Com'è noto, per il triennio 2014-2016, il Decreto legge 47/2014 ha introdotto una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a abitazione principale. In caso di incapienza dell’IRPEF lorda, al contribuente è riconosciuta una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. L’agevolazione non si applica, però, se l’intestatario dell’alloggio sociale non è percettore di reddito imponibile.
Il sottosegretario ha sottolineato che il soggetto che non possiede redditi esula dal campo dell'incapienza. Tale nozione, infatti, presuppone un reddito su cui calcolare l'imposta, anche se l'Irpef netta poi risulta pari a zero. Pertanto il riconoscimento del beneficio «in assenza di un'imposta lorda non integra una detrazione fiscale precisa il Mef bensì andrebbe considerato come contributo». E sarebbe quindi un intervento di «natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale».