Il quadro normativo
L'articolo 44 del Dl n. 109/2018 convertito con legge n. 130/2018 ha introdotto a decorrere dal 28 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa. Tale trattamento può essere concesso anche a favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale.
L'articolo 43-bis del citato dl n. 109/2018 ha previsto, con riferimento alle imprese che si trovino in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che siano state ammesse al sopra citato trattamento di integrazione salariale straordinario, un beneficio aggiuntivo consistente nell'esonero dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro dei lavoratori coinvolti nel trattamento di integrazione salariale straordinaria, e dal pagamento all'INPS del ticket licenziamento (cioè il contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Gli esoneri sono riconoscibili negli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno. Resta fermo, inoltre, che le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono escluse dal versamento del contributo addizionale CIGS di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
La domanda di esonero
Ebbene per accedere ai due benefici l'Inps informa, come già stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2018, che in sede di accordo ministeriale per l’accesso all’intervento della CIGS devono essere quantificati – sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende - i costi complessivi delle predette misure di esonero e, conseguentemente, deve essere accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie. La domanda di applicazione degli esoneri deve essere, inoltre, richiesta al Ministero, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda) e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare, sia l’ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al ticket di licenziamento.
Una volta ottenuto il decreto di autorizzazione i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono chiedere una apposita autorizzazione all’Inps per la fruizione dei due esoneri. A tal fine il documento spiega che è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”) per la presentazione delle istanze. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, verificherà se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e se l’importo chiesto è congruo rispetto agli importi individuati nel decreto di autorizzazione ministeriale.
Liquidazione del TFR
Per quanto riguarda la liquidazione del TFR accantonato dall'INPS e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del Dl n. 109/2018 tre sono le ipotesi astrattamente configurabili (in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda ed alle scelte operate dal lavoratore): a) versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005; b) versamento al Fondo di tesoreria di cui alla legge n. 296/2006 (se l'azienda ha più di 50 dipendenti); c) accantonamento presso il datore di lavoro.
In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione del periodi di CIGS autorizzata. Nello specifico, nell’ipotesi di cui al punto a), l’Istituto provvederà a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione. Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), invece, l’Istituto provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese fallite o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente ai sensi dell’articolo 47, comma 5, della legge n. 428/1990, senza applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.
Serve l'istanza
Il documento spiega che, per consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare apposita istanza di liquidazione all'INPS utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione ai sensi dell’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018. É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda.
Documenti: Messaggio inps 3920/2020