Il diritto all'una tantum contro il caro energia di 150 e/o 200 euro è subordinato all’effettiva percezione di un'indennità di disoccupazione (Naspi o Dis-Coll) nel mese di giugno 2022 o novembre 2022. Non basta, in altri termini, la sola titolarità della prestazione ma occorre che il disoccupato abbia anche incassato l’indennità nelle predette mensilità. A spiegarlo l’Inps nel messaggio n. 4314/2022 pubblicato ieri nel quale detta le istruzioni per il riesame delle domande non accolte.
Caro bollette
I chiarimenti riguardano l'indennità una tantum di 200 euro (istituita dal dl n. 50/2022) erogata dall’Inps nel mese di luglio 2022 (e poi replicata a novembre 2022 in misura pari a 150€) a favore di alcune categorie di lavoratori: collaboratori, dottorandi, assegnisti di ricerca, stagionali, lavoratori a termine e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 73/2022.
Riesame entro 90 giorni
Ora spiega che avendo concluso la prima gestione delle domande pervenute (c’era tempo sino al 31 ottobre 2022) in caso di respingimento per mancato superamento dei controlli gli interessati possono presentare istanza di riesame. Come per le indennità Covid-19, infatti, avverso il diniego al cittadino è preclusa la possibilità di presentare ricorso amministrativo ma solo quello giudiziario. L'Inps fissa a 90 giorni il termine per fare istanza, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio (quindi 28 febbraio 2023) ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda (se in data successiva). Entro tale termine, da ritenersi non perentorio, si può fare domanda di riesame e produrre eventuale altra documentazione utile.
I chiarimenti
In allegato al messaggio, l'Inps riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità e la documentazione richiesta all'interessato, qualora intenda chiedere il riesame.
In particolare per quanto riguarda i collaboratori (co.co.co) iscritti alla gestione separata dell’Inps è necessario che: a) i contratti siano attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 50/2022); b) non siano titolari di un trattamento pensionistico al 18 maggio 2022; c) non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022 - ad altre forme di previdenza obbligatorie; d) non abbiano conseguito un reddito superiore a 35mila euro nel 2021 dai predetti rapporti di collaborazione. L'Inps precisa che il requisito d'iscrizione alla gestione separata può essere perfezionato anche in sede di riesame. Quindi, se la domanda è stata scartata per assenza di questo requisito, è possibile rimediare iscrivendosi all'Inps entro fine febbraio 2023.
Stagionali
Ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (anche del settore agricolo) e intermittenti l’indennità è riconosciuta a condizione che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno dei predetti rapporti e che non abbiano prodotto un reddito superiore a 35mila euro (nell’anno 2021) da tali rapporti. L’Inps ricorda che l’erogazione è subordinata al mancato pagamento dell’indennità da parte del datore di lavoro (cioè non deve esserci un rapporto di lavoro subordinato attivo al giugno 2022).
Spettacolo
L’indennità spetta anche i lavoratori, autonomi e dipendenti, iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. Anche qui l’Inps ricorda che l’erogazione è subordinata al mancato pagamento dell’indennità da parte del datore di lavoro (cioè non deve esserci un rapporto di lavoro subordinato attivo al giugno 2022).
Autonomi Occasionali
Per quanto riguarda gli autonomi occasionali il bonus spetta a condizione che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile (cioè occorre aver dichiarato un reddito pari almeno a 1.329€) e l’iscrizione alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022.
Venditori a Domicilio
Agli incaricati di vendite a domicilio il bonus può essere erogato se possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e vantare l’iscrizione, al 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
Beneficiari di Naspi e Dis-Coll
Con riferimento a tali soggetti, l'unica condizione prevista per il diritto all'una tantum di 200 euro è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll) oppure, come precisato dal ministero del lavoro, anche di una prestazione a sostegno del reddito (mobilità). L'Inps precisa che «il riferimento alla titolarità nel mese di giugno» va inteso come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle richiamate indennità. Il chiarimento vale anche per l'indennità una tantum di 150 euro.
Documenti: Messaggio Inps 4314/2022