L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono in mobilità dal 1 ottobre 2011 con 38 anni di contributi maturati al 30 giugno, e 57 anni di età compiuti a luglio 2010- La mobilità è di tre anni e quindi maturo i 40 anni nell'ottobre 2013 e la vecchia legge slittava a luglio 2014. Cosa rischio?


I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (anche mobilità lunga) godono del beneficio dell’esenzione dalla Riforma Monti nei limiti di un plafond di risorse stanziato dal governo ai sensi dell'art. 24, comma 15 del Dl 201/2011. Ad oggi ancora non si conosce il numero di coloro che ne potranno beneficiare: il provvedimento con i dettagli dovra essere promulgato entro il 30 Giugno 2012 come precisato dal Decreto Milleproroghe. 

E' concretamente possibile che taluni lavoratori possano essere esclusi dal beneficio dato che le risorse non sono illimitate mentre coloro che, a vario titolo, avrebbero diritto all’esenzione è piuttosto elevato.


 

L'abitazione dove risiediamo è di mia proprietà esclusiva, mentre la mia bimba di 3 anni è a carico esclusivo di mio marito. A fine maggio ci nascerà un'altra bimba. Beneficeremo comunque delle detrazioni per il pagamento dell'IMU pur essendo i figli a carico del coniuge non intestatario dell'immobile?


La lettrice può stare tranquilla. Ai fini Imu non rileva la condizione di figlio a carico: per avere diritto alle detrazioni è necessario solo che i figli minori abbiano la residenza anagrafica presso l’immobile adibito ad abitazione principale. In tal caso il proprietario esclusivo godrà, sull’aliquota base (0.4% ma è ritoccabile dello 0.2% in alto o in basso dai comuni), della detrazione di 200 euro e di 50 euro per ciascun figlio con meno di 26 anni. 

Sono previste agevolazioni sulle penalizzazioni per i lavoratori precoci, precisamente per chi ha iniziato a lavorare all' eta' di 14?

Sì, l'art. 6, comma 2-quater, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ha previsto che sino al 31 Dicembre 2017 sarà possibile accedere al pensionamento anticipato senza alcuna penalizzazione sui trattamenti pensionistici a condizione che l'anzianità contributiva minima richiesta sia raggiunta solo tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Sono una dipendente in un ente pubblico nata nell'aprile del 1952, e ho versato 36 anni e 6 mesi di contributi. Quando posso andare in pensione? è possibile andare in pensione a 62 anni con la penalizzazione?    

No, non è possibile perché non è raggiunto il maturato contributivo minimo per l'accesso al pensionamento anticipato come richiesto dalla nuova normativa.

Tuttavia è opportuno notare che la manovra Monti ha mantenuto la possibilità per le donne lavoratrici di andare in pensione con 35 anni di contributi ed una età pari a 57 anni se dipendenti (58 se autonome) a condizione di passare ad un trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

Tale sperimentazione, in vigore sino al 31 Dicembre 2015, comporterebbe quindi una riduzione dell’importo pensionistico pari a circa il 10-20% nel caso di specie (proprio in virtù del passaggio al sistema contributivo) ma consentirebbe l’uscita dal lavoro senza incappare nella normativa Monti. Potrebbe dunque considerare tale opzione. 

Se invece si optasse per rimanere al lavoro sarà possibile andare in pensione non prima del 2017 quando saranno maturati 41 anni e 10 mesi di contributi necessari per il pensionamento anticipato.

Sono un lavoratore in mobilita' nato nel 52 e che a fine marzo 2012 termina la mobilita' durata 4 anni ho 38 anni di contributi posso sperare di andare in pensione con la vecchia normativa?

Immaginando che al 31 Dicembre 2011 non siano ancora maturati i requisiti per la pensione in base alla previgente normativa (per mancanza dei 60 anni di anzianità), il lettore potrà comunque andare in pensione secondo le vecchie regole in virtù della clausola di salvaguardia contenuta all’art 24, comma 14, lett.a) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011.

E’ necessario tuttavia attendere un decreto ministeriale, atteso entro il 30 Giugno 2012, per conoscere quanti lavoratori potranno beneficiare di questo trattamento: le somme stanziate non sono infatti illimitate mentre il numero di coloro che risultano eleggibili  è piuttosto alto.

 Nella selezione di queste domande, l’Inps procederà sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 24, comma 15, Dl 201/2011).

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