Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Per fruire dei tre giorni di congedo per l'assistenza è sufficiente che a ciò non possa provvedere o il coniuge o nessuno dei genitori del disabile. Non è necessario, invece, che «tutti» (coniuge e genitori) non possano provvedervi. Kamsin In questi casi, il diritto ai tre giorni di permesso mensili viene concesso a favore di un parente o di un affine entro il terzo grado del soggetto disabile, senza nessun ordine di priorità. In pratica chiunque può fruirne. E' quanto ha indicato il ministero del lavoro nell'interpello n. 19/2014.

I chiarimenti sono stati chiesti dall'Associazione nazionale quadri amministrazioni pubbliche (Anquad) e dal Cida (manager e altre professionalità Italia). Le associazioni hanno chiesto di conoscere il parere del ministero del lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall'art. 24, della legge n. 183/2010, che disciplina il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. Le associazioni hanno chiesto di precisare se l'estensione del diritto a tre giorni di permesso al parente o affine entro il terzo grado possa prescindere dall'eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo. In caso di risposta negativa, pertanto, per il diritto ai permessi basterebbe comprovare esclusivamente una delle particolari condizioni del coniuge eio dei genitori della persona in situazione di gravità.

Secondo il ministero, tuttavia, la fruizione dei permessi da parte di parenti o di affini entro il terzo grado è subordinata esclusivamente alla circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma (vale a dire aver compiuto i 65 anni di età oppure essere anche loro affetti da patologie invalidanti o essere deceduti o mancanti). In altre parole, non deve anch'essere riscontrata la impossibilità a prestare l'assistenza da parte di parenti oppure affini di primo e di secondo grado, eventualmente presenti nell'ambito familiare. Peraltro, evidenzia infine il ministero del lavoro, è sufficiente che le predette condizioni (65 anni di età oppure lo stato invalidante o la morte o la mancanza) si riferiscano a uno solo dei soggetti menzionati dalla norma, ossia o al coniuge oppure ai genitori. Una diversa interpretazione, quella cioè di consentire l'estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nell'impossibilità di assistere il disabile, finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.

Zedde

Con l'approvazione definitiva del Dl 90/2014 l'impianto complessivo della Riforma Fornero non è stato cambiato. La pensione anticipata resta conseguibile al perfezionamento di 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini). Kamsin La pensione di vecchiaia è ottenibile al perfezionamento di 66 anni e 3 mesi per gli uomini del settore privato e pubblico (e lavoratrici del settore pubblico); 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici del settore privato; 64 e 9 mesi per le autonome.

Per i dipendenti pubblici viene introdotta tuttavia la facoltà alle Pa di risolvere il rapporto di lavoro al compimento del 62esimo di età (65 anni per i medici) qualora il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva. In altri termini l'amministrazione potrà unilateralmente mandare a casa, con una decisione motivata, chi ha raggiunto i 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne), dirigenti compresi. L'altra innovazione del Dl Madia, sul comparto pubblico, è l'abolizione definitiva dei trattenimenti in servizio a partire dal 31 Ottobre 2014, una novità che nei fatti può comportare una breve anticipazione dell'età pensionabile.

Il decreto invece non tocca l'adeguamento periodico alla stima di vita. Pertanto resta confermato dal prossimo triennio 2016-2018 l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e di quelli contributivi per la pensione anticipata. Adeguamento che, si stima, sarà pari a 4 mesi. Questo significa che, ad esempio, dal 1° gennaio 2016 per la pensione anticipata saranno richiesti 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Confermato anche il sistema di penalizzazioni che colpisce i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima del 62esimo anno di età. Qualora si chieda la pensione anticipata prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Ad esempio se si richiede la pensione anticipata dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.

Il Dl 216/2011, approvato subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità. Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa, da riscatto (laurea ad esempio) o da contribuzione volontaria. Dopo la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte. Su questo fronte ci si aspettava un maggiore coraggio da parte del governo.

Nulla di nuovo anche per quanto riguarda l'opzione donna. Le donne che vogliono andare in pensione con le vecchie regole — ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome) — possono continuare a farlo, in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo a condizione che la finestra si apra entro e non oltre il 31.12.2015.

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Con l'approvazione definitiva del Dl 90/2014 è passata la norma che stabilizza la possibilità per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro al compimento della massima anzianità contributiva. Kamsin Nello specifico l'articolo 1, comma 5 del Dl 90/2014 consente alle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), incluse le autorità indipendenti, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), di risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale (con un preavviso di sei mesi, come già previsto dalla normativa vigente).

Si tratta questa di una facoltà concessa alla Pa, non dunque di un obbligo, che la previgente disciplina riconosceva temporaneamente, sino al 31.12.2014.

La risoluzione deve essere operata "con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi" e ricomprede anche il personale dirigenziale ed i membri delle autorità indipendenti. Restano esclusi dall'àmbito di applicazione dell'istituto i magistrati, i professori universitari ed i responsabili sanitari di struttura complessa; mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la risoluzione viene ammessa non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. L'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri.

