Il turnista va in pensione prima se ha lavorato almeno 78 notti l'anno

Franco Rossini Lunedì, 06 Agosto 2018

Sono nato il 15 maggio 1955 , a gennaio 2018 ho maturato 39 anni di contributi, a settembre 2018 maturo 7 anni (negli ultimi 10 ) di lavoro notturno usurante oltre 78 notti annue.Ho presentato domanda il 28 aprile 2017 come previsto dalla legge per lavoro usurante notturno. Mi è stata respinta la domanda perchè non avevo maturato nel 2017 i requisisti richiesti ( i sette anni ). anche se la legge spiegava che questo requisito andava maturato anche l'anno successivo. mi sono rivolto ad un impiegato dell'INPS di Frosinone il quale mi ha consigliato di fare nuovamente la domanda a febbraio 2018 con riferimento alla precedente e integrazione successiva alla maturazione dei 7 anni. Dopo 5 mesi non ho avuto nessuna risposta scritta ma telefonicamente un impiegato INPS mi dice di rifare la domanda a settembre dopo aver maturato i 7 anni ma attendere 12/15 mesi di finestra. Le chiedo: 1 la finestra non è stata tolta con la finanziaria del 2017? 2 secondo lei quando potrei andare in pensione secondo questa legge? 3 se ho tutti i requisiti per andare il pensione con lavoro usurante il 1 gennaio 2019 , a chi mi dovrei rivolgere per far valere i miei diritti?

Il lettore ha ragione. La finestra mobile è stata tolta con riferimento (anche) ai lavoratori addetti alla cd. mansioni usuranti e alle attività notturne. Pertanto dal 1° gennaio 2017 la decorrenza della pensione si verifica dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti previsti dal Dlgs 67/2011 come successivamente modificati dalla legge 205/2017 (61 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi). Per quanto riguarda il requisito dell'entità della attività lavorativa usurante o notturna la Riforma del 2017 ha previsto che debba essere svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento oppure per almeno metà della vita lavorativa. A questi fini si rammenta che i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data (Circ Inps 90/2018). Bene ha fatto il lettore a produrre domanda entro il 1° maggio 2017 avendo la pensione decorrenza nel 2018. In definitiva se il lettore ritiene di aver soddisfatto tutti i requisiti alla data settembre 2018 la pensione dovrà avere decorrenza dal 1° ottobre 2018.

Buongiorno, sono residente in Inghilterra dal 1994, ho lavorato in un hotel in Italia dall'estate del '91 al novembre del '94 per tre stagioni lavorative. Volevo sapere se é possibile trasferire i 3 anni di contribuiti in Inghilterra e come fare. La contribuzione presente in Italia potrà formare oggetto di totalizzazione internazionale al momento del pensionamento. La procedura è gratuita. La contribuzione italiana, quindi, non sarà perduta nè dovrà essere trasferita all'estero.

Potreste perfavore confermarmi quanto segue: lavoratore privato ,anni 65 ,fatto richiesta ape volontaria e accettata con inizio settembre 2019.data pensionamento 1/3/2020 La ditta dove lavoro molto probabilmente mi chiamerà per "scivolo pensionistico" 1) dovro' chiedere il licenziamento o dare le dimissioni se voglio ( potro'?) accedere alla Naspi ? 2)sono anche aderente ad un fondo pensionistico (FONCHIM) e mia intenzione usufruirne nella totalità della mia posizione attuale e non mandare nessuna percentuale in rendita ,potro' farlo sia in regime di dimissione o linceziamento. Il lettore può aderire allo scivolo proposto dall'azienda ma tenga conto che se desse le dimissioni o accettasse una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarebbe precluso l'accesso alla naspi. Per quanto riguarda il secondo quesito il statuto Fonchim annovera, tra le cause che - a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma assicurativa (Art. 14, co. 5 Dlgs 252/2005) consentono il riscatto totale della posizione assicurativa - solo le dimissioni volontarie o il licenziamento per giusta causa. In tal caso però il regime di tassazione sarà meno conveniente.

