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cumulo casse professionali

28/11/2017 12:54#45149 da ennioguenzi
Risposta da ennioguenzi al topic cumulo casse professionali
ai colleghi della cassa ragionieri allego comunicato del presidente pagliuca di approvazione del bilancio, ormai siamo alle battute finali.

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Ringraziano per il messaggio: rosa55

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28/11/2017 12:54#45148 da friva
Risposta da friva al topic cumulo casse professionali
tra voi c'e' qualcuno che ha fatto domanda perche' raggiunge nel 2017 i 41 anni e dieci mesi utilizzando il cumulo contributivo (enpam)?

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28/11/2017 12:14#45146 da sergio1952
Risposta da sergio1952 al topic cumulo casse professionali
Del regolamento nessuna notizia, nonostante la riunione del 24 - 26 novembre a Verona.
Nemmeno delle procedure di calcolo.

Inoltre, peggiorativo, indica che in pensione ci si va solo a fine anno (annualità infrazionabile) e non al momento della presentazione della domanda.

Mi sembra che aumentino le perplessità anziché diminuire.
Cosa ne pensate colleghi iscritti alla CNPADC????

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28/11/2017 12:00#45145 da pension56
Risposta da pension56 al topic cumulo casse professionali
allego da newsletter odierna cnpadc. La cassa esprime rammarico "per essere stati, ancora una volta, costretti a “rincorrere” la normativa e non chiamati a partecipare fattivamente alla stesura del dettato normativo al fine di redigere regole chiare e rispettose di tutte le realtà coinvolte". Ad un anno dalla normativa potrebbero anche accelerare il passo!


Come noto, lo scorso 12 ottobre attraverso una Circolare dell’INPS – su cui, secondo quanto apparso sulla stampa specializzata, lo stesso Presidente INPS Boeri ha auspicato una copertura normativa già nella prossima legge di bilancio – sono stati finalmente chiariti alcuni dei numerosi dubbi interpretativi ed operativi relativi al c.d. cumulo “trasversale”, ovvero quella forma di cumulo contributivo prevista dal 2012 per le sole gestioni pubbliche ed estesa da quest’anno anche agli enti di previdenza privati e privatizzati ex D.Lgs 509/94 e 103/96.

A seguito di diversi incontri tra Ministero del Lavoro, INPS e Casse di previdenza, l’Istituto di previdenza pubblico ha fornito le proprie istruzioni. Sarà compito di ciascuna Cassa, nel rispetto della propria autonomia, disciplinare le proprie specifiche modalità per adattare questa nuova disciplina all’interno dei singoli ordinamenti.

Uno degli aspetti che ha richiesto maggiori approfondimenti è stata la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, alla luce dei diversi requisiti previsti dagli enti. A tal proposito, l’INPS richiama una nota del Ministero del Lavoro con cui precisa che la pensione di vecchiaia in cumulo si perfeziona progressivamente al maturare dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle singole gestioni interessate. In questo modo, l’interessato si vedrà liquidare la quota di competenza dell’INPS per poi attendere gli atri ratei di pensione a decorrere dalla maturazione dei requisiti più elevati delle altre gestioni interessate.

Facciamo un esempio per capire meglio:

Dottore commercialista che nel 2017 ha 65 anni di età che ha lavorato per 10 anni come dipendente, accantonando la contribuzione dovuta presso l’INPS. Successivamente, ottenuta l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, sta esercitando l’attività professionale da 10 anni.

Nel 2019 il collega potrà accedere ad una pensione di vecchiaia in cumulo così formata:

Quota INPS per la maturazione del requisito anagrafico (67 anni) e contributivo (20 anni complessivi, di cui 10 in INPS + 10 in CNPADC)

Quota CNPADC da gennaio 2023, qualora continui ininterrottamente a svolgere l’attività professionale fino al 2022, quando saranno rispettati i più elevati requisiti anagrafici (70 anni) e contributivi (25 anni) previsti dalla CNPADC.

L’ulteriore novità della nuova formulazione del cumulo, così come riscritta dalla legge di stabilità per il 2017 non sta, inoltre, solo nell’apertura ai periodi contributivi versati a enti di previdenza privati ex 509/94.

La nuova formulazione, infatti, prevede anche la possibilità, di percepire una pensione anticipata in cumulo, trattamento previdenziale non inserito, al contrario, nella precedente formulazione contenuta nella legge di bilancio per il 2012.

Differentemente da quanto previsto per la pensione di vecchiaia, non ci sarà un trattamento a “formazione progressiva” perché in questo caso i requisiti sono identici per tutte le gestioni essendo pari a quelli previsti dall’INPS.

