Debutta l’esonero contributivo totale per le imprese di cabotaggio e crocieristico. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3353/2022 pubblicato ieri in cui spiega che il beneficio vale per il periodo temporale decorrente dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021 e spetta alle «imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali».
La novità risale al cd. decreto agosto (art. 88 del dl n. 104/2020) contenente ulteriori misure anticovid ma diventa operativa solo ora a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, dell’adozione del decreto interministeriale Lavoro-Infrastrutture-Economia (D.I. n. 536 del 29 dicembre 2021) e dei due decreti direttoriali del Ministero delle Infrastrutture del 10 agosto 2022 che hanno individuato definitivamente le imprese beneficiarie.
Destinatari
L’esonero contributivo riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività ivi elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali). Le imprese destinatarie, come accennato, sono state censite dal Ministero delle Infrastrutture in due decreti direttoriali pubblicati lo scorso 10 agosto (contenuti in allegato al documento Inps) con l’indicazione dell’ammontare dell’esonero contributivo concesso per ciascuna annualità.
Misura
La misura sgrava il 100% della contribuzione previdenziale (aliquota IVS) e contribuzioni minori (es. malattia, maternità, assegni familiari, naspi) sia di competenza del datore di lavoro che dei marittimi per il periodo temporale decorrente dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021. Spetta solo per i marittimi italiani e comunitari (sono esclusi gli extracomunitari) imbarcati su navi battenti bandiera italiana o su navi iscritte nei registri degli stati dell’unione europea o dello spazio economico europeo (in tale ultimo caso l’esonero spetta a condizione che l’impresa abbia la sede in Italia e riguarda i soli marittimi che abbiano la residenza in Italia).
L’esonero sgrava anche l’addizionale naspi (1,4%) dovuta per i contratti di lavoro a tempo determinato nonché gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (0,5% per ciascun rinnovo). Non forma oggetto di esonero il contributo di finanziamento al fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,33%). In ogni caso non è cumulabile con altri incentivi tra cui, in particolare, la cd. «decontribuzione sud».
Fruizione al via
L'Inps spiega che sulle matricole delle imprese beneficiarie, individuate nei due predetti decreti direttoriali, è stato attribuito dall’Inps il codice “2W” avente il significato di «impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 88 del dl n. 104/2020».
La fruizione dell’esonero avviene tramite conguaglio sulle denunce mensili Uniemens a partire dai flussi di competenza di giugno, luglio e agosto 2022 (nel settore marittimo, come noto, la scadenza dei versamenti è differita di 60 giorni rispetto ai termini ordinari). Le imprese che non si avvalgono del differimento il conguaglio potrà avvenire nelle denunce di competenza di agosto, settembre ed ottobre (ultimo termine di invio: 30 novembre 2022).
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Documenti: Messaggio Inps 3353/2022