Le imprese armatoriali possono fruire, in presenza delle condizioni previste dalla legge, della decontribuzione sud in attesa dell'attuazione dell'esonero contributivo totale previsto dall'articolo 88 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 sino al 31 dicembre 2021. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3065/2021 acquisito il parere del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Esoneri alternativi
Con messaggio n. 72/2021 l'Inps aveva indicato che il beneficio della decontribuzione sud era alternativo, tra l'altro, all'esonero contributivo totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 (ora 31 dicembre 2021 a seguito della modifica apportata dal dl n. 73/2021), dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (art. 88 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020).
La disposizione da ultimo citata demanda però l'attuazione dello sgravio ad un decreto interministeriale Lavoro-Economia-Infrastrutture ancora non pubblicato. Per evitare di far pagare la contribuzione piena alle imprese rientranti nel beneficio dell'esonero contributivo totale, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Inps autorizza la fruizione dell'analoga misura prevista dall'articolo 27 del dl n. 104/2020 (cd. decontribuzione sud).
Decontribuzione Sud
In sostanza le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (quindi battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali vengono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo del 30% sui contributi previdenziali dovuti dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Resta inteso che una volta reso operativo l'esonero totale di cui all'articolo 88 del dl n. 104/2020 i contributi versati nel periodo temporale citato formeranno oggetto di compensazione.
Condizioni
Restano valide le indicazioni già fornite dall'INPS nel messaggio n. 72/2021. In particolare l'esonero spetta per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte alla data del 1.10.2020 (se l'esonero viene fruito dal 1° ottobre 2020 ai sensi del dl n. 104/2020) o al 1.1.2021 (se l'esonero viene fruito dal 1° gennaio 2021 ai sensi della proroga disposta dalla legge di bilancio 2021) nei compartimenti marittimi di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il riferimento al compartimento marittimo d’iscrizione della singola nave rappresenta, infatti, un elemento formale, oggettivo e certo, anche ai fini del collegamento della nave stessa con uno specifico territorio.
Per le annualità dal 2022 al 2029 l'INPS si riserva di diffondere le istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito della proroga dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Documenti: Messaggio inps 3065/2021