Guida alle principali caratteristiche della pensione per i lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo.   

Fondo di Previdenza dello Spettacolo

 

Il Fondo previdenziale dei lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo (FPLS) è un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'Inps (a seguito della soppressione dell'Enpals dal 1° gennaio 2012) a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti ed autonomi che svolgono attività nel settore dello spettacolo. Ai fini dell'iscrizione al Fondo è, infatti, la qualifica del lavoratore che dà luogo all’obbligo assicurativo indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

Al Fondo risultano iscritti eterogenee categorie di lavoratori nel mondo dello spettacolo tra cui cantanti, ballerini, attori (anche di circo), registi, doppiatori, sceneggiatori, presentatori, direttori di scena, direttori d'orchestra e soggetti che prestano attività di supporto come tecnici di montaggio, operatori di scena, fotografi, truccatori e parrucchieri, scenografi eccetera. Al fondo sono iscritti anche i dipendenti di ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale scommesse e i dipendenti di di impianti e circoli sportivi. Qui è disponibile l'elenco delle categorie tenute all'iscrizione al Fpls.

Il Fondo, costituito nel 1947, è uno dei pochi fondi speciali che gode ancora oggi di regole di pensionamento in gran parte diverse rispetto all'assicurazione generale obbligatoria e di specifiche peculiarità nonostante l'opera di progressiva armonizzazione avvenuta con il Dlgs 182/1997.

Caratteristica peculiare di tale fondo è che l'anzianità contributiva è espressa in giornate (e non in settimane), considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. Altra caratteristica è che gli assicurati sono distinti in tre diversi gruppi (A, B e C) a seconda del contenuto della prestazione lavorativa loro svolta: 

  1. Gruppo A: comprende coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l’accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità
  2. Gruppo B: comprende coloro che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente. Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo
  3. Gruppo C: comprende coloro che prestano attività a tempo indeterminato. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l’applicazione delle innovazioni volte all’armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l’AGO.

Fino al 1992, prima della Riforma Amato, i lavoratori iscritti al fondo erano, invece, suddivisi in 2 Gruppi: nel gruppo A rientrava il personale artistico e tecnico, con rapporto di lavoro normalmente saltuario o a tempo determinato; nel gruppo B erano inseriti i lavoratori comuni dell’impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Il sistema convenzionale di accredito dei contributi

Tali caratteristiche sono fonte di conseguenze complesse sul regime pensionistico degli iscritti. L'ordinamento prevede, in particolare, un meccanismo convenzionale semplificato per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione necessaria per conseguire le prestazioni previdenziali. Così gli appartenenti al gruppo A un anno di contributi si considera integrato con 120 contributi giornalieri (90 dal 1.7.2021); per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri che per il gruppo C diventano 312. Sino al 31.7.1997 i gruppi erano due ed il requisito dell'annualità di contribuzione veniva perfezionato con un numero di contributi giornalieri inferiore: 60 giorni per il Gruppo 1 e 180 giorni per il Gruppo 2 che dal 1.1.993 al 31.7.1997 sono salitia 120 giorni per il gruppo 1 e 260 giorni per il gruppo 2.  Ciò comporta, ad esempio, che per raggiungere i 20 anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia occorrono, a regime, 1.800 contributi giornalieri per il Gruppo A, 5.200 contributi giornalieri per il Gruppo B e 6.240 contributi giornalieri per il gruppo C.

Va detto, tuttavia, che per coloro che hanno contribuzione prima del 1.8.1997 l'anzianità contributiva necessaria per il diritto a pensione è personalizzata perchè deve tener conto della diversa valutazione temporale in cui è stata maturata l'anzianità contributiva (60gg= 1 anno sino al 1992; 120 gg= 1 anno dal 1993). Dunque in tal caso i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per la liquidazione di una prestazione previdenziale risulteranno diversi per ciascun lavoratore in quanto ponderati in base all'anzianità contributiva posseduta al 31.7.1997. La personalizzazione del requisito contributivo coinvolge, peraltro, anche coloro che effettuano passaggi di gruppo (es. da A a C) perchè in tal caso varia il divisore in relazione al cambiamento del raggruppamento. 

