Sono Alfredo, 65 anni a breve, dipendente a tempo indeterminato del comparto Enti locali, settore Polizia locale, dal 1° gennaio 1985, gradirei avere delucidazioni su quanto di seguito descritto: premesso che:
- mi è stata riconosciuta, dall'amministrazione comunale di appartenenza, infermità derivante da causa di servizio, ascritta per cumulo alla tabella A - categoria 3^, in data 16.12.2013 (a seguito di sentenza di Tribunale Civile-Sezione lavoro);
- ho usufruito del congedo straordinario ex D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011, a partire dall'anno 2019 e per una durata complessiva, ad oggi, di anni 1 e mesi 11;
ai fini dell'accesso alla "quota 102",
- i contributi figurativi sono da considerarsi validi per il calcolo dell'anzianità di servizio utile al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento?
- i benefici di cui all'art. 80, comma 3, della Legge n. 388 del 23.12.2000 (due mesi di contribuzione figurativa -fino al limite massimo di cinque anni- per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, sono applicabili al periodo di fruizione del congedo straordinario (D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)?
- Sulla base di quanto sopra descritto si ritiene possibile accedere, sin da oggi, al prepensionamento con "quota 102"?
Come noto la legge di bilancio 2022 riconosce ai lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, il trattamento di pensione anticipata in «Quota 102». A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell'anno, l'accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022.
Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 22, I. n. 153/1969, dei 38 anni di anzianità contributiva necessari al conseguimento della pensione anticipata, almeno 35 devono essere di «contribuzione effettiva», e dunque al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati come, ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, ecc. (mess. Inps n. 1551/2019; circ. Inps n. 180/2014).
Trovano, invece applicazione le disposizioni, tempo vigenti, che prevedono maggiorazione dell'anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata (es. invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).
Nel caso di specie il lettore (che, peraltro, è iscritto ad una forma esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria) può integrare i 38 anni di contributi anche con i periodi figurativi di congedo straordinario biennale nonché con le maggiorazioni di cui all’articolo 80, comma 3 della legge n. 388/2000.
Tali maggiorazioni, è bene precisarlo, spettano però in relazione ai soli periodi di attività alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. (Circ. Inps 29/2002).
Il beneficio di cui all’articolo 80, co. 3 della legge n. 388/2000, pertanto, si ritiene non spettante per i periodi temporali durante i quali il lettore sia stato assente dal lavoro per la fruizione del congedo straordinario biennale ma solo per i periodi temporali anteriori al 2019, durante i quali ha prestato attività lavorativa.