Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Tizio, ex commerciante, ha avuto una grave malattia invalidante. Ha fatto domanda all'Inps per ottenere la pensione di invalidità. L'Inps gli ha riconosciuto la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, e gli sta erogando la pensione integrata al minimo. Alla morte del padre, che gode di una pensione diretta ex Inpdap, Tizio avrà diritto anche alla pensione di reversibilità del padre? Si tenga presente che Tizio e suo padre non risultano anagraficamente nello stesso stato di famiglia, pur vivendo sotto lo stesso tetto. Alfonso

La risposta è negativa, in quanto il figlio non è inabile (cioè invalido al 100 per cento). Ecco, infatti, le regole per l'ottenimento da parte dei figli della pensione ai superstiti.

Con il coniuge del defunto (articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903) possono concorrere nel diritto alla pensione ai superstiti i figli (legittimi, legittimati, affiliati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto, naturali non riconoscibili dal lavoratore defunto per i quali il defunto era tenuto al mantenimento o agli alimenti, per sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del Codice civile, naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, secondo gli articoli 580 e 594 del Codice civile), che alla data della morte del genitore risultino:

- minori di 18 anni;

- studenti, che frequentano una scuola media o professionale, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del defunto, e che non prestano attività lavorativa (Inps, circolare 53484 del 3 Agosto 1972);

- studenti iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso legale di laurea (in ogni caso non oltre il 26° anno di età), a carico del genitore morto, e che non svolgano attività lavorativa. La frequenza di corsi di istruzione (secondaria o di livello universitario) all'estero dà diritto alla pensione a condizione che ne venga accertata l'equivalenza a quelli italiani;

- inabili di qualunque età (cioè invalidi al 100 per cento) e a carico del genitore (a questi fini, si considerano inabili i figli che, alla data del decesso del genitore, si trovavano, per grave infermità fisica o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro).


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Il 18 marzo 2012 avevo quota 97,44 ( 60 + 37,44 ).Ho firmato la risoluzione del mio contratto di lavoro in Confindustria , con accordo individuale con incentivo all'esodo (legge 23/07/1991 n.223 ed artt.410,410 bis,411 c.p.c. e 2113 comma 4) in presenza anche di sindacati più rappresentativi a livello nazionale.Sono stato in preavviso dal 1 gennaio 2012 al 31 agosto 2012 e tutt'ora in mobilità ordinaria dal 1 settembre 2012. Nel mese di ottobre 2012 avevo presentato al Patronato la domanda di Salvaguardia da inviare alla DTL ma il Patronato ha inviato la domanda all'INPS e non alla DTL in quanto mi è stato detto che per coloro i quali si trovavano in mobilità non occorreva transitare per la DTL. Ho letto su di un Vs. articolo che per i lavoratori in mobilità non serve il passaggio alla DTL in quanto questo argomento viene regolamentato da un decreto interministeriale Fornero.Per cortesia potrei avevre gli estremi di questo decreto? Gianni

Il lettore fa riferimento ai decreti attuativi per la prima salvaguardia dei 65mila (Dm 1° Giugno 2012) e della seconda salvaguardia (55 mila) (Dm 8 Ottobre 2012 pubblicato in GU numero 17 il 21 Gennaio 2013) i quali non hanno richiesto l'onere – per alcune categorie di lavoratori – della presentazione dell'istanza di accesso alla DTL, termini che peraltro sono oggi spirati (rispettivamente il 21 Novembre 2012 ed il 21 Maggio 2013).

Link ai Decreti: 

DM 1 Giugno 2012 (salvaguardia 65 mila)

Dm 8 Ottobre 2012 (salvaguardia 55 mila)


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La mia situazione contributiva è la seguente: èta 55 anni e 3 mesi settimane di contribuzione al 31.12.2012 = 2011 cronistoria sintetica: 07.11.2011 mi viene consegnata lettera di licenziamento 14.11.2011 azienda ritira ed annulla il licenziamento, viene firmato accordo individuale di incentivo all'esodo (alla data indicata, secondo le leggi vigenti, avevo diritto alla pensione a partire dal 01.11.2015) accordo sottoscritto e firmato da, cgil, confindustria, azienda, vengo messo in contratto di solidarietà a zero ore al termine del quale in data 31.03.2013 vengo definitivamente licenziato e messo in mobilità per tre anni. Come posso far valere l'accordo che ho firmato ? presso chi ? Io ho firmato solamente perchè avevo la certezza di arrivare alla pensione con quanto concordato, solidarietà + mobilità. Maurizio

