Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Egregi, premesso che sono un salvaguardato del settore credito (con 2^lettera INPS ricevuta a febbraio scorso), nel testo della comunicazione di reiezione della domanda di pensione di anzianità, inoltrata sulla base della originaria "finestra"(1/1/2013), l'INPS nel fornirmi la motivazione del rifiuto (non rientrante nel novero dei 10.000 salvaguardati ex art.12,co.5, legge 122/2010) riferisce tra l'altro: "la S.V.dovrà presentare domanda entro maggio 2013". Preciso che detta comunicazione, datata 29/1/2013, mi è pervenuta dalla sede territorialmente competente. Considerato che ho maturato "quota 96" a maggio 2012 e sulla scorta di quanto comunicatomi dall'Istituto, posso ritenere fondata l'ipotesi che la decorrenza della rendita pensionistica sia 1°giugno 2013? Giuseppe Toscano

L’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2011 convertito con legge numero 122/2010 ha disposto una finestre mobile per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a 12 mesi. Alla luce di ciò – e non avendo i requisiti per rientrare nelle vecchie decorrenze di cui all’articolo 12, comma 5 del citato decreto (cd. 10 mila salvaguardati) – la decorrenza della rendita pensionistica comunicata dall’Inps appare assolutamente corretta. 


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Ho lasciato il lavoro il 31/12/2009 collocato in mobilita ordinaria con accordo sindacati confindustria e datore di lavoro per riduzione personale. Maturato i 40 anni la prima settimana di giugno 2012. Terminata la mobilita il 08/01/2013. Ora sono senza mobilita e senza pensione. Ricevuto la seconda lettera dall INPS DIRITTO A PENSIONE DA MOBILITA il 01/02/2013. vorrei sapere quale mese potro andare in pensione visto che lINPS una volta mi ha risposto LUGLIO e unaltra volta mi ha risposto AGOSTO 2013 . ma sopratutto desidererei avere un chiarimento sul prolungamento della mobilita. il patronato mi dice che dovrebbe venire in automatico. ho fatto domanda di pensione ad agosto 2012 perche la mia vecchia finestra prima della legge Sacconi era ottobre 2012. la domanda mi e stata respinta ma quello gia lo sapevo. quello che non so se il patronato assime a quella domanda abbia fatto esplicita richiesta di prolungamento della mobilita come pare che sia richiesta . Giuseppe da Sommariva

Se i 40 anni di contributi sono maturati nel Giugno 2012 la pensione decorrerà dal mese di Agosto 2013 stante l'applicazione di una finestra mobile di 13 mensilità. 

Il prolungamento della mobilità - ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del dl 78/2010 - deve essere richiesto al momento della presentazione della domanda di pensione (cfr. messaggio inps 1648/2012 e DM 63655/2012). La domanda va presentata circa 2/3 mesi prima dell'apertura della vecchia finestra di decorrenza (le cd. finestre di accesso). Ritengo pertanto che il patronato abbia agito correttamente.


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Sono un esodato postale, il 27/10/2011 presso la DTL di Lodi ho firmato l'accordo individuale, ai sensi dell'Art. 2113 c.c., comma 4 dell'Art. 411 cpc 3° comma, che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro il 31/12/2011. Sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria il 26/01/2012. Al 19/12/2012 avevo già accreditato tre versamenti, l'ultimo bollettino è stato pagato in data 26/03/2013. Ho presentato l'istanza per i lavoratori salvaguardati come richiesto dal ministero politiche sociali. Ho ricevuto risposta dell'accoglimento dell'istanza da parte della DTL di Lodi in data 25/10/2012. Mi sono rivolto più volte all'INPS, senza ottenere risposte. Quando avrò diritto alla pensione di anzianità? Verrò incluso nei salvaguardati? Sono nato il 03/01/1954. Valter

Nella domanda non è specificato il maturato contributivo e dunque non è possibile comprendere quando maturerebbe il diritto alla pensione. Ad ogni modo l'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge numero 14/2012 e il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° Giugno 2012 (cd. lista dei 65mila) concede la salvaguardia ai  lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi  sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa.

Gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.  

Il numero dei lavoratori tutelati in questa categoria è pari a 6.890 e il criterio ordinatorio della graduatoria è quello della data di cessazione dell'attività lavorativa. 

Per questa categoria si attende tutt'oggi che l'Inps completi la graduatoria e confermi la salvaguardia ai potenziali beneficiari. 


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Buongiorno vi chiedo quando potrò andare in pensione e se come lavoratore precoce non avrò la penalizzazione; sono nato il 10/12/1960 ho contributi utili al diritto e al calcolo dal 01/09/1975 ed al 31/07/2011 ho 1787 settimane ,mi mancano 3 settimane x la licenza matrimoniale le potrò recuperare?  Carlo Alberto Vicenza

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente (gli adeguamenti dal 2016 in poi non sono ancora ufficiali).

Anzianità contributiva
AnnoUominiDonne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2016 42 anni e 10 mesi (stima) 41 anni e 10 mesi (stima)

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Nel caso di specie, considerando l'ulteriore aumento dei predetti requisiti alla stima di vita, il diritto alla pensione viene raggiunto nel Maggio 2020 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Ciò significa che non può beneficiare della normativa in favore dei cd. lavoratori precoci la quale sterilizza la penalizzazione a condizione - tra l'altro - che i requisiti contributivi siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2017.

Vi sarà dunque una penalizzazione di circa il 4% sulle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2011.


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Sono nato il 02/01/1953. Ho iniziato a lavorare il 01/03/1976 ininterrottamente fino al 31/05/2009 aderendo all'esodo incentivato con mobilità (48 mesi). Il 31 maggio 2013 finisco di percepire l'assegno di mobilità e sommando gli anni lavorativi + militare + mobilità avrò totalizzato 38,5 anni circa di contributi (2003 settimane). Rientro nella salvaguardia dei 55.000? Potrò andare comunque in pensione a feb 2014 con le regole antecedenti all'inizio della mobilità?  Savino

 


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