Lo mette in chiaro l'Inps con il messaggio 4378/2018 ad integrazione delle istruzioni già fornite in occasione dell'approvazione del decreto legge 55/2018. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in 60 rate mensili senza interessi e sanzioni a partire dal gennaio 2019.
La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha posticipato il versamento della contribuzione sospesa dal 31 maggio 2018 al 31 gennaio 2019 ed ha allungato da 24 a 60 mesi il periodo entro il quale i contribuenti residenti nelle zone coinvolte nel sisma del 2016/2017 possono adempiere all'obbligo contributivo tramite rateizzazione.
Ripresa dei contributi sospesi
Pertanto entro il 31 gennaio 2019 i datori di lavoro del settore privato, le imprese, i datori di lavoro domestici e i lavoratori autonomi residenti nelle citate aree dovranno effettuare il versamento in unica soluzione dei contributi sospesi per il periodo decorrente dalla data del sisma al 30 settembre 2017 (art. 48, co. 13 Dl 189/2016) senza l'applicazione di sanzioni o interessi. In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 31 gennaio 2019, per la quale saranno fornite, con apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative.
Piani di rateazione sospesi
L'Inps informa, infine, che nella sospensione prevista dall’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data dell’evento sismico. Pertanto, sono stati sospesi i pagamenti di tutte le rate, inclusa la prima, la cui scadenza per il versamento rientrava nell’arco temporale compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Ebbene i contribuenti che hanno ottenuto la sospensione devono versare in unica soluzione, entro la data di scadenza del 31/01/2019, l’importo complessivo delle rate sospese. Le causali contributo e l’esposizione dei dati nel modello F24 devono essere le stesse utilizzate nel piano di ammortamento originario precedentemente comunicato. Il mancato adempimento comporterà la revoca della rateazione con emissione dell’Avviso di Addebito per il residuo importo ancora dovuto e contestuale consegna agli Agenti della Riscossione per le successive fasi di recupero del credito.
Contribuenti che hanno ripreso i versamenti dal maggio 2018
L'Inps informa, infine, che i contribuenti che hanno ripreso gli adempimenti e i versamenti sospesi in forma rateale a decorrere dal 31 maggio 2018 (cioè con il criterio originario della restituzione del debito in 24 mesi) ed hanno proseguito nel versamento delle rate dovranno interrompere i versamenti a decorrere dal 01/12/2018. Il residuo debito potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019 oppure essere oggetto di una nuova rateazione con la presentazione di una nuova domanda entro la citata data, secondo modalità che verranno successivamente rese note dall'Inps.
Documenti: Messaggio inps 4378/2018; Messaggio inps 3088/2018