L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Sono nato il 5 febbraio 1955; ho riscattato la laurea (da novembre 1974 ad agosto 1978); da agosto 1978 al dicembre 1995 sono stato dipendente privato (Inps). Dal 1996 sono amministratore unico e socio di maggioranza di una società commerciale Srl versando contributi nella gestione separata Inps per la qualifica di amministratore e versando i contributi Inps per la qualifica di socio di società commerciale Srl. Ho 57 anni e 10 mesi e 38 anni di contribuzione, di cui 3,5 anni per riscatto del periodo di laurea. Quando posso andare in pensione in via anticipata, eventualmente ricorrendo, se possibile, alla totalizzazione? Franco del Vecchio da Torino

L'età del lettore non consente l'accesso alla pensione di vecchiaia prima del 2021 poiché la Riforma Monti-Fornero ha stabilito che, da tale anno, saranno necessari almeno 67 anni fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. L'accesso alla pensione anticipata, ricorrendo alla totalizzazione, comporterà la maturazione del requisito nel 2014/2015, quando saranno richiesti 40 anni e 3 mesi di contributi. Ai fini della maturazione del diritto, però, le anzianità dovranno essere calcolate escludendo gli eventuali periodi concomitanti.

Dal perfezionamento del requisito contributivo dovranno trascorrere 18 mesi (finestra mobile) prima di poter percepire il primo assegno pensionistico. Il ricorso alla totalizzazione nazionale comporterà il calcolo dell'assegno pensionistico con le regole del sistema contributivo.


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Mio padre è nato il 20 ottobre 1959 e ha 15 anni di contribuzione. È da tempo disoccupato. Supponendo che il suo stato di disoccupazione continui, e stante le attuali disposizioni di legge, quando potrà andare in pensione? Se ho ben capito, non ha diritto alla pensione se non arriva ad almeno 20 anni di contribuzione; tuttavia l'individuazione dell'età pensionabile sarebbe indispensabile per l'eventuale richiesta di prestazioni non legate alla contribuzione (assegno sociale). Franco Arturi da Pisa

Secondo la tabella della relazione tecnica allegata al Dl 201/2011 l''anno di conseguimento della pensione di vecchiaia per il padre del lettore sarà il 2027 quando saranno richiesti, in previsione 67 anni e 11 mesi, unitamente a venti anni di contributi. Analogo è il requisito per la richiesta dell'assegno sociale. Infatti, dal 1° gennaio 2018 l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dell'assegno sociale sono identiche. Si conferma che i requisiti per l'assegno sociale - in quanto prestazione assistenziale - sono slegati dalla contribuzione. 


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Mia moglie è nata il 6 maggio 1954. e' in ruolo nella scuola dell'infanzia dal 1° settembre 2007. Alla data del 31 dicembre 2012 ha maturato 28 anni di lavoro, versando contributi in parte all'Inps e in parte all'Inpdap. Nei 28 anni di lavoro sono compresi 9 anni e 6 mesi di contributi volontari, dai 1989 al 1997, oltre a 6 mesi di disoccupazione, da luglio a dicembre del 2000. In base alle leggi vigenti, quando si verificherà la prima data utile per andare in pensione, anche subendo eventualmente una riduzione dell'importo della pensione? Damiano da Udine

Dai dati forniti e a legislazione vigente (legge 214/11), la prima data utile per maturare la pen­sione è prevista al compimento di 67 anni e 2 mesi di età anagrafica (pensione di vecchiaia), previ­sti nel mese di luglio 2021, con uscita dal 31 agosto 2021 e percezione della pensione dal 1° settembre 2021, in quanto la signora è dipendente del comparto scuola.


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Vorrei sapere se è ancora possibile essere autorizzati a versare contributi volontari per periodi scoperti o per , raggiungere l'anzianità necessaria alta pensione anticipata. Gennaro da Napoli

Dopo la riforma Monti-Fornero (DI 201/2011) è ancora possibile chiedere e ottenere l'autorizzazione al pagamento dei contributi volontari al fine di incrementare l'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto alla pensione anticipata o il requisito contributivo minimo a pensione (20 anni di contributi). Tuttavia, le autorizzazione rilasciate successivamente al 3 dicembre 2011 non consentono all'assicurato di acquisire il diritto a pensione secondo i previgenti limiti, bensì saranno applicabili gli stessi limiti previsti per la generalità dei lavoratori privi di un diritto a pensione alla data del 31 dicembre 2011. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere richiesta anche per i sei mesi precedenti la data della domanda.


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Mia figlia, di 35 anni, ha lavorato per 9 anni con un contratte a progetto e ora è senza lavoro. Vorrei un parere circa l'alternativa tra il riscatto delta laurea in legge o l'opzione dei versamento dei contributi volontari per poter raggiungerei 20 annidi contribuzione necessari per aver diritto, a suo tempo, ad una pensione di vecchiaia. Franca Da Firenze

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nella gestione separata Inps è necessario avere cinque anni complessivi di contribuzione. Di norma, l'autorizzazione decorre dal mese di presentazione della domanda, oppure dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa. I contributi volontari possono essere versati anche per i sei mesi precedenti la data di decorrenza dell'autorizzazione, sempreché non risulti versata altra contribuzione obbligatoria, oppure accreditata contribuzione figurativa. Si ricorda, infatti, che la prosecuzione volontaria non può essere richiesta per periodi per i quali vige un'altra copertura previdenziale.

L'importo del contributo è calcolato applicando ai compensi medi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda, l'aliquota di finanziamento prevista per i lavoratori tenuti al versamento obbligatorio e non iscritti ad altra forma di previdenza (27% per il 2013).

L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigenti nella gestione interessata. Il periodo oggetto di riscatto dovrà essere successivo al 31 marzo 1996, in quanto non è possibile valorizzare periodi antecedenti l'istituzione della gestione separata Inps.

Il periodo riscattato viene accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anni solari e con periodicità mensile, con attribuzione di un valore di copertura determinato sulla stessa retribuzione presa a base del calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto. La differenza sostanziale tra i due istituti giuridici risiede nel fatto che il riscatto consente la valorizzazione di un periodo temporale pari a quello del corso di studi, mentre l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria non è soggetta a decadenza ed è valida fino all'atto del pensionamento.


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