Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

dipendente pubblica ex inpdap , nata il 19/3/1954 cessata il 31/5/2010 per dimissioni volont. con 36 anni e 2 mesi di serv. Autorizzata ai versamenti volontari a sett.2010 ho versato un contributo volontario Ad ott. 2010. mi posso considerare una esodata ? Devo presentare domanda alla Dtl entro il 21 /5/2013?  Giuseppina da Siracusa

La risposta è negativa. Tra le varie condizioni chieste ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione o cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo c'è quella del perfezionamento della decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile di 12 mensilità) – calcolata con la disciplina vigente sino al 6 Dicembre 2011 – entro il 6 Gennaio 2015. La lettrice maturerebbe invece il diritto alla pensione dopo il 2014 con la conseguenza che le sarà impossibile rispettare la data  decorrenza sopra citata. Ciò è sufficiente ad escluderla dalle attuali tre salvaguardie sino ad oggi varate.


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In tema di riscatto della laurea con le vecchie regole, un segretario comunale, classe 1950, ha maturato al 31 dicembre 2011 34 anni e 9 mesi, incluso il servizio militare e 2 anni di Inps, ricongiunti. Potrebbe andare in pensione con le vecchie regole? Avrebbe ancora da riscattare 7 mesi di corso per diventare segretario e 4 anni di università. Di questi ultimi potrebbe riscattarne solo alcuni per raggiungere l'eventuale diritto a pensione? Con che data potrebbe andare in pensione e con quale sistema di calcolo? Tommaso da Udine

I requisiti previgenti l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero consentivano l'accesso alla pensione di anzianità con quota 96 (60 anni più 36 di contributi o 61 anni più 35 di contributi). Alla fine del 2011, il segretario può vantare sicuramente 61 anni di età e, per maturare il diritto a pensione, è sufficien­te che riscatti 3 mesi. E' ininfluente se chiederà il corso da segretario o par­te del diploma di laurea. L'accesso al trattamento pensionistico sarà consentito a decorrere dal 1° gen­naio 2013 poiché dalla maturazione del requisito (31 dicembre 2011) devono trascorrere dodici mesi (fi­nestra mobile). Il sistema di calcolo sarà retributivo per le anzianità maturate fino al 2011 e contributivo pro rata per le an­zianità successive.


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In tema di assegni famigliari, ha diritto a riceverli un nucleo composto da marito, moglie e figlio riconosciuto esclusivamente dalla madre, perchè nato da una precedente relazione extraconiugale della stessa (il padre non ha riconosciuto il figlio), in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge? La modulistica dell'Inps non sembrerebbe ammettere tale fattispecie, tuttavia in caso negativo parrebbe una diversità di trattamento con altre situazioni simili (figlio nato da precedente matrimonio del coniuge, o figli naturali propri o del coniuge riconosciuti dall'altro genitore). Simona da Firenze

Per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso esposto - di fatto - è sufficiente che il figlio naturale sia compreso nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge (che nel caso di specie non risulta essere il padre). La conferma è data dalla circolare Inps n. 48 del 48 febbraio 1992.


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Ho iniziato a lavorare nel maggio 1976 come dipendente privata. Sono nata il 17 agosto 1956: quando potrò andare in pensione secondo la nuova normativa? Inoltre, pur subendo una riduzione sulla pensione, sarebbe possibile accedere al pensionamento all'età di 62 anni? Sara da Treviso

La lettrice conseguirà la pensione di vecchiaia non prima del 2023/2024. Infatti, a decorrere dal 2021 il decreto legge 201/2011 (Salva Italia) ha previsto un'età anagrafica non inferiore a 67 anni, fatti salvi comunque gli adeguamenti legati all'aumento della speranza di vita. La pensione anticipata (ex 40 anni) sarà conseguita nel marzo 2018 quando - in previsione - saranno richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi. A legislazione invariata, avendo meno di 62 anni, sarà applicata una riduzione annua dell'1% sulla quota retributiva, che nel caso di specie sarà pari allo 0,416%, calcolata come differenza tra la data di compimento del 62esimo anno di età (agosto 2018) e marzo 2018, pari a 5/12. Rimanendo al lavoro fino all'agosto 2018 non verrà applicata nessuna penalizzazione.


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Sono un dipendente pubblico nato nell'aprile 1949. In servizio da dicembre 1974, e con 15 mesi di servizio militare riscattato, chiedo se dal gennaio 2013 per me è cambiato qualcosa, ovvero, se avendo maturato i requisiti pensionistici con la vecchia normativa prima de1 31 dicembre 2011 potrei andare in pensione in ogni momento. Ernesto 

A vendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011, il lettore potrà andare in pensione in qualsiasi momento, previo preavviso, che, di norma, è di 6 mesi prima della data scelta per le dimissioni dal servizio. Infatti, l'articolo 24, comma 3 della legge 214/11 ha stabilito che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa


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