L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Riforma del Lavoro, come cambia l'articolo 18

 La disciplina previgente sui licenziamenti individuali

 Il quadro normativo previgente dei licenziamenti individuali è riconducibile a una serie di norme che si sono succedute nel tempo (articoli 2118 e 2119 del Codice civile; legge n.604 del 1966; articolo 18 della legge n.300 del 1970; legge n.108 del 1990).

Il Regime di libera recedibilità (recesso ad nutum)

Originariamente, per i contratti a tempo indeterminato, l’articolo 2118 del Codice civile prevedeva, in linea generale, un regime di libera recedibiltà delle parti (c.d. recesso ad nutum). Attualmente (per effetto delle normative successive, che hanno dapprima introdotto la “tutela obbligatoria” con la legge n.604 del 1966 e, successivamente, la “tutela reale”  con l’articolo 18 della legge n.300 del 1970), l’area della libera recedibilità si è fortemente ridotta, trovando applicazione unicamente nelle seguenti fattispecie:

-      dirigenti: l’applicabilità ai dirigenti del regime di libera recedibilità discende dal fatto che le leggi vigenti in materia di licenziamenti individuali si riferiscono espressamente ad operai, impiegati e quadri (cfr. articolo 10 della legge n.604 del 1966 e, per i quadri articolo 2, comma 3, della legge n. 190 del 1985). È ammessa l'introduzione di clausole limitative del licenziamento dei dirigenti ad opera di contratti collettivi (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7295 del 9/12/1986). Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (c.d. "tutela reale" ai sensi dell'articolo 18  della legge n.300 del 1970) è esteso ai dirigenti in caso di licenziamento "discriminatorio" (cfr. articolo 3 della legge n.108 del 1990);

-      prestatori di lavoro domestico: l'articolo 4, comma 1, della legge n. 108/1990 esclude l'applicazione della disciplina generale in materia di licenziamenti agli addetti ai servizi domestici;

-      sportivi professionisti: tale esclusione è disposta dall'articolo 4, settimo comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti);

-      lavoratori assunti in prova: l’articolo 10 della legge n.604 del 1966 esclude l’applicazione della “tutela reale” per i lavoratori assunti in prova, ossia fino a quando l’assunzione diviene definitiva (e, in ogni, caso per un periodo massimo di sei mesi dall'inizio del rapporto;

-      lavoratori ultrasessantenni:in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione, salvo che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54(cfr. legge n. 108/1990, articolo 4, comma 1).


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