Si rinnova l'esonero dal versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria INPS e dal cd. ticket licenziamento per le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria ammesse all'intervento straordinario di CIGS per crisi aziendale. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1400/2022 in cui spiega che gli sgravi si applicano anche nel 2022 per le aziende che hanno fatto ricorso alla CIGS nel 2021 a seguito della novella apportata dal dl n. 103/2021.
Il quadro normativo
L'articolo 44 del dl n. 109/2018 convertito con legge n. 130/2018 ha introdotto dal 28 settembre 2018 e per il biennio 2018-2019 (poi rinnovato nel biennio 2021-2022 dalla legge n. 178/2020) la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa. Tale trattamento può essere concesso anche a favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale.
Gli Esoneri
L'articolo 43-bis del citato dl n. 109/2018 ha previsto, con riferimento alle imprese che si trovino in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, ammesse al sopra citato trattamento di integrazione salariale straordinario, un beneficio aggiuntivo consistente nell'esonero dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto presso il Fondo di Tesoreria Inps, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro dei lavoratori coinvolti nel trattamento di integrazione salariale straordinaria, e dal pagamento all'INPS del ticket licenziamento (cioè il contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
Originariamente i due esoneri hanno interessato il 2020 ed il 2021 in favore delle aziende ammesse al predetto intervento di CIGS nell'anno precedente a quello di riferimento. L’articolo 4 del dl n. 103/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2021 rinnova i benefici anche per l’anno 2022 in favore delle aziende che hanno fruito dell'ammortizzatore sociale negli anni 2019, 2020 e 2021. Pertanto anche le aziende autorizzate al trattamento di CIGS nel 2021 potranno fruire degli sgravi.
La domanda
Invariate le modalità di accesso già, peraltro, diffuse nel messaggio inps n. 3920/2020. In particolare i rappresentanti legali delle aziende devono quantificare i costi delle misure al Ministero del Lavoro al fine di verificare la disponibilità delle risorse stanziate (16 milioni di euro per il 2022). Va quindi presentata apposita domanda di fruizione dell'esonero al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 o in sede di integrazione della stessa domanda.
Se l'istanza è accolta il relativo decreto di autorizzazione indicherà, sia l’ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al ticket di licenziamento.
L'azienda, infine, deve presentare apposita domanda di ammissione all'esonero all'INPS utilizzando il modulo di istanza on-line nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”).
Cassa Covid
Attenzione. Una nuova domanda di esonero per il TFR potrebbe essere necessaria anche per le aziende già autorizzate nel 2020 alla CIGS. Infatti, spiega l'Inps, se l'azienda ha sospeso l'intervento di CIGS optando per la CIGO Covid (sostituzione resa possibile dalla legislazione anticovid dal 23 febbraio 2020) occorre chiedere al Ministero del Lavoro un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR. Ciò in quanto le previsioni di spesa relative al provvedimento di autorizzazione originario del 2020 potrebbero non corrispondere più al nuovo periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021.
Una volta ottenuto il nuovo provvedimento occorre presentare una nuova richiesta di esonero all'INPS e, alla fine dell'intervento CIGS, l'istanza di liquidazione delle quote di TFR che l'Inps, alla scadenza dell'intervento di CIGS, pagherà direttamente al lavoratore oppure trasferirà presso il fondo di previdenza complementare (nel caso in cui il lavoratore abbia optato per la destinazione del TFR ad un fondo pensione).
Documenti: Messaggio inps 1400/2022