Ho diversi contributi da apprendista artigiano, poi da artigiano titolare ed infine dal 2001 ad oggi appartenente alla polizia di stato, ad ottobre del 2021 ho compiuto 60 anni ed adesso sto ancora in servizio fino al 31 ottobre 2022 per aspettativa di vita, e dopo fino ad ottobre 2022 per finestra mobile. Vorrei sapere che opzioni ho per andare in pensione e se faccio il cumulo contributivo non oneroso con quale sistema pensionistico rientro.
I lavoratori appartenenti al settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico mantengono requisiti di pensionamento diversi rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti. Nel caso di specie il lettore verrà collocato in pensione d’ufficio dall’amministrazione al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio (61 anni considerando l’aspettativa di vita Istat scattata dal 1° gennaio 2013) ed un regime di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico pari a 12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico. Unitamente ad un minimo di 20 anni di contribuzione (15 anni per i soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1992).
Con riferimento ai contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria potrà conseguire una pensione supplementare al raggiungimento di un’età anagrafica di 67 anni (occorrerà apposita domanda).
Si ritiene, invece, non praticabile l’ipotesi del cumulo dei periodi assicurativi in quanto la legge n. 232/2016 consente l’istituto esclusivamente per il conseguimento della pensione di vecchiaia all’età di 67 anni o alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne), requisito quest’ultimo che il lettore sembra non possedere al momento della cessazione dal servizio (cfr: messaggio inps 2530/2020).
In alternativa resta possibile valutare una ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/79 nella Cassa Stato. All’esito della ricongiunzione il lettore potrà così anticipare la valorizzazione in pensione dei contributi versati nell’AGO alla data di cessazione dal servizio, al collocamento d’ufficio in quiescenza.
In tutti i casi il sistema di calcolo dell’assegno non cambia: retributivo sulle anzianità contributive maturate sino al 31.12.1995; contributivo per le anzianità valorizzate successivamente.