Ipotizziamo il caso di un collega che nel 2017 abbia 18 anni di anzianità contributiva CNPADC e abbia in precedenza maturato, in altre gestioni INPS, 24 anni di contribuzione non coincidenti con quelli versati alla Cassa. Il collega, a gennaio 2019, completata l’ultima annualità (infrazionabile) presso la Cassa una volta raggiunto il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi previsto dalla gestione INPS, potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, senza versare alcun onere.

Infine, è bene sottolineare che, nei casi di pensione in cumulo, l’ente erogatore sarà sempre l’INPS, che, come attualmente previsto per la totalizzazione, dovrà stipulare convenzioni con le Casse professionali per il pagamento della quota a carico di queste ultime.

Ora, anche in considerazione dei chiarimenti dell’INPS, non ci resta che disciplinare – ai sensi del troppo spesso dimenticato D.Lgs. 509/94 – il nuovo istituto nel nostro Regolamento Unitario, anche se, indubbiamente, con un po' di rammarico per essere stati, ancora una volta, costretti a “rincorrere” la normativa e non chiamati a partecipare fattivamente alla stesura del dettato normativo al fine di redigere regole chiare e rispettose di tutte le realtà coinvolte.

Stefania Telesca
Delegato CNPADC Ordine di Torino
Ringraziano per il messaggio: sergio1952

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27/11/2017 12:11#45118 da Abdalonimus
Risposta da Abdalonimus al topic cumulo casse professionali
Ecco il testo integrale dell'Articolo: INPS sconfitta (dopo essersi appellata a questo cavillo) in Corte d'Appello a Torino. Ci sarebbe da sottolineare l'immagine che dà di se il nostro Istituto Previdenziale...

Nelle cause previdenziali la mancata quantificazione nella fase introduttiva del procedimento del valore della prestazione oggetto del contenzioso non comporterà più l' inammissibilità del ricorso. Con la sentenza n. 241/17, depositata ieri, la Consulta ha dichiarato, infatti, costituzionalmente illegittima per manifesta irragionevolezza la disposizione contenuta nell' ultimo periodo dell' articolo 152 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, introdotta dall' articolo 38, comma 1, lettera b), n. 2, del Dl 98/11, con l' obiettivo di evitare, nei giudizi per prestazioni previdenziali, liquidazioni di spese processuali esorbitanti rispetto al valore della controversia. La Consulta è intervenuta dopo che la sezione Lavoro della Corte d' appello di Torino, con ordinanza del 6 marzo 2015, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione sopra citata nell' ambito di un giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità di un nonno in favore di un nipote, da lui mantenuto in vita e con lui convivente, ancorché i genitori di quest' ultimo non fossero totalmente privi di reddito. Al termine del giudizio di primo grado, avviato dalla madre del ragazzo e concluso con il ripristino dell' erogazione della reversibilità al figlio da parte dell' Inps, quest' ultimo aveva ricorso in appello eccependo, in via preliminare, l' inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dell' obbligo di indicazione nell' atto introduttivo del processo del valore della prestazione richiesta. Secondo la Corte d' appello l' obbligo dichiarativo introdotto dall' articolo 152 portava a una limitazione formale all' accesso alla tutela giurisdizionale «irragionevole e ingiustificata rispetto al fine del contenimento delle spese», con violazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché dell' articolo 6, comma 1, della Cedu. Per la Consulta era fondamentale verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non fosse realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva. In questo senso ha ritenuto che la norma sotto esame andasse letta assieme a quella contenuta nel capoverso immediatamente precedente, introdotto dall' articolo 52 della legge n. 69/09, secondo cui il giudice per le stesse cause non può liquidare spese, competenze e onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio. La stretta correlazione fra le due disposizioni - ha evidenziato la Corte costituzionale - «è esplicita» e va ricercata «nella esigenza di evitare l' utilizzo abusivo del processo che, in materia previdenziale, veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di conseguire le spese di lite». Entrambe le disposizioni mirano dunque a deflazionare il cosiddetto "contenzioso bagatellare", ma quella che prevede di non liquidare le spese in misura superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio, e che opera normalmente alla fine del procedimento, è di per sé già idonea a perseguire pienamente lo scopo. Grazie ad essa, in definitiva, il giudice non ha bisogno della quantificazione contenuta nell' atto introduttivo e quindi di una sanzione di inammissibilità la quale, pur non precludendo la riproposizione dell' azione giudiziaria, si traduce comunque in un aggravio per la parte. Da ciò la manifesta irragionevolezza della norma che la prevede.
Ringraziano per il messaggio: Nicolett

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27/11/2017 11:10#45117 da ennioguenzi
Risposta da ennioguenzi al topic cumulo casse professionali
grazie nicolett , da te solo e sempre notizie importanti. non mollare!

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