Anche per il 2022 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. L’art. 1 comma 25 della Legge di Bilancio modifica ancora una volta l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 che aveva introdotto l’esenzione, già prevista dal 2017 al 2021, e fissa il termine di fruizione al 31 dicembre 2022.
Redditi per cui si applica l’agevolazione
L’esenzione dalla tassazione, precisa l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2022, si applica non solo ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto dai beneficiari. Ma attenzione, in questo caso il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario originato dalla remunerazione dell’esercizio dell’attività agricola, in quanto l’imposizione del reddito dominicale – basato sulla proprietà del bene e sui capitali in esso investiti - compete al proprietario.
Come noto i redditi fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: reddito dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento e reddito agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario.
I beneficiari
Dal beneficio sono esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale dal momento che, in questo caso, si tratta di reddito di impresa in capo alla società. Possono comunque beneficiare dell’agevolazione anche le società semplici che attribuiscono i redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP).