L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Sanatoria stranieri 2012: chi può essere regolarizzato e chi no

Volevo alcuni dettagli circa la nuova sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare. Impiego una badante per mia madre ormai dal 2010 che è irregolare. Sapete dirmi se posso regolarizzarla? chi sono gli stranieri non regolarizzabili? Mario Da Udine

La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Il lavoratore dovrà esibire quando verrà  convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:

1. risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 decreto legge 144/2005);
2. risultano segnalati come non ammissibili in Italia;
3. a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.

Nella valutazione della  pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.


L’emersione è preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.

 

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