Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un lavoratore autorizzato ai volontari nel 2011 che tuttavia ha prestato attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione e dunque sono stato escluso dalla salvaguardia. Ho letto da piu' parti che oggi a seguito della legge di stabilità potrei mantenere le vecchie regole. Quanto c'è di vero? Non ci capisco piu' nulla. Edoardo da Vicenza

La platea dei lavoratori salvaguardati ai quali si applicano i requisiti e le decorrenze previste dalla legislazione vigente prima della riforma Fornero si è ampliata a seguito della legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012). Le modalità di attuazione di questi interventi dovranno essere tuttavia definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Nello specifico la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei:

a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (comma 231, lettera a));

b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011:

- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui;

c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente al 30 Giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014;

d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014).

Ricordo che l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, potenziali nuovi salvaguardati dalla legge di stabilità, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base:

a. per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b. della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;

c. della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012).

Le modalità di attuazione di questi interventi, come detto,  saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


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sono una lavoratrice del settore privato in mobilità, nata nel 1952 e ho 33 anni di contributi. a dicembre 2012 ho ricevuto lettera di salvaguardia dal Ministero del lavoro, il quale mi ha comunicato anche telefonicamente che sarei andata in pensione con le vecchie regole precedenti la riforma fornero: quindi ad agosto 2013. ma oggi dall'inps ricevo la comunicazione che non andrò in pensione per via dei contributi insufficenti. ma allora cosa significa la lettera di salvaguardia che ho ricevuto? grazie M.U

Non si comprende la posizione Inps. Da quanto scrive ha perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia con i 60 anni di eta' anagrafica nel corso del 2012 (si presume infatti che si rispettino i paletti richiesti per accedere alla salvaguardia) e dunque avrebbe pieno titolo per accedere alla salvaguardia. Consiglio di approfondire la situazione presso la sede Inps di zona. 


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Sono un dipendente dell'arma dei carabinieri e vorrei sapere quando potrò accedere alla pensione di anzianità con la nuova normativa fornero. Sono nato nel 1956 e ho 33 anni di contributi. E' vero che devo attendere 67 anni?  Francesco Colantuono da Firenze

Dal 1° Gennaio 2012 la vecchia pensione di anzianità è stata abolita ed è stata sostituita dalla nuova “pensione anticipata” che richiede il requisito contributivo di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti subiscono l’aumento di quattro mesi nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.  Nel settore pubblico, però, alcune categorie continuano ad applicare ancora i vecchi criteri per il pensionamento di anzianità.
 
In particolare ricordo che gli appartenenti alla Polizia di Stato, il personale dell'Arma dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza maturano il diritto alla pensione di anzianità con i seguenti requisiti: 57 anni di età e 35 anni di anzianità, 53 anni di età con la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza, 40 anni di contributi. Da tener presente che dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici si sono incrementati di 3 mesi.
La decorrenza della pensione risulta fissata con le vecchie decorrenze: 12 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. Se i 40 anni sono raggiunti dall’anno 2012, ai 12 mesi per la decorrenza devono essere aggiunti 1 mese nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014. 
 
I vecchi requisiti rimarranno in vigore fin quando non sarà approvato il regolamento di armonizzazione del comparto sicurezza. Lo schema di regolamento innalzerà i requisiti per la pensione anche per questa categoria di lavoratori. 
 

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Sono una ex dipendente Aeroporti di Roma licenziata il 31/05/2009, in mobilità ordinaria dall'8/2/2010 fino all'8/2/2013. sono nata il 19/08/1952 ed ho 39 anni e 6 mesi di versamenti. Ho ricevuto la 2a lettera dell'INPS in cui mi si dice che rientro nelle categoria dei lavoratori beneficiari della salvaguardia. Il mio quesito è : quando andrò in pensione? devo aspettare i famosi 13 mesi dal compimento dei 60 anni? Da Marzo 2013 non percepirò più la mobilità! Dovrò aspettare fino a Settembre 2013? Faccio notare che sono in mobilità in base ad un accordo del 23 Marzo 2009 tra Ministero e Edoardo da Vicenza

In base alla norme previgenti la pensione decorrerà dal 1° Settembre 2013 per effetto della finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010. 

 


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