Come noto ai lavoratori infortunati e tecnopatici per eventi che si siano verificati a partire dal 25 luglio 2000 l'Inail riconosce il pagamento di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali da cui sia derivata una invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, oppure di una rendita nei casi in cui gli eventi abbiano provocato una menomazione di grado pari o superiore al 16%. La revisione riguarda il primo tipo di prestazione (quella in capitale). Per gli eventi accaduti fino al 31 dicembre 2018, tale prestazione era erogata, secondo le «Tabelle indennizzo danno biologico in capitale», in un'unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione accertato sulla base della «Tabella delle menomazioni». A partire dal 1° gennaio 2019, la legge di bilancio per il 2019 ha attribuito all'Inail, assieme alla revisione delle tariffe, l'aggiornamento dei predetti criteri che l'Istituto ha messo a punto di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dm 45/2019).
Le nuove disposizioni prevedono che la prestazione sia erogata in base ad una nuova ed unica Tabella che, tra l'altro, recepisce le rivalutazioni straordinarie del 2008 (8,68%) e del 2014 (7,57%). La novità consiste, in sostanza, nel superamento degli indennizzi distinti per genere e nell'adeguamento alla speranza di vita insita nei nuovi coefficienti di capitalizzazione. Quindi, dalle due tabelle per classi di età e grado di menomazione distinte per genere maschile e femminile, si passa a una sola tabella per classi di età e grado di menomazione già comprensiva dell'adeguamento. Nello specifico i nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017). Tale ponderazione ha tenuto conto, altresì, per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti. Resta ferma, poi, la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio, sulla base del tasso Istat già fissata con la legge di stabilità per il 2016.
L'Inail informa che sono in corso di completamento gli adeguamenti procedurali necessari per l'erogazione degli indennizzi in base alle nuove norme. Inoltre, in relazione alle prestazioni già liquidate in base ai vecchi importi, comunica che verranno rideterminate automaticamente in base della nuova tabella e che verrà inviato, agli interessati, un apposito provvedimento di liquidazione da parte della sede territoriale competente. Infine l'Inail precisa che verranno liquidati sulla base della nuova tabella le eventuali richieste di aggravamento presentate dal 1° gennaio 2019 ai fini del riconoscimento o adeguamento dell'indennizzo danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell'evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale o un primo indennizzo del danno biologico in capitale.
Documenti: Circolare Inail 27/2019