La questione
L'articolo 34 del DL 18/2020 (decreto legge "Cura Italia") ha previsto, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. La sospensione, spiega l'Inps, coinvolge anche i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali erogate dall'Inps tra cui, in particolare, i termini per la produzione delle domande di verifica del beneficio per l'ape sociale, i lavoratori precoci e gli usuranti in scadenza nel suddetto lasso temporale.
In particolare potranno essere presentate entro il 1° giugno 2020 le domande in scadenza rispettivamente il 1° marzo e il 31 marzo 2020 per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci e dell'indennità di Ape sociale; le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (il cui termine ordinario è spirato il 31 marzo 2020); le domande per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (il cui termine ordinario scade il 1° maggio 2020).
Ape sociale e precoci
L'Inps precisa che le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci e all’indennità c.d. APE sociale, presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020 (istanza tempestiva). Lo scrutinio di tali domande, che originariamente avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2020, sarà effettuato, anche successivamente alla predetta data, in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria. Conseguentemente, per l’annualità 2020, si considerano rientranti nella seconda finestra di scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e all’indennità c.d. APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020. Restano fermi i termini per il terzo scrutinio delle domande di ape sociale (dal 16 luglio al 30 novembre 2020).
Poligrafici
Sono sospesi anche i termini per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici del settore editoria, i cui termini di presentazione, indicati nell’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020. Si tratta dell'opzione al trattamento anticipato da presentare entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta per il trattamento pensionistico (35 anni, in virtu' dell'ultima deroga concessa con la legge 160/2019). Tali domande, ancorché presentate oltre i termini e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini.
Assegno ordinario di invalidità
La sospensione interessa anche i termini di conferma dell'assegno ordinario di invalidità. Come noto la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta (le domande di conferma presentate oltre sono considerate nuova domanda).
A tal riguardo l'Inps precisa che sono sospesi sia i termini relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno, sia quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa, a condizione che ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020. In tali ipotesi, il differimento opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020. Il termine residuo riprenderà quindi a decorrere dal 2 giugno. Nelle more della sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità sarà mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.
Riscatti e ricongiunzioni
Sono, infine, sospesi anche i termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, nonché di quelli per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini TFS/TFR che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020. Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni, ove prevista, dell’originale piano di ammortamento.
Documenti: Circolare Inps 50/2020