Buongiorno, ho lasciato volontariamente al 31/12/2107 l'azienda avendo cumulato a tale data 1077 settimane nel fondo generale e 1044 nel fondo telefonici, al quale ero iscritto al momento delle dimissioni incentivate. Sulla base di un suggerimento intuitivamente ragionevole ho richiesto di proseguire i versamenti volontari (128 settimane mancanti ) nel FPLD avendo verificato presso INPS la gratuità della ricongiunzione in tale fondo; non mi è stato posibile fare la verifica inversa, ma è ragionevole pensarne l'onerosità, rientrando il calcolo della mia pensione nel sistema retributivo (almeno sino a tutto il 2011) Ho ricevuto i bollettini MAV relativi alla prosecuzione dei versamenti volontari da me richiesti il 26/4 nella gestione FPLD, ma gli importi previsti non sono in relazione con i miei ultimi stipendi percepiti e riportati nello estratto conto Ho verificato a ritroso che il contributo richiesto si riferisce alle ultime 52 settimane di contribuzione nel fondo generale, anni 1997 e 1998 La stessa disavventura è capitata ad altri: mi hanno riferito che sarebbe stato necessario richiedere preventivamente la ricongiunzione nel FPLD, cosa che non avevo fatto pensando di avere tempo successivamente. Tra le due ipotesi che posso immaginare e riporto, quale è più realizzabile? 1 è possibile intervenire a ritroso annullando/sospendendo la richiesta e rifacendola nel fondo telefonico (con il pagamento eventuale di 1 o 2 trimestri) oppure 2 è possibile presentare domanda di ricongiunzione con un nuovo ricalcolo da parte di INPS Ve ne sono altre? Se il lettore ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS nel FPLD la retribuzione sulla base della quale si determina l'onere economico sarà quella presente nel FPLD. Nel caso di specie il lettore potrebbe chiedere teoricamente l'annullamento dell'autorizzazione e che essa sia riconosciuta nel fondo telefonico. In alternativa, previa valutazione della convenienza, può versare nel FPLD e poi liquidare una pensione frutto del cumulo dei periodi assicurativi tra le due gestioni previdenziali senza ricorrere necessariamente alla ricongiunzione. 

Calcolo quota A e B della pensione retributiva Sono nato a febbraio 1957 e ho quindi 61 anni. Al 31/12/1995 ho maturato più di 18 anni di contribuzione ed avrei quindi diritto alla pensione retributiva. L’INPS, tramite il servizio “La mia Pensione”, mi informa che la suddetta pensione dovrebbe essere erogata a marzo 2020 come pensione anticipata ovvero dopo 43 anni + 3 mesi di anzianità. Prima di essere licenziato ho lavorato come dipendente sino al 31/7/2017 maturando 2.115 settimane pari a 40 anni + 8 mesi di contribuzione INPS AGO. Dal 8/8/2017 sono in Naspi per una durata di 24 mesi. Da allora, ai fini della misura e del diritto, sono coperto da contributi figurativi INPS calcolati in base al tetto massimo retributivo di 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso. La Naspi è stata interrotta una volta per una durata di 4 mesi in quanto ho trovato un lavoro a tempo determinato in cui sono stato interamente coperto da contribuzione INPS anche se con un reddito nettamente inferiore a quello che prendevo prima di essere licenziato. Infine, per arrivare ai 43 anni + 3 mesi necessari per la pensione anticipata, dovrò ancora versare 3 o 4 mesi di contribuzione volontaria il cui importo viene calcolato in base alla media retributiva degli ultimi 4 anni di lavoro effettivo (con esclusione quindi della Naspi). Dato che Il sistema di calcolo retributivo è basato sugli ultimi stipendi percepiti ed è diviso in due quote: • la quota A, che si basa sugli ultimi 5 anni di stipendio, rivalutati, e sul numero di settimane di contributi possedute al 31 dicembre1992; • la quota B, che si basa sugli ultimi 10 anni di stipendio, rivalutati, e sul numero di settimane possedute al 31 dicembre 2011 per chi possiede almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 all’interno degli ultimi anni vengono anche considerati lo stipendio dei 4 mesi a tempo determinato nonché il reddito figurativo ai fini della Naspi e i mesi di contribuzione volontaria ?  Sì ai fini del calcolo delle quote retributive si utilizza tutta la contribuzione presente nel predetto lasso temporale. Ciò può determinare, talvolta, una svalutazione delle quote di pensione. Nel caso della naspi tuttavia c'è una garanzia: ove l'applicazione del predetto tetto alla contribuzione figurativa generi un nocumento sulla misura della pensione le retribuzioni figurative in questione vengono neutralizzate.

Buona sera, sono nato il 01/07/1957 e lavoro in tim dal 01/05/1980, dal 2013 sono trapiantato renale con 80%di invalidità, da novembre 2017 ricevo l'assegno ordinario di invalidità che ora mi impedisce di poter utilizzare l'isopensione che tim ci propone per raggiungere la pensione anticipata ma, Vi chiedo sarà possibile invece usufruire ( 4/ 7 anni art 4 legge Fornero fino al 2020) della stessa per il raggiungimento della pensione di vecchiaia? L'assegno ordinario di invalidità effettivamente preclude l'accesso all'isopensione. Teoricamente il lettore dovrebbe attendere la revoca o il mancato rinnovo dello stesso trascorsi tre anni dalla sua concessione.

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