La situazione meriterebbe un approfondimento in quanto non si comprende se il lettore è un cessato dal servizio a seguito di accordo individuale o collettivo di incentivo all'esodo (lettera d dell'articolo 22, Dl 95/2012) oppure un soggetto in mobilità ordinaria (lettera a del predetto articolo). Nella prima ipotesi verrebbe comunque escluso dalla salvaguardia in quanto non maturerebbe la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015 come richiesto per i lavoratori in quella categoria (cfr messaggio inps 4678/2013).

Nella seconda ipotesi potrebbe risultare incluso a condizione che l'accordo per la gestione delle eccedenze occupazionali sia stato firmato presso la sede di governo entro il 31.12.2011 e che raggiunga i 40 anni di contribuzione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Cio' indipendentemente dalla data di cessazione dal lavoro che nel caso di specie sembra essere avvenuta nel 2013. Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere visione del decreto attuativo di tale salvaguardia. 


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Per rientrare nella salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 dovrà perfezionare i requisiti per il trattamento pensionistico – calcolati secondo la previgente disciplina - entro la fine dell'indennità di mobilità. Dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2015 i requisiti per il pensionamento (di anzianità) sono i seguenti: a) quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi, oltre alle eventuali frazioni di anno) oppure; b) 40 anni di contributi. ............cosa succede per quelli che finiscono la mobilita' nel 2016 ? Francesco da Bari

Dal 1° gennaio 2016 scatta il secondo adeguamento alla stima di vita istat che comporterà un ulteriore slittamento dei requisiti per il pensionamento (calcolati sempre secondo la vecchia disciplina che viene fatta "rivivere" per i salvaguardati). L'adeguamento ufficiale non è noto allo stato attuale ma secondo lo scenario demografico Istat 2007 dovrebbe essere pari ad ulteriori 4 mesi.

Ciò significa che i requisiti per il pensionamento di anzianità saranno i seguenti: a) quota 97,7 (con almeno 61 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi, oltre alle eventuali frazioni di anno) oppure; b) 40 anni di contributi.

Si ricorda infatti che il requisito dei 40 anni di contributi non si adegua alla stima di vita (messaggio inps 20600 del 13 Dicembre 2012). I predetti requisiti dovranno essere perfezionati all'interno dell'indennità di mobilità come precisato dall'articolo 22 del Dl 95/2012. 


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ad ottobre 2013 compio 55 anni e a novembre 2013 avro versato 39 anni di contributi . Da un anno sono disoccupato....anzi come mi ha detto l'inps un semplice disoccupato e fino a novembre riceverò l'assegno x la mobilità dopo di che nn avrò nessunissimo reddito , vorrei sapere se esiste la possibilità di un pre pensionamento con relativa penalizzazione e come fare per avviare la pratica.  Francesco

Allo stato attuale non esiste purtroppo alcuna forma di pre-pensionamento per il caso di specie.  La finestra di uscita piu' vicina sarebbe quella della pensione anticipata con il perfezionamento di 42 anni e 5 mesi di contributi (a cui aggiungere un mese dal 2014). Per raggiungerli il lettore dovrebbe tuttavia pagare i volontari con un onere economico probabilmente non sostenibile. Se non uscirà con l'anticipata – secondo la disciplina vigente – la pensione di vecchiaia arriverà non prima del compimento dei 67 anni.

Tuttavia ricordo che il governo ha annunciato l'intenzione di varare una modifica sulla previdenza entro l'estate che consentirà di anticipare l'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica (seppur con una penalizzazione man mano crescente per ogni anno di anticipo rispetto ai 66 anni). I dettagli dell'intervento non sono tuttavia del tutto noti. 


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