Inail, Aggiornate le rendite dal 1° luglio 2024

Lunedì, 19 Agosto 2024
Il Ministero del Lavoro ha comunicato i valori delle rendite Inail per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025. Aumenti del 5,4% rispetto allo scorso anno. Crescono anche gli assegni continuativi.

Rivalutazione del 5,4% per le rendite dell'Inail. Dal 1° luglio, le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono del 5,4% nei settori industria, compreso quello marittimo, agricoltura e medici radiologi. A stabilirlo due decreti del ministero del lavoro (n. 111 e 114 del 5 luglio 2024), pubblicati l'altro giorno nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano la delibera Inail n. 20/2024.

Il sistema di rivalutazione

Il sistema di rivalutazione delle prestazioni dell’Inail prevede due criteri. Il primo ha cadenza annuale, a partire dal 1° luglio, e si basa sull’indice d’inflazione Istat; il secondo si applica, includendo il primo, se e nell’anno in cui si verifica una variazione retributiva non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione. Per l’anno 2024, spiega l’Inail, non c’è stata la predetta variazione retributiva minima; pertanto, si applica il primo criterio e la rivalutazione avviene al tasso fissato dall’Istat, quale variazione tra il 2023 e 2022, risultata pari al 5,4%.

Rendite

La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a 96,47 euro (91,53 fino al 30 giugno). Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minimo, dal 1° luglio diventano in misura annua 37.623,30 euro (35.696,70 fino al 30 giugno) e 20.258,70 euro (19.221,30 fino al 30 giugno).

Nel settore marittimo, la retribuzione massima annua sale a 54.177,55 euro (51.403,25 fino al 30 giugno) per comandanti e capi macchinisti; a 45.900,43 euro (43.549,97 fino al 30 giugno) per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 41.761,86 euro (39.623,34 fino al 30 giugno) per gli altri ufficiali.

La retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o morte nel settore agricolo risulta 30.577,54 euro; euro 20.258,70 quella per i lavoratori autonomi (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende).

Assegni continuativi mensili

Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile.

Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 oscillano da 374,32€ a 2.170,21€ per il settore industria e da 468,85€ a 2.259,30€ per il settore agricoltura. Gli importi sono indicati in tabella.

Assegno per assistenza personale continuativa

L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno). L'importo dell'assegno, dal 1° luglio, sale dai precedenti 632,94€ a 667,12€.

Assegno una tantum

La prestazione viene erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L'importo, dal 1° luglio, sale a da 11.612,92€ a 12.040,02€.

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