Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, l'importanza della data di decorrenza
Giovedì, 21 Marzo 2013buongiorno vorrei porre questa domanda: ho letto che per il 2° gruppo di 55000 salvaguardati il termine ultimo per la decorrenza della pensione è stato spostato al 06-01-2015 (come dice il messaggio inps 4678 entro il 36° mese successivo alla data del decreto 6 dicembre 2011) ; vorrei sapere se è stato spostato al 6 gennaio anche il termine ultimo della decorrenza pensionistica per il gruppo dei 65000 che cade il 6 dicembre 2013;mi chiedo questo perchè essendo nato il 6 dic. 52 e dovendo teoricamente prendere la prima pensione il 1/1/2014 ,con un mese in più per la decorrenza sarei rientrato nel primo gruppo; oppure ho interpretato male il messaggio dell'inps? Calogero
La risposta è negativa. Il messaggio inps numero 4678 del 18 Marzo 2013 attua le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge numero 135/2012 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 Ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 17 il 21 Gennaio 2013). La precedente salvaguardia (articolo 24, comma 14 dl 201/2011, DM 1° Giugno 2012, cd. 65mila) resta regolata dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012. Questa salvaguardia aveva previsto tra le altre condizioni - e con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e ai cd. "lavoratori cessati dal servizio" ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 - che la decorrenza della prestazione dovesse verificarsi entro il 6 Dicembre 2013. Questa data dunque non viene "spostata" in avanti.
In definitiva se nel caso di specie la decorrenza si verifica dal 1° Gennaio 2014 appartiene dunque (potenzialmente) alla salvaguardia dei 55mila.
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Esodati, la maturazione della decorrenza si sposta al 6 Gennaio 2015
Mercoledì, 20 Marzo 2013Alla luce del nuovo messaggio INPS n°4678 del 18/3/13 e con i seguenti requisiti : Nato 11/05/1953, svolta carriera impegatizia in ambito privato sino al 31/12/2008. A Novembre 2008 ho firmato un accordo sindacale collettivo per accedere a 3 anni di mobilità ed ho ottenuto una quota di copertura per circa 18 mesi per il pagamento della contribuzione volontaria per il raggiungimento dei fatidici 40 anni. Ho ricevuto autorizzazione INPS per contribuzione volontaria nel 2009. Ho pagato la settimana vuota tra il preavviso e la mobilità (2009) e sto versando fino al 15 ottobre 2013 (2080 settimane). Ho presentato istanza per la salvaguardia dei primi 65.000 (nessuna risposta) ed una seconda ad inizio marzo per i 55.000..... POSSO, A VS. PARERE COLTIVARE QUALCHE SPERANZA?
L'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge numero 135/2012 ha esteso la salvaguardia tra l'altro ai lavoratori ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma1, lettera d) del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011.
L'articolo è stato di recente attuato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale dell'8 Ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 17 il 21 Gennaio 2013) e dal recente messaggio Inps numero 4678 del 18 Marzo 2013 il quale ha precisato che potenziali destinatari di questa salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011 che:
- perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- non hanno ripreso alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di lavoro socialmente utile che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro (cfr. punto 2.4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012);
- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.
Il numero dei lavoratori che possono accedere al beneficio per questa categoria è pari a 7.400 unità. Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Posto che nel caso di specie il perfezionamento dei 40 anni di contributi avviene nel mese di Ottobre 2013 la pensione secondo la vecchia disciplina decorrerebbe dal 1° Gennaio 2015. Entro la data limite del 6 Gennaio 2015. Ritengo pertanto che possa potenzialmente fare parte di questo gruppo.
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Esodati, i lavoratori Alitalia attendono conferma della salvaguardia
Lunedì, 18 Marzo 2013Buongiorno, sono un lavoratore Alitalia in mobilità dal 15/10/2012 e stando al decreto dei 55.000 fatto per la salvaguardia di chi rinetra in certi parametri, dovrei andare in pensione ad ottobre 2013. Scrivo a voi per avere qualche conferma: io ho 40 anni e 5 mesi di contributi ad oggi e 60 anni e 6 mesi . il nostro acordo di mobilità risale al l'ottobre 2008. Per avere qualche certezza oltre che andare all'Inps, cosa che ho fatto fino a poche settimane fa, che posso fare? Pietro
L'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge numero 135/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
L'articolo è stato di recente attuato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale dell'8 Ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 17 il 21 Gennaio 2013) il quale ha disposto a carico delle imprese l'onere di comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.
