L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

sono un'esodata postale nata il 28 maggio 1953 d'accordo con poste ho lasciato il lavoro il 31 dicembre 2010, mi avevano detto che prendevo la pensione il 1 giugno 2014. Miarelli

sono nata il 01 dic 1951 ed ex dipendete postale. ho firmato l'esodo incendivato c/o la confindustria alla presenza del rappresentante delle risorse umane delle poste e del rappresentante sindacale in data 20 dic 2009 ed ho lasciato il servizio il 01 gen 2010; all'epoca la pensione doveva avere inizio il 01 apr 2012; le leggi successive, secondo informazioni, hanno spostato l'inizio della pensione di vecchiaia al 01 gen 2013. Cosa debbo fare per anticipare la copertura per i mesi di slittamento? Cordiali ringraziamenti e distinti saluti.
Maria

Sono un esodato bancario, nato il 17.06.1950 ed ho iniziato a lavorare in banca il 1.9.1976. Dall'1.4.2008, percepisco l'assegno straordinario, mentre dall' 1.7.2012, come comunicato a suo tempo dall'INPS dovrei prendere la pensione. In base al nuovo decreto monti all'art. 24 comma 14 che trascrivo (14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011........), vorrei saper se rientro nei 50.000, oppure avendo maturato i requisiti al 31.12.2011. non devo preoccuparmi di di far parte dei 50.000. Grazie, Daniele

Gentile dott. Rossini, sono un' insegnante di scuola media inferiore, di 59 anni, con un'anzianità contributiva di 36 anni, e tre figli. In riferimento all'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004 e con richiamo all'art. 24 comma 1 del D.L. 201/2011, Le chiedo quando potrei andare in pensione e con quale trattamento economico. Ringraziandola anticipatamente, colgo l'occasione per farle i complimenti per la sua interessante rubrica. Gerarda

Esodati, i dettagli della deroga

Martedì, 27 Marzo 2012

Ho letto nelle risposte fornite ad alcuni esodati salvati dal Decreto Milleproroghe del raggiungimento della quota 96 entro il 2012. Ma le quote non sono state abolite dalla riforma Fornero a far data 1/1/2012? Posso avere in merito qualche ulteriore dettaglio normativo? Grazie.

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