Le eccedenze dei versamenti effettuati nel 2021 per artigiani e commercianti destinatari dell'anno bianco saranno compensati automaticamente dall'INPS sull'ultima rata della tariffazione 2021 (scadenza 16 febbraio 2022). Senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 688/2022 confermando quanto già stabilito alla fine dello scorso anno per agevolare i contribuenti.
Contribuzione in eccesso
Come noto l'Istituto ha completato (il 29 novembre 2021) le attività di verifica preliminare per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gli importi concessi erano visualizzabili sul “Cassetto previdenziale” ed agli interessati era stato posto l'obbligo di versamento della contribuzione residua di competenza nel 2021 entro il 29 dicembre 2021.
L'Inps ha chiarito con il messaggio n. 4620/2021 che la contribuzione versata in eccesso può formare oggetto di rimborso o compensazione. Se per il rimborso occorre una specifica istanza all'INPS e bisogna attendere il completamento di tutte le verifiche richieste dalla legge, le istanze di compensazione possono già essere presentate da artigiani, commercianti e agricoli autonomi. I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti devono, invece, attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021 anche per compensare.
Compensazione automatica
Ebbene con riguardo agli artigiani e commercianti (ma anche per gli agricoli autonomi) l'INPS conferma che le eccedenze dei versamenti effettuati per la rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. In sostanza le somme versate in eccedenza vanno a compensare l'ultima rata della tariffazione 2021, in scadenza il prossimo 16 febbraio. Solo se residuino ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, gli interessati dovranno presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future (es. emissione 2022).
Nuovo modello
Per la presentazione di tale istanze l'INPS spiega che per artigiani e commercianti è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”. Restano comunque valide quelle già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.
Documenti: Messaggio Inps 688/2022