Il decreto ha altresì fissato in 40 mila il numero dei lavoratori (in mobilità a seguito di accordi governativi) che potranno accedere al beneficio.
L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Fino al completamento della suddetta procedura è dunque impossibile avere certezze circa l'effettiva possibilità di accedere alla pensione con le vecchie regole.
E' probabile che l'Inps invierà nei prossimi tempi comunicazioni ai lavoratori in questione per aggiornarli sullo stato della propria posizione analogamente a quanto sta avvenendo per i lavoratori di cui al Dl 201/2011 (primi 65mila).
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Esodati/Mobilità, in vigore le finestre mobili
Lunedì, 18 Marzo 2013Buongiorno, vi scrivo per chiedere un chiarimento in merito alla mia posizione pensionistica, sono un ex dipendente Telecom dal 01/01/2009 al 07/01/13 in mobilità ordinaria a giugno 2012 ho raggiunto 60 anni + 36 anni e 8 mesi di contributi (quota 96). Nel mese di dicembre 2012 ho fatto domanda di pensione che mi è stata respinta.Il 25/02/13 sul sito INPS ho trovato la comunicazione del diritto alla pensione. Precedentemente, il 19/02/13, ho presentato e fatto protocollare la richiesta di prolungamento indennità di mobilità (legge 122/2010 art. 12 comma 5bis). Vorrei sapere se la procedura è esatta e quando avverrà la decorrenza della pensione. Luca
Ritengo la procedura corretta. Quanto al discorso sulla decorrenza l'articolo 12, comma 2 del DL 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 ha introdotto le nuove finestre mobili. La finestra dal 1° Gennaio 2011 è pari a 12 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti. Se dunque ha perfezionato la quota 96 nel giugno 2012 la pensione decorrerà dal 1° Luglio 2013. L'Inps non ha tuttavia chiarito se la domanda di pensione in salvaguardia respinta debba essere ripresentata. E' possibile che ciò non sia necessario ma si consiglia di trovare un riscontro presso la propria sede territoriale.
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Esodati, ancora non arriva la conferma della salvaguardia
Lunedì, 18 Marzo 2013Sono un esodato bancario Intesasanpaolo dall'1/1/2009. Sono nato l'11/9/1950 e ho maturato i requisiti pensionistici il 7/10/2012 col sistema delle quote (62 anni + 35 contributi) con finestra originaria al 1/7/2013 e percepirò assegno straordinario fino al prox 1giugno 2013. Ho ricevuto da parte dell'INPS ambedue le lettere di salvaguardia, quella di agosto 2012 e l''ultima di febbraio 2013, e nonostante mi sia recato previo appuntamento allo sportello amico per ben due volte mi é stato risposto in modo evasivo di attendere loro comunicazioni in merito, tuttalpiù di presentare domanda di pensionamento un mese prima della scadenza originaria della finestra e attendere le loro decisioni. Visto l'approssimarsi della scadenza, e alla luce di tutte le varie modifiche intervenute in questi anni, legge 78/2010 etc, chiedo a Lei chiarimenti sulla mia posizione e gli interventi da effettuare. Domenico
Quanto le hanno detto è condivisibile. Dovrebbe ora ricevere una terza lettera con l'indicazione della data di decorrenza della prestazione pensionistica. Se ha raggiunto i requisiti nell'Ottobre 2012 la nuova finestra di decorrenza sarà 1° Novembre 2013 (Dl 78/2010 e legge 122/2010). Si rivolga ad un patronato per la presentazione della domanda di pensione chiedendo di avvalersi delle deroghe dell'articolo 12, comma 5 e 5-bis della legge 122/2010. Potrebbe ottenere il prolungamento dell'assegno tra la vecchia e la nuova finestra di decorrenza.
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