La Legge di Bilancio 2022 introduce numerose novità sulla detrazione fiscale per contratti di locazione stipulati dai giovani a canone concordato.
Nello specifico, le novità riguardano: l’elevazione del requisito anagrafico da 20 a 31 anni non compiuti (prima era 30 anni), l’estensione della detrazione anche nel caso il cui contratto abbia a oggetto una porzione dell’unità immobiliare, l’innalzamento dell’importo della detrazione fino ad un massimo di 2.000 euro, la durata del beneficio che sale da tre a quattro anni. Infine, l’immobile per cui spetta la detrazione deve costituire la residenza del locatario e deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori o affidatari. Analizziamo nel dettaglio tutte le modifiche apportate in vigore da gennaio 2022.
Detrazione fiscale per giovani inquilini: requisito anagrafico
La prima modifica concerne l’elevazione del requisito anagrafico per la fruizione e l’aumento da tre a quattro anni della durata della detrazione. Dal 2022, pertanto, può essere fruita dai giovani con eta’ compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti e per i primi quattro anni di durata contrattuale della locazione. A quest’ultimo riguardo, come precisato recentemente dell’Amministrazione finanziaria (Circ. n. 7/E del 25 giugno 2021), la detrazione compete a condizione che il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali previste dalla norma per ciascun anno di fruizione.
Ad esempio, se il contratto di locazione è stato stipulato nell’anno 2022 la detrazione può essere fruita anche per gli anni 2023, 2024 e 2025 sempre che il contribuente soddisfi i requisiti in ciascuno di questi. L’AdE ha precisato, peraltro, che il requisito anagrafico si intende soddisfatto anche per una parte del periodo di imposta (Circolare n. 34/E del 4 aprile 2018). Ad esempio se il giovane possiede un’età inferiore a 31 anni nel corso del 2022 potrà fruire della detrazione, solo per tale periodo d’imposta.
Assegnazione dell’immobile, aumento e spettanza della detrazione
Aumenta, inoltre, la misura della detrazione che, come noto, è attualmente pari a 991,6 euro annui da rapportare al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale.
La novella prevede che se più favorevole rispetto al criterio attuale la detrazione può spettare nella misura pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro un limite massimo di 2.000 euro. Inoltre viene riconosciuta a condizione che l’immobile sia adibito a residenza del locatario (non più ad abitazione principale) e anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto solo una porzione dell’unità immobiliare e non solo, dunque, l’intera unità.
Resta fermo che il beneficio è riservato ai contratti di locazione a canone concordato e che l’immobile adibito a residenza del giovane sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. E' confermato, infine, che la detrazione spetta purché il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
Il contribuente ai fini del controllo dell’Agenzia delle Entrate deve conservare il contratto di locazione registrato (ai sensi della legge n. 431/1998) e l’autocertificazione in cui dichiara che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che è diversa da quella dei genitori o degli affidatari.