Vi contatto perchè non riesco a trovare risposte "univoche" a proposito di agevolazioni concesse per i lavori "usuranti". Il mio quesito è questo: svolgo un lavoro classificato usurante (portiere notturno in Hotel dalle 23,00 alle 07,00 per tutta la stagione estiva di circa 7 mesi). Malgrado non sia occupato con contratto annuale ma solo stagionale, prestando la mia opera ben oltre le 78 notti annue (ne faccio oltre 180), ho diritto comunque al coefficiente 97,6 per accedere alla pensione, una volta maturati almeno 35 anni effettivi di contributi (senza calcolare quelli figurativi derivanti da disoccupazione) oppure posso accedere a tale agevolazione esclusivamente se svolgo tale mansione per tutto l'anno (con almeno 7 anni negli ultimi 10)?
L'articolo 1, co. 1 lettera b) del decreto legislativo n. 67/2011 letto in combinato disposto con l'articolo 8, co. 1 definisce, ai soli fini dell'accesso alla pensione, i lavoratori notturni nel seguente modo:
1) lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78;
2) lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui inferiore a 78 purché non inferiore a 64;
3) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
La citata classificazione ha risvolti diversi in merito ai requisiti di pensionamento applicabili. In particolare i soggetti che soddisfano i requisiti di cui ai punti 1 e 3 possono fruire del pensionamento con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6 (costituito dalla somma dell'anzianità anagrafica e contributiva). I soggetti di cui al punto 2 subiscono un innalzamento dei requisiti per il pensionamento pari ad un anno se l'attività notturna è svolta tra 72 e 77 giorni l'anno e di due anni se l'attività è svolta tra 64 e 71 giorni l'anno. Si veda tabella.
Il lettore, da quanto scrive, rientra nel gruppo n. 1 in quanto presta l'attività «notturna» per un numero di giorni lavorativi annui superiore a 77.
Si rammenta che i predetti requisiti vanno soddisfatti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa.
Per la verifica dello svolgimento del lavoro notturno a turni, occorre:
a) suddividere l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in periodi contributivi annui – espressi in giorni, settimane o mesi a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore - ed eventualmente in un periodo residuo inferiore all’anno;
b) accertare che in ciascun periodo contributivo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non inferiore a 64;
c) nel caso di svolgimento del lavoro notturno a turni per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, accertare che nell’eventuale periodo residuo inferiore all’anno sia stato effettuato il numero minimo di turni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, riparametrato alla durata del periodo residuo.
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che:
- per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo (7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva);
- qualora i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno inferiori a 78, abbiano svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate al comma 1 del medesimo articolo (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78; lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo), si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le restanti attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.