Provo a spiegarmi meglio con un esempio con l'ipotesi di 1.una lavoratrice nata il giorno 01.01.1970 e che 1. ha smesso di lavorare nel 2011 per fare la mamma e che ha attualmente la seguente posizione in INps. a) 01.01.1990 - 31.12.1994 (260 s.= 5 anni FPLD) b) 01.01.1995 - 31.12.1996 nessuna contribuzione c) 01.01.1997 - 31.12.2011 ( 15 anni gestione separata co.co.pro= amm.re) d) 01.01 2002 - 31.12.2011 (520 s = 10 anni FPLD). La lavoratrice ha 30 anni di contributi ma 10 anni sovrapponibili, con quindi solo 20 anni solari effettivi e solo 15 in ogni gestione (FPLD E SEPARATA). potrà accedere alla PENSIONE DI VECCHIAIA? Se non fosse possibile qual è il percorso migliore per conseguire diritto a pensione nella legislazione vigente? Accumulare altri 5 anni in una delle due gestioni?
Salve, sono stato militare dal 1982 al 2013 e poi assunto da privato nello stesso anno, vorrei sapere se le maggiorazioni di servizio di cinque anni mi verranno calcolate accedendo al cumulo contributivo, considerando che non mi è stata fatta la costituzione della posizione assicurativa e i contributi sono rimasti in ex Inpdap. Si ritiene che la risposta sia positiva nelle more di ulteriori chiarimenti da parte dell'Inps.
Lavoro nella pubblica amministrazione, sono nato il 31/10/1952, ho maturato al momento quasi 36 anni di contributi( sistema misto) con le leggi vigenti, dovrei andare in pensione il 31/10/2019 causa la speranza di vita che aggiuge altri 5 mesi di lavoro. La mia domanda e': per evitare i 5 mesi di lavoro in piu', se venisse varata la legge di quota 100 ( 36 contributi + 64 anni di eta' )con il bilancio annuale entro l'anno 2018, potrei andare in pensione anticipatamente senza toccare l'aumento dei suddetti mesi di lavoro? E se si', non avendo subito interruzioni nell' arco della mia vita di lavoro per quanto riguarda le contribuzioni, sarei penalizzato con un'alta decurtazione dell'assegno pensionistico ? Mi converrebbe andare in pensione anticipatamente oppure attendere il 31/10/2019, considerato che dal prossimo anno cambiano in peggio i coefficienti di rivalutazione delle pensioni ? E' molto difficile fare previsioni in quanto non è chiaro come sarà regolata la cd. quota 100 e se ci saranno delle penalità. Attualmente però non ci sono decisioni imminenti da prendere: sarebbe impossibile infatti un'uscita entro il 31.12.2018 dato che, anche se la Riforma fosse approvata, partirebbe comunque dal 1° gennaio 2019.
Desidero chiedere se ho raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione anticipata in cumulo avendo l'età anagrafica di anni 62 e mesi 4 e una contribuzione nella gestione AGO di anni 24 e mesi 7 (di cui anni 4 e mesi 7 figurativa) + anni 18 e mesi 8 (di cui mesi 11 figurativa) nella Gestione Pubblici dipendenti (ex INPDAP). Per il cumulo sono sufficienti 42 anni e 10 mesi di contribuzione temporalmente non coincidente. Da quanto scrive il lettore avrebbe raggiunto il requisito contributivo richiesto.
Sono andato in pensione da insegnante di scuola media superiore il 1° sett 2017 con 43anni 8mesi 19gg di contribuzione, sono in attesa del pagamento della I° rata del TFS ma nessuno mi sa dire se c'è una scadenza o un provvedimento legislativo che la prevede, ho chiesto all'INPS ma sono caduti dalle nuvole e mi hanno parlato di 2 anni !!! Ma è possibile che dopo aver visto posticipata la dal 2012 al 2017 la data di pensionamento ora a 66 anni (nato il 30/01/1952) debb aspettare altri 2 anni pe avere i soldi che mi sono stati accantonati? E' possibile. Dal 1° gennaio 2014 in caso di dimissioni il TFS viene corrisposto dopo 24 mesi dalle dimissioni. La quota eccedente i 50mila euro viene corrisposta decorsi altri 12 mesi dalla prima rata.
Ho una sorella di 64 anni invalida civile psichica al100% percepisce la reversibilità dei miei genitori e l'accompagnamento perchè non è in grado di provvedere a se stessa, nè di deambulare. Dichiarata invalida all'80% nel 1980, ha percepito la pensione di invalidità fino al 2003 quando ha ottenuto l'accompagnamento. Devo precisare che nel 1992 è deceduto il padre e nel 1996 la madre, per cui nei mesi successivi ha incominciato a percepire le 2 pensioni di riversibilità a cui poi, nel 2003, si è aggiunto l'accompagnamento perchè riconosciuta invalida al 100% e "non in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana ecc." Per via degli importi ottenuti dalla somma delle 2 pensioni e dell'accompagnamento non abbiamo più ritirato la vecchia e prima pensione d'invalidità alla posta. Tral'altro mi recai dal funzionario della allora Prefettura a che disse che mia sorella non aveva più dirittoalla pensione d 'invalidità . Abbiamo anche comunicato la rinuncia all'INPS, ma purtroppo non trovo più la copia. A distanza di anni ci viene il dubbio che forse abbiamo sbagliato e che invece la pensione d'invalidità spettava e probabilmente spetta ancora a mia sorella.Potete chiarirmi , per favore, se la pensione di reversibilità, a figlio adulto totalmente inabile, fa redditto al fine di percepire l'assegno d'invalidità? Inoltre mia sorella nel 2019 compirà 65 anni ha diritto ad altri benefici economici?
Da quanto scrive il lettore la sorella percepiva una pensione di inabilità civile a cui poi ha fatto seguito la concessione di una pensione ai superstiti in occasione della scomparsa del padre e della madre. Ebbene per il conseguimento della prestazione in parola è necessario che il reddito annuo, comprensivo anche delle pensioni ai superstiti, non splafoni il livello di 16.654€ (per il 2018). Se il valore delle due pensioni ai superstiti supera tale reddito, come si ritiene, la pensione di inabilità civile deve essere revocata. In tal caso al compimento dei 65 anni la sorella non ha diritto ad ulteriori benefici essendo già titolare di due pensioni ai superstiti e dell'accompagno.
Buonasera, il 20 luglio del 2018 compirò 63 anni ed avrò 40 anni circa di contributi riconosciuti dall'AGO. Sono disoccupato da 1 anno e finirò di percepire l'indennità NASPI nel Gennaio 2018. Volevo sapere se maturerò i requisiti per richiedere l'APE Agevolato il 20 luglio del 2018 (3 anni e 7 mesi prima dell'età per la pensione di vecchiaia considerata 66 anni e 7 mesi) oppure il 20 dicembre 2018 (3 anni e 7 mesi prima dell'età per la pensione di vecchiaia considerata a 67 anni secondo le previsioni della Legge Fornero con adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2022)? |