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cumulo casse professionali

06/03/2018 08:21#50023 da mangiavi
Risposta da mangiavi al topic cumulo casse professionali
per Abdalonimus
Vorrei un chiarimento: io ho iniziato l'attività lavorativa con la guardia medica per poi proseguire con la Medicina Generale, ho effettuato la ricongiunzione ex Art. 1 L. 45/90 presso INPS quando sono passato alla dipendenza, secondo te la contribuzione ricongiunta non può essere cumulata?
In ogni caso durante gli anni in cui svolgevo l'attività di guardia medica ero contemporaneamente iscritto all'enpam quota A per cui in ogni caso credo che si possano cumulare questi periodi.

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06/03/2018 07:53#50022 da Adriano 56
Risposta da Adriano 56 al topic cumulo casse professionali
Ciao a Tutti,
dopo aver visto il regolamento INARCASSA ritengo più che mai necessaria azione legale.
Non credo sia facile nè probabile che un nuovo Governo, qualsiasi esso sia, possa metter mano in tempi brevi alla questione.
Sarei quindi dell'idea di avviare una vertenza specifica con i colleghi che si dichiarino disponibili, salvo che il Comitato Cumulo e Casse professionali non abbia in serbo od in corso diverse iniziative od intenda coordinare l'operazione nei tempi e nei modi corretti.
Lascio la mia mail per contatti : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Vivo a Torino

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05/03/2018 23:19#50021 da lacordasièspezzata
Risposta da lacordasièspezzata al topic cumulo casse professionali
Allora bisogna dire che ci sono casi specifici:
Tu puoi fare la guardia medica e poi passare alla dipendenza
Quando passi alla dipendenza ti fai restituire i contributi relativi alla guardia medica
Con la nuova legge sul cumulo riscatti,restituendo i contributi, della guardia medica all'enpam ai fini del cumulo o della ricongiunzione all'inps con legge 45/90

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05/03/2018 23:02#50020 da Abdalonimus
Risposta da Abdalonimus al topic cumulo casse professionali
Caro Corda Spezzata, non ho mai sentito che si possa ‘riscattare’ la Guardia Medica. Per quanto ne so io la si può solo ‘ricongiungere’ e la legge che lo permette è appunto la legge 45/90.

La differenza tra riscatto e ricongiunzione è grande… ma per farla breve diciamo che tutto ciò che riscatti lo puoi cumulare mentre per le ricongiunzioni esistono dei vincoli (che sono esattamente quelli a cui accennavo nel post precedente).

Comunque, per quanto riguarda la tua ultima frase, il problema è proprio lì: chi ha ‘ricongiunto la guardia medica fatta in passato’ adesso non può avvalersi dell’istituto del cumulo.

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05/03/2018 16:50#50010 da lacordasièspezzata
Risposta da lacordasièspezzata al topic cumulo casse professionali
@abdalonimus
Buonasera a tutti
io non credo che la guardia medica non sia un lavoro e non credo che i contributi versati non servano per il cumulo
C'è chi ha riscattato la guardia medica fatta in passato a tal fine

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05/03/2018 15:39#50008 da dan23
Risposta da dan23 al topic cumulo casse professionali
Trovato regolamento INARCASSA:

Art. 24 bis – Cumulo dei periodi assicurativi
24 bis. 1 – Fermo restando quanto previsto dal comma 241 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 e
s.m.i., i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti da INARCASSA per conseguire il diritto al
trattamento di pensione di vecchiaia in cumulo sono quelli di cui alla allegata Tabella I.
24 bis. 2 – INARCASSA determina la quota di pensione in cumulo a proprio carico, in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso INARCASSA con il sistema di calcolo
contributivo
di cui agli artt. 19 e 26 del presente Regolamento.
In deroga a quanto previsto al precedente capoverso, qualora l’anzianità di iscrizione e
contribuzione maturata presso la sola gestione INARCASSA sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata ordinaria - come da allegata Tabella I - si applica il sistema di calcolo pro-rata previsto all’art. 20, comma 2, del presente Regolamento.
24 bis. 3 - Per la decorrenza della pensione in cumulo, qualora INARCASSA sia la forma
pensionistica di ultima iscrizione del professionista, si rinvia alla disciplina contenuta agli artt. 20 comma 4, 21 comma 7 e 24 comma 8 del presente Regolamento.
24 bis. 4 - Per la rivalutazione della quota di pensione in cumulo a carico di INARCASSA trovano applicazione le disposizioni che disciplinano i trattamenti pubblici.
La parte che ci interessa é l'art. 19 (Calcolo contributivo fino al 31-12-2012) perché l'art. 26 é valido per tutti ed é anche più favorevole in quanto comprende anche uan parte dei contributi integrativi, ha un tasso minimo di crescita del 1,5% modificabile in aumento da parte del Comitato dei Delegati (e pari l'abbiano già fatto).
Viceversa l'art. 19 é per noi una vera e propria mazzata creando fortissima disparità rispetto a colleghi che a pari versamenti, di fatto, percepiscono una pansione circa doppia (dalle simulazione da me fatte). .....Ma ovviamente per loro (Comitato dDelegati composto da persone mediamente anziane) della sostenibilità dell'Ente interessava poco. Si rifanno su di noi.

Riposto uno stralcio dell'art.19 da cui risulta che:
- nel montante contributivo non si tiene conto per nulla del contributo integrativo (4% del fatturato IVA, ATT. non del reddito);
- per due anni (2002-2003) non vengono neppure riconsciuti per intero i contributi soggettivi versati (ma solo il 95% );
- fino al 2001 in cui c'erano aumenti del PIL molto alti si ha una rivalutazione del 5% (certo mooolto favorevole pre INARCASSA ma moooolto sfavorevole per noi);
- dal 2001, quanto l'aumento del PIL diminuisce (fino a diventare anche negativo) avviamente il montante viene rivalutato con la media quinquennale del PIL .

Insomma UNA VERGOGNA, una differenza abissale rispetto ai colleghi coetanei che possono vantare, spesso pochissimi anni in più di iscrizione ad INARCASSA.


Art. 19 - Pensione contributiva
.............
19.6 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 7 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.
19.7 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla
somma:
a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all’anno di riferimento 2001;
b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni
di riferimento 2002 e 2003;
c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni
dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all’assistenza di cui all’art. 4 comma 1;
d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell’art. 26;
e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di
cui alla legge n. 45/1990;
f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.
19.8 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari:
- al 5% composto annuo fino all’anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al
quinquennio precedente l’anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31
dicembre 2012.
Dal 1° gennaio 2013 la capitalizzazione del montante contributivo individuale avviene secondo le
modalità previste nell’art. 26.
19.9 – La pensione contributiva di cui al presente articolo non dà diritto all’adeguamento alla
pensione minima di cui all’art. 28.

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