Si rinnova il risarcimento a favore degli eredi delle vittime dell'amianto deceduti nell'esecuzione di operazioni portuali, che hanno vinto una causa contro le imprese operanti nel porto. Lo prevede il decreto del ministero del lavoro del 30 settembre 2022 (in G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall’articolo 4, co. 6-bis del dl n. 121/2021 convertito dalla legge n. 156/2022 che ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’apposito fondo. Si tratta, sostanzialmente, della riedizione dell’analogo incentivo fissato dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 278, legge 208/2015) per il triennio 2016-2018.
Nel dettaglio, possono accedere alle prestazioni gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del fondo per gli anni 2021 e 2022 devono presentare domanda all'Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto) con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
Le prestazioni del fondo, inoltre, concorrono al pagamento in favore degli interessati di quanto agli stessi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sarà stabilita dall'Inail, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza delle domande (cioè entro il 17 marzo 2023). La liquidazione avverrà nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal fondo: pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Da sottolineare come la predisposizione delle istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni del fondo, sia affidata all'Inail. Le prestazioni del fondo, infine, non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.