Amianto nei cantieri navali, Disco verde all'indennizzo

Lunedì, 19 Agosto 2024
Il beneficio è riservato ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali e destinatari, negli anni 2024, 2025 e 2026.

Via libera all'indennizzo a favore dei dipendenti di società pubbliche vittime di amianto nelle attività svolte presso cantieri navali. Le domande per gli anni 2024, 2025 e 2026 si presentano all'Inail, rispettivamente, entro il 31 gennaio 2025, 2026 e 2027 in posta elettronica certificata (Pec). A stabilirlo è il decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, del 16 luglio 2024, pubblicato sul sito del ministero del lavoro (sezione pubblicità legale).

I beneficiari

Il nuovo indennizzo, come accennato, è riservato ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali e destinatari, negli anni 2024, 2025 e 2026, dei seguenti provvedimenti aventi a oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta. In caso di decesso dei lavoratori, legittimati a richiedere l'indennizzo sono gli eredi.

L'indennizzo

Le domande dell'indennizzo si presentano all'Inail entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, via Pec, allegando copia della sentenza esecutiva o del verbale giudiziale o di conciliazione, nonché una dichiarazione (dpr n. 445/2000) relativa al mancato pagamento di risarcimenti da parte dell'azienda. L'indennizzo a favore del lavoratore è di 28mila euro per patologie di grado fino al 20%; 68mila euro tra 21 e 40%; 120mila euro tra 41 e 60%; 184mila euro tra 61 e 80%; 260mila euro tra 81 e 100%.

Con il decesso del lavoratore, l'indennizzo è di 168.250 euro all'unico erede; 235.550 euro a due eredi; 329.770 a tre o più eredi.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse non consenta di soddisfare il numero delle istanze ammesse all'indennizzo nelle predette misure, l'Inail fisserà una nuova misura dell'indennizzo tenendo conto delle domande presentate e rispettando le risorse disponibili che ammontano a 20 milioni di euro per ciascuna annualità di riferimento.

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