L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Emersione 2012: le tappe da affrontare

Ho appena eseguito la procedura per regolarizzare la colf che dà una mano a mia madre ormai anziana. Ho pagato i mille euro e tutto il dovuto (è costato parecchio) ed ho effettuato la domanda di emersione chiesta dal ministero. Ora cosa si deve fare? Ho ulteriori oneri burocratici da effettuare?   Marcellino da Napoli

Al momento no. La palla è nella mani della burocrazia. In particolare lo Sportello Unico per l'immigrazione, procederà alla verifica circa l'ammissibilità della dichiarazione acquisendo il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, e il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.

Le Direzioni Territoriali del lavoro procederanno poi  a verificare che il datore di lavoro non abbia in passato avviato procedure di emersione o fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

In caso di esito positivo di tali verifiche, lo Sportello unico convocherà datore e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si ricorda che con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolverà all’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato.

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale. Il lavoratore dovrà esibire documentazione proveniente da organismi pubblici da quali si comprovi la presenza in Italia almeno al 31.12.2011. Si ricorda anche che la sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione e che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

 

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