I chiarimenti riguardano l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, c.d. Ape volontario, in vigore dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2019. A differenza dell'Ape sociale il cui costo è a totale carico dello stato, l'Ape volontario è invece un «prestito» corrisposto in quote mensili da un istituto bancario scelto dal richiedente e restituito una volta avuto accesso alla pensione vera e propria. Per accedere all'Ape volontario occorre avere almeno 63 anni d'età, 20 anni di contributi e maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di rimborso dell'Ape, sia pari o superiore a 1,4 volte il minimo Inps. Il rimborso dell'Ape (che è un prestito a tutti gli effetti), coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per contenere i costi a carico del pensionato lo Stato riconosce un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Beneficio anche per gli incapienti
Premesso ciò, l'Istituto di Previdenza aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate se, in qualità di sostituto di imposta, potesse corrispondere il credito di imposta in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e abbia l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area” (cioè il cui reddito annuo risulti inferiore a circa 8.150 euro). Il timore dell'Istituto di previdenza era che in questi casi potesse perdersi anche il suddetto beneficio non essendoci ritenute fiscali sulle quali applicare il credito d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva al quesito. L'Agenzia ritiene in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione dell’APE volontaria, secondo cui “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza...”, che il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall’INPS, in favore di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
Documenti: Risoluzione Agenzia Entrate 88/E/2018