Decontribuzione sud
I chiarimenti riguardano il nuovo sgravio contributivo introdotto dall'articolo 27 del dl n. 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") e poi rinnovato dalla legge n. 178/2020 in favore dei datori di lavoro privati che impiegano lavoratori dipendenti nelle zone maggiormente svantaggiate del nostro paese. L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il bonus spetta con misure differenziate: 30% sino al 2025; 20% negli anni 2026/2027; 10% nel biennio 2028/2029. L'incentivazione interessa tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa che deve necessariamente svolgersi in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L'Inps con circolare n. 33/2021 ha dato il via libera alla fruizione dello sgravio per l'anno 2021.
Somministrazione di lavoro
Con riferimento al lavoro in somministrazione l'Inps ha spiegato, con il messaggio n. 72/2021 e con la Circolare n. 33/2021, che l'incentivo è fruibile dall'Agenzia di somministrazione e non dall'utilizzatore (che al più ne beneficia di riflesso dovendo rimborsare solo i contributi previdenziali versati da quest'ultima a favore del prestatore); in tal caso, tuttavia, la decontribuzione spetta a condizione che l'Agenzia di somministrazione sia ubicata in una delle predette regioni in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore. Di conseguenza l'incentivo non spetta allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio. Questa interpretazione dell'Inps è stata bocciata dal Tar Lazio che ha condiviso il ricorso presentato da alcune agenzie interinali sospendendo l'efficacia delle disposizioni INPS in materia.