cumulo casse professionali
- momino56
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- angco
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"1bis La pensione di vecchiaia, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla “Quota A”, può essere, altresì, richiesta dall’iscritto, in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, al compimento del 65° anno di età, previa opzione, in relazione all’intera anzianità contributiva maturata, ... "
Per la pensione a 68 anni il calcolo è molto più complesso ma sembra più favorevole (una elemosina leggermente più consistente !) rispetto al metodo usato per i 65 anni.
www.enpam.it/previdenza-regolamenti/rego...evidenza-generale/19
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- Nicolett
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cumulo ha scritto: per Emilio 1995 :mi trovo in una situazione simile alla tua:ho maturato i 42 anni e 10 mesi con cumulo il 30.04.2017.La mia domanda di pensione inviata all'Enpam il 6.04 2017(quale ultimo ente di appartenenza) è stata trasferita dal medesimo presso l' Inps di Bologna il 5.06.2017.A seguito di una mia richiesta circa lo stato della pratica,effettuata in data 17.10 2017,mi è stato comunicato che è in corso la verifica della mia posizione tenendo conto della natura giuridica e previdenziale dei contributi Enpam. Ritengo che il ritardo nell'erogazione della pensione dipenda ormai solo dai tempi della stipula delle convenzioni Inps-Enpam e dalla realizzazione della piattaforma informatica.Mi preparo,comunque,ad inviare diffida all'Inps.
A proposito di diffida, allego la mail che abbiamo inviato a tutti coloro che hanno dato le dimissioni, contenente una bozza di lettera di messa in mora all'Inps (che entro 30 giorni dalla decorrenza pensione ha l'obbligo di riconoscere un anticipo di pensione di almeno il 90%)...coloro i quali hanno dato seguito ce lo comunichino all'indirizzo sul sito web....io e Maurizio Cardi l'abbiamo fatto, non è richiesto l'intervento di un avvocato in questo primo step.
Caro "compagno di avventura",
purtroppo i tempi per la corresponsione delle pensioni in cumulo si stanno dilatando ulteriormente: l'INPS non riconvoca le Casse Professionali per la definizione delle convenzioni e alcune Casse, le più contrarie al cumulo, hanno formato un "gruppo ristretto" immaginiamo per quale fine, dato che l'ultimo pretesto per non firmare le convenzioni è stato il contrasto su a chi tocca pagare il bonifico delle quote da trasferire dalle Casse all'INPS !
Come Comitato pensiamo che il primo obiettivo sia la definizione delle convenzioni e la messa in opera della piattaforma informatica, onde consentire all' Inps di erogare celermente le pensioni in cumulo; il secondo obiettivo sarà il riconoscimento del comma 246 ovvero il calcolo retributivo per chi cumula 18 anni entro il 1995.
Continuiamo a esercitare una pressione su enti, politici e media, ma come professionisti numericamente esigui rispetto ad altre categorie (esodati, APE, ecc.) , l'attenzione che suscitiamo è modesta, per questo riteniamo necessario percorrere anche altre strade.
Da indiscrezioni abbiamo saputo di una preoccupazione dei vertici dell'INPS per le prime diffide loro pervenute, forse una puntura di spillo, ma anche gli spilli, se numerosi, possono fare male.
Per questo stiamo invitando tutti gli aderenti al Comitato, che hanno presentato da tempo la domanda di pensione in cumulo, a "mettere in mora" l'INPS e le Casse Professionali per il ritardo nell'erogazione delle pensioni, trascorsi più di 30 giorni dalla data di decorrenza della pensione.
La procedura di "messa in mora" non richiede l'assistenza di un avvocato, bastano delle lettere da inviare tramite Raccomandate con Avviso di Ricevuta oppure tramite PEC posta elettronica certificata.
Un modello di "messa in mora", redatto da un avvocato e già utilizzato, è disponibile sul sito
www.cumuloecasseprofessionali.it/comitato-diffide.html (o se preferisci, dalla home page al menù a destra: diffide ecc) .
Da notare che l'INPS ha l'obbligo di legge di erogare almeno il 90% dell'assegno pensionistico entro un mese dalla data di decorrenza della pensione; poiché tale obbligo non ce l' hanno le Casse, significa che l'INPS deve erogare a titolo provvisorio almeno il 90% della sua quota.
Per questo, trascorso almeno un altro mese dalla ricezione della diffida, eventualmente potrai tramite avvocato citare l'INPS davanti al Giudice del Lavoro, competente per il tuo ultimo luogo di lavoro, con un "Ricorso d'Urgenza", con buone probabilità di successo per il fatto di stare da 3-4 mesi o più senza stipendio e senza pensione.
Purtroppo in materia previdenziale, come ci hanno confermato più studi legali, non è possibile un procedimento collettivo, ma solo individuali.
Però pensiamo che se il Comitato raccoglie le informazioni riguardanti le diffide e i ricorsi presentati, oltre a facilitare scambi di esperienze, può utilizzare tali informazioni per promuovere una campagna stampa.
Per questo sapere chi e quanti hanno diffidato o citato l'INPS sarà sicuramente utile.
Naturalmente, inviare la messa in mora non obbliga a promuovere necessariamente il ricorso, né ci sono tempistiche da rispettare e tanto meno possibili conseguenze o ritorsioni.
Confidando nella tua partecipazione a questa "campagna d'azione" ti preghiamo di farci sapere ogni tua azione in merito tramite una mail a questo indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il Responsabile del sito Il Presidente del Comitato
Maurizio Cardi Marco Nicoletti
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- cumulo
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www.enpam.it/previdenza-regolamenti/rego...-previdenza-generalesus ha scritto: ma l'enpam????????
Susanna, dovresti controllare qui
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