La tutela per le vittime di amianto per esposizione non professionale è stata introdotta dalla legge n. 190/2014 (la legge di Stabilità per il 2015). La disposizione da ultimo citata ha stabilito che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'Inail, sono estese in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, anche ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per l'esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per l'esposizione ambientale comprovata. A prescindere dalla loro cittadinanza. Si tratta cioè di una provvidenza riconosciuta nei confronti di quei soggetti che non hanno potuto ottenere l'accertamento dell'origine professionale della malattia usufruendo della relativa tutela Inail o Inps.
L'ammontare
La prestazione è economica e pari a 5.600 euro ed è corrisposta una tantum su istanza dell'avente diritto e entro i limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015. La Legge di bilancio per il 2018 estende la durata della prestazione di ulteriori tre anni, 2018, 2019 e 2020 sulla base dei risparmi maturati nel fondo citato. La principale novità del DM è l'estensione della prestazione anche a favore degli eredi delle vittime dell'amianto. Finora, in caso di decesso del malato di mesotelioma, la prestazione una tantum poteva essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il de cuius avesse presentato l'istanza prima della morte. Nel triennio 2018/2020, invece, gli eredi guadagnano un diritto autonomo: in caso di decesso del malato la prestazione è riconosciuta a favore degli eredi e ripartita tra gli stessi. Per ottenere la prestazione, uno degli eredi deve presentare domanda all'Inail entro 90 giorni dalla data di decesso del de cuius su apposita modulistica predisposta dall'Inail, corredandola della delega degli altri eredi e della documentazione amministrativa e sanitaria necessaria.
Il concetto di esposizione
Per il diritto alla prestazione in questione l'Inail ha indicato, nella circolare 76/2015, che l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano e che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia. Con riferimento al concetto di esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto e che l’insorgenza della patologia risulti compatibile con i periodi della predetta convivenza. Riguardo all’esposizione ambientale, tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell’ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., l'Inail la ritiene comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto - correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima.
Documenti: DM 24 Aprile 2018