La disposizione, come riformulata nel corso dell'esame in Parlamento, dunque conferma quanto indicato da Pensioni Oggi ed indica che il lavoratore deve aver raggiunto almeno i 62 anni affinchè la risoluzione possa avere efficacia (mentre appare non esercitabile qualora il soggetto sia un "precoce" ossia sterilizzi la penalizzazione sino al 2017 pur non avendo perfezionato i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

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E' stata stralciata dal testo del disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione (il cd. Repubblica Semplice), la proroga del regime sperimentale donna oltre il 31 Dicembre 2015. Kamsin La misura, come anticipato da Pensioni Oggi, era contenuta nelle prime bozze del provvedimento approvato a metà giugno dal Cdm ma, nel testo ufficiale del ddl giunto al Senato, la novità previdenziale è stata cancellata dal testo. Almeno per ora.

Le regole vigenti - La riforma del governo Monti, il Dl 201/2011, ha confermato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 23 agosto 2004. Questa norma prevede a favore delle lavoratrici dipendenti, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico, e per le lavoratrici autonome, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, liquidata però secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Per esercitare questa opzione le lavoratrici devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di 57 anni o superiore per le lavoratrici dipendenti, 58 per quelle autonome. Questi ultimi requisiti vanno adeguati alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013). Inoltre dato che, ai sensi della Circolare Inps 35/2012 la decorrenza della pensione deve scattare entro il 31 dicembre 2015, la domanda va presentata in tempo utile considerando le finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome. In altri termini i requisiti 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi dovranno essere perfezionati, quindi, entro novembre 2014, mentre, attualmente, la scadenza per le autonome è già stata superata. 

La proroga dell'opzione - La norma, cancellata ora dal testo del ddl, estendeva il regime sperimentale donna su due fronti. In primo luogo prorogava il regime temporalmente sino al 31 dicembre 2018 concedendo quindi tre anni in piu' rispetto alle regole attuali. Dall'altro ammetteva all'opzione anche i lavoratori uomini, sia dipendenti che autonomi, con un intervento che avrebbe posto fine ad una discriminazione al contrario che ha visto sino ad oggi penalizzati i lavoratori uomini.

E' opportuno notare che nel testo del provvedimento è saltato tutto il capitolo dedicato alla previdenza che prevedeva altre due misure: l'estensione della pensione a 64 anni ai dipendenti pubblici che hanno maturato la quota 96 entro il 2012 (attualmente il beneficio è stato infatti concesso solo ai lavoratori del settore privato); la possibilità di attivare contratti part-time a cinque anni dal compimento dell'età pensionabile, misura questa fortemente voluta dal Ministro Marianna Madia per favorire la staffetta generazionale nelle Pa.

Al suo posto entra una norma generica secondo la quale la Pa dovrà "garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso  l’utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologica, sperimentando forme di co-working e smart-working".

Le misure tuttavia potrebbero confluire nella legge di stabilità la quale, secondo il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, dovrebbe contenere "significative deroghe alla Riforma Fornero".

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Dal testo del decreto sulla Pa, approvato oggi in via definitiva dalla Camera del Deputati, sono state stralciate le norme che rimodulavano i benefici previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo ai sensi della legge 204/2006. Kamsin  Nello specifico il provvedimento prevedeva una diversa rideterminazione dell'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che avessero presentato domanda entro il 30 novembre 2007.

Il beneficio consisteva nell'attribuzione di un incremento percentuale pari alla differenza (in termini percentuali) tra la retribuzione del soggetto (all'atto del pensionamento) e quella contrattuale immediatamente superiore in luogo dell'attuale beneficio consistente per l'appunto nell'applicazione di una maggiorazione di 7,5 punti percentuali, e sempre che fosse stato più favorevole rispetto a quest'ultimo.

Un ulteriore intervento riguardava l'ambito di applicazione della norma che concede ai soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata da eventi terroristici, ed ai loro familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, e, in mancanza di essi, ai genitori, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione (anche diretta), nonché il trattamento di fine rapporto, comunque denominato. La novella specificava che il beneficio spettava al coniuge ed ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio fosse stato contratto o i figli fossero nati successivamente all’evento terroristico - ad esclusione dell'ipotesi in cui il beneficio fosse stato già riconosciuto ai genitori.

Infine un terzo intervento riguardava l'ambito di applicazione della norma che attribuisce in favore dei soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da eventi terroristici, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto. La novella specificava che il beneficio spettava anche qualora la posizione assicurativa obbligatoria (inerente al rapporto di lavoro dell’invalido) fosse stata aperta successivamente all’evento terroristico e che in nessun caso sarebbero stati opponibili termini o altre limitazioni temporali.

Come annunciato le misure sono state cassate in Senato ma ieri la Commissione Lavoro della Camera ha approvato ieri un odg con il quale impegna il governo a riproporle in occasione della prossima legge di stabilità.

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