La Questione
L ’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del citato decreto ha introdotto lo scorso anno, infatti, alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare è stata prevista la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei benefici previsti per i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione.
Tra i benefici in questione rientrano, in particolare, i permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104; il prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; i riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Prima del decreto legge 90/2014, il lavoratore, già autorizzato dall’Inps alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda. Ebbene grazie al Decreto legge citato, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della novella, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.
In tal caso, precisa l'Inps, non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione. Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
Permessi di cui alla Legge 104/1992
Per quanto riguarda i permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 a suo tempo rilasciate in base a verbali rivedibili a far data dal 19 agosto 2014, l'Inps conferma che nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.
Nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione. Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
Altri benefici
Per quanto riguarda, invece, il prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, il lavoratore, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, deve invece presentare una nuova domanda di autorizzazione per poterne fruire. In tale caso la Struttura territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.
L'Inps precisa, infatti, che nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Rilascio della Certificazione provvisoria
Infine l'Inps conferma l'accorciamento da 90 a 45 giorni dei termini per ottenere l’accertamento provvisorio dello stato di disabilità in situazione di gravità dal medico specialista nella patologia denunciata, accertamento che resta efficace fino a quello definitivo prodotto dalla Commissione medica legale.
Documenti: Circolare Inps 127/2016