Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Volevo sapere se puo' essere licenziato liberamente un dipendente di un'azienda con oltre 15 dipendenti al compimento dell'età pensionabile (66 anni) oppure se sono costretto a mantenerlo in servizio sino a 70 anni se questi non si dimette volontariamente. Il mio consulente del lavoro non ha saputo indicarmi in modo chiaro cosa si deve fare. Nel caso come mi devo comportare? Davide

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Si ritiene che, a seguito dell'introduzione del Dl 201/2011, attualmente il lavoratore può essere licenziato liberamente per superamento dei limiti di età al perfezionamento di 70 anni e 3 mesi di età anagrafica. In tal caso il datore deve solo rispettare gli obblighi relativi al preavviso contrattuale. L'intimazione del licenziamento può essere effettuata anche prima di tale data a condizione tuttavia che il recesso del rapporto di lavoro sia efficace dal compimento di tale data nel rispetto del termine di preavviso.

La tutela offerta dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) per effetto del Dl 201/2011 è stata infatti innalzata sino al compimento dei 70 anni (a cui bisogna aggiungere gli adeguamenti alla speranza di vita) nei confronti della generalità dei dipendenti del settore privato impiegati in contratti a tempo indeterminato. Pertanto l'intimazione di un licenziamento prima di tale data, ove non supportato dagli elementi di rito (es. giusta causa o giustificato motivo), è illegittimo.


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Ho avuto dall'Inps il riconoscimento di una invalidità civile del 50% a causa di un grave incidente stradale nel quale sono rimasto coinvolto. Ho diritto a qualche abbuono ai fini dell'accesso alla pensione anticipata? Preciso che sono un dipendente pubblico nato nel 1958 con 30 anni di contributi. Mi pare di aver letto da qualche parte che l'invalidità genera diversi benefici. Silvio

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Con l'invalidità del 50% non ci sono benefici a livello pensionistico. Solo le invalidità superiori al 74% comportano infatti l’attribuzione di benefici, pari a due mesi di contribuzione figurativa aggiuntiva per ogni anno di servizio durante il quale il lavoratore ha avuto l’invalidità (art. 80, comma 3, della legge 388/2000).

Inoltre, in presenza di quote pensionistiche calcolate con le regole del sistema contributivo, la maggiorazione in questione risulta valida solo ai fini del diritto a pensione, mentre risultano ininfluenti ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.


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Volevo conoscere le modalità attraverso le quali deve avvenire il licenziamento di un lavoratore. La mia azienda mi ha infatti comunicato che sono stato licenziato e mi ha consegnato una specie di lettera molto vaga al riguardo. Questo licenziamento è efficace oppure devono obbligatoriamente inviarmi una raccomandata? Salvo

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Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 604/1966 per l'intimazione di un licenziamento è necessario che il datore di lavoro comunichi per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro; la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. L'inosservanza di queste due regole determina inevitabilmente l'inefficacia del licenziamento stesso. Pertanto il lettore dovrà verificare se la lettera che ha ricevuto contenga tali informazioni. In tal caso il licenziamento è efficace non richiedendo la legge che la comunicazione debba effettuarsi a mezzo di raccomandata. Altrimenti il lettore dovrà contattare un legale o il proprio sindacato per impugnare il licenziamento.


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Sono stato assunto come lavoratore a termine, con un contratto a tempo determinato che scadeva il 31 Luglio 2014. La pizzeria che mi ha assunto ha avuto un calo di fatturato ed ora mi ha licenziato inviandomi una lettera nella quale si fa riferimento ad una giusta causa oggettiva. In pratica con il calo del fatturato dovuto a questa "benedetta" crisi, si sono trovati costretti a licenziarmi. Il tutto è successo a Gennaio;     Ora però la stessa pizzeria ha riassunto un altro dei lavoratori che era stato con me licenziato, io invece sono a spasso.

Vorrei sapere se esiste un concetto di giusta causa oggettiva e se si,  il mio datore poteva licenziarmi con un contratto a termine? Damiano

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La risposta è negativa. L'articolo 2119 cc. prevede sul tema dei licenziamenti per giusta causa, che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. 

Non è invece possibile nel rapporto a tempo determinato effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come pare concretizzarsi nel caso evidenziato dal lettore. In altri termini nel contratto a tempo determinato l'unica forma di recesso ammessa è la giusta causa che tuttavia non attiene al caso in questione.
Il lettore dovrà pertanto rivolgersi ad un legale per la tutela della sua posizione.

Sono una dipendente di 60 anni con 31 anni di contributi nella gestione commercianti. Ho 7 anni di contributi nella gestione separata ma all'inps mi hanno detto che non posso accedere alla pensione anticipata perchè servono 41 anni e mezzo di contributi e io attualmente non lavoro piu'. Quando andrò in pensione? Laura

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Si conferma che per l'accesso alla pensione anticipata sono necessari attualmente 41 anni e 6 mesi di contributi . I requisiti per la pensione di vecchiaia saranno raggiunti nel 2020. Per anticipare l'uscita la lettrice potrebbe optare per la totalizzazione nazionale uscendo con 40 anni e 3 mesi di contributi piu' una finestra mobile di 21 mensilità. Per conseguire questo requisito contributivo è possibile richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione e versare il minimo richiesto. Si rammenta tuttavia che l'uscita con la Totalizzazione comporta di regola un assegno pensionistico calcolato esclusivamente con il sistema contributivo e quindi piu' penalizzante rispetto al sistema retributivo.


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