha dato parere positivo.

All'articolo 1-bis è stato solo riscritto il comma 3 relativo al pagamento del trattamento di fine rapporto, con la precisazione che "il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Inoltre si aggiunge il comma 6-bis a copertura degli oneri derivanti per la riliquidazione del trattamento pensionistico (vedi i dettagli della misura) in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'intervento in questione che avevano anticipato l'uscita con l'opzione donna.

Lavoratori Precoci - Non risultano modificate le altre misure già anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi (vedi i dettagli in materia previdenziale). In particolare risulta confermata la novità che consente la sterilizzazione della penalizzazione in favore dei lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata entro il 2017.

Zedde

Tra le tante modifiche in materia previdenziale che saranno in discussione da oggi alla Camera c'è anche da segnalare l'intervento che riscrive il comma 5 dell'articolo 1 del Dl 90/2014 riguardante l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. Kamsin Come si ricorderà, con il decreto legge 90/2014 il governo aveva concesso la facoltà, intervenendo sul Dl 112/2008, alle Pa di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avevano maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata  a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Pensioni Oggi aveva peraltro anticipato come tale istituto, pur nel silenzio del provvedimento, potesse essere attivato solo a condizione che il lavoratore non fosse soggetto alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012). Tra l'altro la modifica governativa aveva ricompreso anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che in precedenza erano rimasti fuori.

Ora, con le modifiche in Commissione che hanno riscritto l'emendamento, viene messo nero su bianco che la risoluzione può essere esercitata dalla Pa con un preavviso di sei mesi attraverso" una decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi", e a condizione che il dipendente non sia interessato dalla penalizzazione (o meglio "non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo alla riduzione percentuale del trattamento previdenziale").

La precisazione dunque conferma quanto indicato da Pensioni Oggi ed indica che il lavoratore deve aver raggiunto almeno i 62 anni affinchè la risoluzione possa avere efficacia (mentre appare non esercitabile qualora il soggetto sia un "precoce" ossia sterilizzi la penalizzazione sino al 2017 pur non avendo perfezionato i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

Quanto all'ambito oggettivo le modifiche precisano che l'istituto è applicabile al personale dirigenziale e ai dipendenti reintegrati in servizio dopo una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 mentre non è applicabile al personale di magistratura. La risoluzione potrà avvenire invece non prima dei 65 anni nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari. L'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri.

Zedde

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