Il meccanismo convenzionale di accredito dell'annualità, inoltre, può determinare che in un determinato anno vengano versati contributi per un numero di giorni superiori a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione. In tal caso l'eccedenza contributiva viene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo. Ciò può determinare, peraltro, che il requisito contributivo venga maturato in anticipo rispetto a quello di anzianità assicurativa. In tal caso il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge. Ad esempio un lavoratore del gruppo A che matura per 16 anni 150 giornate contributive si troverebbe al termine di tale periodo un valore pari a 2.400 contributi; avrebbe cioè già conseguito il minimo necessario per il pensionamento di vecchiaia. In tal caso però il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia solo a condizione di aver altresì maturato almeno 20 anni di anzianità assicurativa presso il Fpls (cioè a condizione che dal primo versamento fino alla decorrenza della pensione siano trascorsi almeno 20 anni). 

La contribuzione d'ufficio

Per i lavoratori del gruppo A è previsto, inoltre, un meccanismo di copertura d'ufficio (cioè a carico dello Stato) a completamento dell'anno di contribuzione (cioè per integrare i 120 giorni). Per ottenere tale accredito il lavoratore deve aver maturato nell’anno almeno 60 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi e la retribuzione complessiva dell’anno non deve risultare superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (circa 2mila euro al mese). Tali contributi sono riconosciuti ai soli fini del diritto alle prestazioni (non fanno cioè aumentare la misura dell'assegno pensionistico) entro un limite di 60 contributi l'anno sino a concorrenza dei 120 giorni e per un massimo di 10 anni.

Dal 1° luglio 2021 l'accredito avviene sino a concorrenza dei 90 giorni (cioè i nuovi requisiti necessari per coprire l'annualità) alla sola condizione che la retribuzione complessiva annua non superiore a 4 volte il minimo inps sia verificata avendo esclusivo riguardo alla retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Inoltre, sempre dal 1° luglio 2021, per il solo gruppo attori cinematografici e audiovisivi, si prevede l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, per ogni giornata contributiva versata.

Passaggi di gruppo

Esiste, inoltre, una specifica normativa in caso di passaggio di gruppo (es. dal gruppo A al gruppo B o al gruppo C). In questi casi, il Dlgs 182/1997 impone un meccanismo di riproporzionamento dei contributi giornalieri maturati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni nei vari gruppi. A seguito di tale operazione i lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi con evidenti effetti sull'acquisizione del diritto alle prestazioni ed all'individuazione dell'età pensionabile.

Massimali pensionistici

Altra caratteristica del fondo riguarda la presenza di massimali diversi rispetto all'AGO.  Gli assicurati iscritti al fondo alla data del 31.12.1995 pagano, infatti, i contributi in base al reddito conseguito sino ad un massimale giornaliero graduato in funzione della retribuzione annua a partire dalle fasce di retribuzione eccedenti i 766€ al giorno (art. 1, co. 8 dlgs 182/1997). Per gli assicurati dopo il 31.12.1995 il massimale annuo è, invece, fisso e pari a 105.014€.  Sulla retribuzione eccedente tali soglie si paga, inoltre, un contributo di solidarieta' pari al 5% del reddito conseguito. Ai fini però del calcolo delle quote retributive di pensione (Quote A e B) la retribuzione giornaliera eccedente i 241,17€ (anno 2022) non viene valorizzata.

Il calcolo della pensione nel Fondo di previdenza dello Spettacolo

Il sistema di calcolo della pensione risente fortemente delle sopra citate specificità. Il calcolo viene effettuato in tre quote: quota A relativa all'anzianità maturata sino al 1992; Quota B per l'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995 o al 31.12.2011 e quota C, determinata con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1.1.96 o dal 1.1.2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

A differenza di quanto previsto nell'AGO la Quota A si calcola però in base alla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco della vita lavorativa rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero (pari a 241,17€ nel 2022). 

