Ho optato per il calcolo contributivo della mia futura pensione il 7 luglio 2020 ed ho fatto richiesta del riscatto agevolato di 2 anni e 3 mesi del mio corso di laurea (di 5 anni legali.)
Per poter raggiungere i 35 anni di contributi entro il 31.12.2020, ed, avendo compiuto 58 anni il 23 novembre 2020, ho sperato fortemente che anche per il 2021 fosse riconfermata l' opzione donna.
Confermata l'O.D. a gennaio 2021, ho dato le dimissioni a marzo 2021.
Ieri INPS con suo Messaggio del 21.12.2021. sottolinea che è precluso l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, è precluso anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Cortesemente potrebbe spiegarmi come stanno effettivamente le cose e perché io ora sarei esclusa?
Si condividono le perplessità della lettrice. Purtroppo si tratta di due strade diverse. Con l'opzione al sistema contributivo (art. 1, co. 23 della legge n. 335/1995) la prestazione viene trasformata giuridicamente in pensione contributiva (con una serie di conseguenze tra cui la non applicabilità dell'integrazione al trattamento minimo, l'attivazione di alcuni benefici previsti per le pensioni contributive, eccetera). Sino al 2011 l'opzione in questione consentiva di accedere alla pensione con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.
Dal 2012 la Legge Fornero ha escluso tale possibilità (con l'obiettivo di scoraggiare il ricorso a questo strumento per anticipare l'uscita) disponendo che gli optanti possono utilizzare solo questi requisiti: a) pensione anticipata con 42/41 anni e 10 mesi di contributi; b) pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2019 si è aggiunta anche la quota 100/102 (62/64 anni e 38 di contributi). Nell'opzione donna, invece, l'applicazione dell'opzione al contributivo è limitata alle sole regole di calcolo (per cui la prestazione resta giuridicamente di natura "mista").
Si tratta di sfumature giuridiche incomprensibili per il cittadino comune che tuttavia hanno forti conseguenze dal punto di vista previdenziale. Infatti chi esercita l'opzione al contributivo di cui all'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 è fuori non solo da opzione donna ma anche dalla pensione con i requisiti agevolati per i lavori usuranti (le cd. vecchie quote).
Nel messaggio inps n. 4560/2021 (si veda l'approfondimento curato in data 22 dicembre 2021) il problema è stato ampiamente centrato ed è stata offerta pure una sanatoria che, tuttavia, sembra non applicabile al caso rappresentato. Al momento della domanda di riscatto la lettrice, infatti, non aveva ancora i requisiti anagrafici e contributivi per OD.
Chi scrive ritiene che la sanatoria non sia sufficiente e che debbano essere salvaguardate tutte le lavoratrici che hanno effettuato domanda di riscatto (contributivo o agevolato) entro il 21 dicembre 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 si siano raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi per OD. Questo, infatti, era il traguardo di chi aveva effettuato la domanda di riscatto. Per cui, anche in virtu' del legittimo affidamento ingenerato, il Ministero del Lavoro e/o l'INPS dovrebbero correggere il tiro. Si spera lo facciano in via autonoma.