cumulo casse professionali
- Farma53
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- emilio1955
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- emilio1955
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Cumulo, fumata grigia
Restano in stand-by le 134 domande di cumulo presentate alla Fondazione Enpam dal gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge. L’incontro tecnico di ieri tra Adepp e Inps non si è rivelato decisivo per dare l’atteso via libero alle domande di pensione già inviate dagli iscritti alle Casse.
L’associazione delle Casse previdenziali, al termine della riunione, ha espresso un cauto ottimismo circa la possibilità di arrivare in tempi rapidi a una soluzione che permetta all’istituto pubblico di erogare le prime pensioni.
L’accordo, che porterà alla firma delle convenzioni tra le singole Casse e l’Inps, è necessario per definire le procedure esecutive della norma inserita nella legge Finanziaria approvata a fine 2016.
Al centro della discussione rimane la gestione della piattaforma informatica che l’Inps sta mettendo a punto, mentre sull’impostazione generale e quella amministrativa sono stati fatti passi avanti.
“Abbiamo consegnato la nostra bozza conclusiva – spiega Vittorio Pulci, vice direttore generale di Enpam -, a questo punto attendiamo solo che l’Inps la valuti per capire se c’è l’intenzione di chiudere rapidamente oppure quando fissare il prossimo incontro. Al novanta per cento siamo d’accordo, restano da risolvere solo due punti”.
Gli ultimi ostacoli sono rappresentati dall’individuazione dell’Ente istruttore della pratica in caso di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, e dalle modalità tecniche con cui si forma la provvista ideata dall’istituto pubblico.
Su questo secondo aspetto, le Casse hanno richiesto la possibilità di un controllo preventivo sulle somme richieste dall’Inps (che materialmente invierà l’assegno al pensionato) all’ente previdenziale privato di riferimento per il professionista.
L’istituto pubblico da parte sua ha invece proposto un conguaglio a posteriori su quanto eventualmente corrisposto in più dagli enti previdenziali.
Leggi anche: Il cumulo si avvicina
data pubblicazione : 24/01/2018
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- fdrei
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Qualcuno ne è al corrente ?
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- Physocarpus
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Abdalonimus ha scritto: Mi dispiace, io ne ho solo una conoscenza teorica (l'ho trovata spulciando le leggi in materia di previdenza su Internet), ti conviene sentire un esperto. Io posso solo segnalarti la Sentenza...
Sentenza N 128, Pubblicata in "Gazz. Uff." n. 193 del 15 luglio 1981.
L'ultimo capoverso però, se lo leggi, mi sembra dire la cosa piuttosto chiaramente...
Per chi ne fosse interessato questo è il sito della sentenza:
www.giurcost.org/decisioni/1981/0128s-81.html
Si tratta di una sentenza della corte costituzionale che...:
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera".
Non è cosa da poco poter riscattare un anno di iscrizione e così risparmiare un anno di lavoro, con il rischio magari di saltare il turno perché nel frattempo l'ISTAT dichiara che l'aspettativa di vita è nuovamente aumentata.
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- Balestro
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Adriano 56 ha scritto:
Sono rimasto senza parole dalla furberia perpetrata dall'INARCASSA al danno degli iscritti, lucidamente esposta da Giovanni Samataro.
Nel mio caso la situazione è drammatica. Potrei adire a :
totalizzazione (già maturato diritto ma finestra di 21 mesi e tutto contributivo)
ricongiunzione a Inarcassa (maggio 2020 a 63 anni e 5 mesi con 44 anni e 8 mesi di anzianità contributiva e periodo ricongiunto in contributivo)
cumulo prima soluzione (luglio 2018 tutto contributivo, ma che differenza c'è rispetto alla totalizzazione?)
cumulo con anzianità INARCASSA (2014, con 48 anni e 8 mesi di contributi, in questo caso la parte INARCASSA sarebbe pro rata).
Ho trovato questo passaggio di circa un anno fa quì nel sito :
"La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Dunque a differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo. "
Se vengono confermate le prime voci secondo le quali INARCASSA può applicare il CUMULO con il calcolo contributivo a cosa è servito tutto questo tempo ...
cosa cambia rispetta alla totalizzazione?
ci vogliono prendere per deficienti?
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