Per quanto riguarda la Quota B, riferita ai periodi dal 01/01/1993, la Riforma Amato ha ampliato il periodo di riferimento in cui ricercare la retribuzione pensionabile. Il calcolo si effettua sulla media delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere nell’arco della carriera lavorativa (per i lavoratori appartenenti al gruppo A) o, delle ultime 2.600 retribuzioni giornaliere (gruppo B) o, delle ultime 3.120 retribuzioni giornaliere (gruppo C). Tale retribuzione deve essere rivalutata per i coefficienti previsti per la quota B dell'AGO sempre entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero. Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile sia nella quota A che B sono quelle vigenti nell'AGO (2% per ogni anno di contribuzione con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione) come delineate nella tavola sottostante.

L’esistenza del massimale di retribuzione pensionabile, per gli iscritti al FPLS determina però una limitazione al meccanismo delle aliquote di rendimento per le quote eccedenti il primo tetto di retribuzione pensionabile (49.279,2€) , poiché le quote aggiuntive possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti del raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile.

Con riferimento ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di contribuzione tutte le anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1996 sono determinate con il sistema contributivo (Quota C) mentre per gli altri, i più anziani, il calcolo contributivo è scattato solo dal 1° gennaio 2012.  In virtu' di quanto stabilito dalla legge Dini (art. 1, co. 18 della legge 335/1995) l'imponibile contributivo per i lavoratori iscritti al Fondo dopo il 1995 non può eccedere il valore di 105.014€.

L'utilizzo della contribuzione

La contribuzione versata presso il Fondo di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo viene utilizzata gratuitamente con quella versata presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 16 del Dpr 1420/1971 e/o con quella versata presso il fondo speciale dei coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 4-ter del dl n. 6/1993. Al fini di acquisire una unica prestazione previdenziale (es. pensione di vecchiaia o pensione anticipata). In mancanza del raggiungimento del diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione tra il FPLD è possibile anche valorizzare la contribuzione (eventualmente) versata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti ed artigiani).

Si tenga presente, tuttavia, che nel caso di lavoratore appartenente al gruppo A, il perfezionamento del diritto a pensione si deve verificare con la sola contribuzione derivante da attività lavorativa nel settore dello spettacolo non potendosi far valere, a tal fine, la contribuzione figurativa o da riscatto o quella versata nel FPLD o nella gestione CD (dal 1° luglio 2021 il predetto requisito però è stato rivisto in misura pari almeno a due terzi di effettive prestazioni svolte nel settore dello spettacolo). In alternativa alla predetta convenzione la contribuzione può formare oggetto di ricongiunzione secondo le regole previste dalla legge 29/1979. Gli assicurati possono, in alternativa, avvalersi della totalizzazione nazionale, del computo nella gestione separata o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano tali istituti.

Le prestazioni Previdenziali

Gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione di inabilità oltre che alla pensione ai superstiti con gli stessi requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. I lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo, al Gruppo Attori e Gruppo Canto in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 hanno diritto alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti rispetto all'età di vecchiaia stabilita dalla Legge Fornero. Alcune categorie professionali possono, inoltre, chiedere una pensione di invalidità specifica a condizione di avere almeno 30 anni di età anagrafica, 5 anni di assicurazione e 600 contributi giornalieri dei quali almeno 120 nel triennio precedente la domanda di pensione.

Il fondo riconosce inoltre la pensione supplementare per i titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive nonché il supplemento di pensione per i contributi versati successivamente alla pensione. Nel caso di prosecuzione dell'attività lavorativa nel FPLD o nel FPLS, tuttavia, spetta di regola un supplemento di pensione e non una pensione supplementare.

Documenti: Circolare Inps 83/2016; Circolare INPS 86/2014; Dlgs 182/1997; DPR 1420/1971; DPR 157/2013; Circolare Inps 124/2017; Circolare Inps 132/2021; Circolare Inps 155/2021; Circolare Inps 163/2021

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