L'indennità di malattia della gente di mare va determinata sulla retribuzione teorica, che consiste con la c.d. retribuzione persa dal lavoratore per l'evento morboso. In particolare non concorrono al calcolo le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell'evento di malattia e le voci retributive correlate all'attività lavorativa. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 2829/2024.
Dal 1° gennaio, in seguito alla legge n. 213/2023 (legge bilancio 2024), l'indennità giornaliera di malattia dei lavoratori marittimi (inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e inabilità temporanea assoluta da malattia complementare) è corrisposta in misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera relativa al mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso. Per determinare la base di calcolo (la retribuzione media globale giornaliera) si utilizzano i dati di «retribuzione teorica» e «numero mensilità annue» indicati nel flusso UniEmens. Per retribuzione teorica, spiega l'Inps, s'intende la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore (adeguata al minimale contributivo, se di misura inferiore), in assenza di eventi particolari (come quello di malattia).
Le nuove istruzioni
L'Inps ricorda che la retribuzione teorica da utilizzare per il calcolo dell'indennità di malattia è quella esposta nell'UniEmens della mensilità precedente all'evento di malattia. Inoltre, avendo verificato da segnalazioni delle sedi territoriali relativamente ai flussi Uniemens, che in tanti casi la retribuzione teorica risulta più alta dell'imponibile contributivo, precisa che, in linea generale, fatti salvi i casi di eventi tutelati, la retribuzione teorica non può essere superiore all'imponibile. Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso UniEmens sia superiore all'imponibile contributivo, l'indennità di malattia sarà provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite allo stesso rapporto di lavoro. A ciò seguirà la segnalazione al datore di lavoro per la corretta esposizione del dato retributivo sul mese di riferimento.