L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Esodati, il decreto 68225 del 2012

Martedì, 06 Novembre 2012

Premetto che sono in mobilità dal 01/01/2010 e terminerò la mobilità il 31/12/2012 con 2080 settimane di contribuzione (40 anni di servizio in telecomitalia) Assunto il 16/12/1972 avrei dovuto andare in pensione con le "vecchie/vecchie" finestre il 01/04/2013 (40+3) Ora rientrando fra i 65000 salvaguardati dovrei andare in pensione il 1 febbraio 2014 (12 mesi +1 mese di finestrina ) la domanda è la proroga dell'assegno al sostegno del reddito (mobilità) con il decreto firmato dalla fornero il 2 ottobre mi dicono vale solo per chi ha i 40 anni di servizio comprensivi delle vecchie finestra entro il 2012, per me e quelli come me che fanno i 40 a fine anno ma la finestra scatta nel 2013 è necessario attendere un ulteriore decreto che la Fornero dovrà firmare appunto l'anno sucessivo è vero questo?? La domanda è mirata nel senso in cui il contributo della mobilità per me cesserà a fine anno e da inizio nuovo anno mi troverò senza reddito in attesa di chissà quando ? Giuseppe

Sul punto si attende una precisazione Inps ma ritengo l'osservazione corretta: il decreto numero 68225 del 2 Ottobre 2012 copre coloro che avrebbero avuto la decorrenza della pensione entro il 31.12.2012. I lavoratori esclusi dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto nel corso dell'anno prossimo. 


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salve vado subito al dunque il giorno 26/03/2010 vengo messo in mobilità dalla mia azienda sull'Ass.degli Industriali di foggia per 4 anni ossia fino 23/04/2014 compreso il mese di preavviso a luglio ricevo la lettera dell'inps che mi dice che sono un salvaguardato e rientro nei 65000 pochi giorni fà vedo nel mio sito inps domande presentate salvaguardia dice che non sono un soggetto salvaguardato è mai possibile? sono nato il 27/07/1952 vorrei inoltre al vostro giudizio di cio' essere spiegato avere quota 97 con 61anni e 3 mesi e 35 anni di contributi come fanno ad essere quota 97 se invece la somma dice 96? Roberto

Dalla domanda non si comprende a quanto ammonta il maturato contributivo e dunque risulta impossibile determinare la data di perfezionamento dei requisiti per la pensione. Ad ogni modo appare utile ricordare il meccanismo di calcolo delle quote che regolava l'accesso alla pensione di anzianità che consentirà al lettore di desumere la propria posizione.

Il sistema dei requisiti è riassunto nella seguente tabella ( si riferisce alla generalità dei lavoratori dipendenti):

Anni Eta' anagrafica minima Maturato contributivo minimo Quota Finestre mobili
2011  60  35 96 (es. 61 + 35; 60 + 36) + 12 mesi
2012  60  35 96 + 12 mesi
2013  61  35 97 (es. 62 + 35; 61 + 37) + 12 mesi
2014  61  35 97 + 12 mesi

Si tenga conto dunque che la quota 96 può essere raggiunta o con 61 anni e 35 anni di contributi (61+35=96) oppure con 60 anni e 36 di contributi (60+36=96). E sono valide anche le frazioni di anno (es 60,5 + 35,5 = 96). E' evidente che la quota non può essere perfezionata invece con 59 anni e 37 anni di anzianità contributiva oppure con 62 anni e 34 anni di contributi. In questi casi pur raggiungendosi quota 96 non sarebbero infatti integrati i requisiti anagrafici e contributivi minimi.

Dal 2013 il requisito anagrafico e della quota si innalza di una unità: serviranno almeno 61 anni di età e il perfezionamento di quota 97. Inoltre sempre dal 2013 gli stessi parametri vengono adeguati alla stima di vita Istat. Ciò comporta un ulteriore leggero innalzamento pari a 3 mesi. Sarà duque necessario perferzionare almeno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e quota 97,3.

In tutti i casi restano in vigore le finestre mobili che comportano uno slittamento di 12 mesi dalla data di perfezionamento della quota.

 


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di seguito la mia situazione:  età: 60  contributi: 39 anni  mobilità da: 30/12/2011  accordi siglati il: 20/09/2010  presso: Ministero del Lavoro.  Con le regole ante riforma Fornero avrei raggiunto i requisiti a febbraio 2012, con pensionamento previsto per marzo 2013. Vorrei sapere per cortesia:  1) rientro nei 55000 salvaguardati  2) come mi devo comportare in caso positivo? Dante


Da quanto scrive ha stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011 ed ha raggiunto la quota 96 entro la fruizione della mobilità. Rientra pertanto nella disposizione di cui all'articolo 22, comma 1 lettera a) del Dl 201/2011 che ha assicurato la salvaguardia ad ulteriori 55mila lavoratori. E' dunque in possesso dei requisiti per mantenere le previgenti regole di pensionamento. E' ora necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta del relativo decreto interministeriale che indicherà le modalità di accesso alla salvaguardia per questi lavoratori.


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sono un ex dipendente del settore privato.  sono attualmente in mobilità ordinaria e la mia situazione è la seguente:  ho 58 anni e 5 mesi e ho maturato 39 anni di contributi al 23/09/2012.  -nel giugno 2011 ho perso il lavoro in quanto la cartiera dove  lavoravo ha chiuso definitivamente
-sono stato collocato in cassa integrazione in deroga dal 19/06/2011 al 31/12/2011
-il 6/12/2011 e' stato firmato in sede provinciale un accordo di mobilita'
-sono stato licenziato il 31/12/2011
-da gennaio 2012 sono in mobilità per 3 anni.
con le vecchie regole avrei maturato il diritto alla pensione a dicembre 2014.
ora¸vorrei conoscere la mia situazione:
-posso essere considerato un salvaguardato nei 120.000 attualmente previsti dal governo?
-se no¸ rientro almeno nei 390.000 «esodati» denunciati dal dott.mastropasqua e in attesa di una destinazione? Fulvio

Dai dati forniti emerge che il suo accordo non è stato stipuato presso la sede governativa e dunque non può considerarsi attualmente incluso tra i 120 mila lavoratori salvaguardati dal Governo. E' possibile tuttavia che la legge di stabilità ammetta un ulteriore numero di lavoratori e renda così possibile la sua inclusione. E' necessario seguire l'evoluzione della disciplina nei prossimi mesi.


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Sono nato il 05/07/1951 collocato in mobilità per chiusura azienda nel 2009 con scadenza il 13/10/2012 al 31/12/2011 ho maturato 1856 settimane come da estratto inps ho fatto domanda di pensione e la sede inps mi risposto che non ho maturato i requisiti.Maturando la quota 96 entro la fine della mobilità non dovrei far parte dei salvaguardati? Come comportarsi. Giovanni

Dai dati forniti la quota 96 risulterebbe perfezionata prima del 31.12.2011 e ciò comporta l'esclusione dalla Riforma Fornero e dalla graduatoria sui salvaguardati. Il primo rateo deve essere erogato dal 1° dicembre 2012. Si ricorda che ai sensi della Tabella B allegata alla legge 247/07 la quota 96 è il risultato della somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva fermo restando un minimo di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.

Si consiglia di rivolgersi ad un patronato di fiducia per l'opportuna verifica della situazione contributiva ed ottenere l'assistenza necessaria.


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